Proposta di modifica n. 2.2 al DDL n. 1117
Azioni disponibili
2.2
D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il Governo adottati, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per conferire a comuni, province, Città metropolitane e regioni le funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e in conformità alle disposizioni recate dall'articolo 117 della Costituzione, entro i dodici mesi successivi, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, per assicurare, attraverso la definizione dei principi di coordinamento della finanza pubblica e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, Città metropolitane e regioni.».