Proposta di modifica n. 2.700 al DDL n. 1117
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2.700
Ritirato (*)
Al comma 2, lettera c), aggiungere infine il seguente periodo: «definizione, nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria, dell'obiettivo programmatico di pressione fiscale complessiva e del corrispondente riparto del prelievo fiscale tra i vari livelli di governo;
e dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) garanzia che, entro i due anni successivi alla data di adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, la pressione fiscale complessiva non superi il livello raggiunto nell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge e che, trascorso tale periodo, essa si riduca rispetto a tale livello, con le modalità e secondo le procedure di coordinamento dinamico della finanza pubblica di cui all'articolo 17, nonché mediante la riduzione del prelievo fiscale statale, con prioritario riferimento ai seguenti soggetti:
a) lavoratori dipendenti a basso reddito e lavoratori precari e discontinui;
b) famiglie con figli minori e pensionati a basso reddito, con particolare riguardo ai soggetti più esposti all'incapienza fiscale;
c) piccole e medie imprese, attraverso misure orientate al sostegno alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla competitività;».
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(*) Trasformato, congiuntamente all'emendamento 2.701, nell'emendamento 25.300.