Proposta di modifica n. 2.524 al DDL n. 1117
Azioni disponibili
2.524
ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MARINO MAURO MARIA, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, ROSSI NICOLA, SANNA, STRADIOTTO, VITALI
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2.
(Contenuti)
1. Per le finalità indicate all'articolo 1, il Governo, tenendo conto dei risultati, dei confronti e delle valutazioni compiuti dalla Commissione di cui all'articolo 3 è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per la riorganizzazione dell'ordinamento finanziario dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, aventi ad oggetto:
a) le regole fondamentali cui devono attenersi i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni per garantire l'armonizzazione dei bilanci pubblici, nonché quelle relative al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario degli enti territoriali anche in relazione all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
b) le regole di coordinamento della finanza dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni in relazione ai vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;
c) i criteri per la ripartizione dei poteri legislativi tra lo Stato e le regioni in materia di tributi locali;
d) i tributi propri dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni e i caratteri dell'autonomia tributaria degli stessi enti;
e) la tendenziale correlazione tra i tributi di cui alla precedente lettera d) e il beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità fmanziaria e amministrativa;
f) i criteri per la determinazione delle aliquote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali;
g) l'entità e le regole di variazione dei fondi perequativi, i criteri del loro riparto tra i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni, i criteri per la definizione del concorso della fiscalità generale alla perequazione e le aliquote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali che alimentano tali fondi;
h) i presupposti e le condizioni in presenza dei quali lo Stato può promuovere iniziative speciali per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, quinto conuna, della Costituzione a favore dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni;
i) le procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi stabiliti in relazione ai vincoli comunitari ai sensi della lettera b), nonché gli interventi da porre in atto in tale caso;
l) la struttura del finanziamento della città di Roma, capitale della Repubblica;
m) la struttura del finanziamento delle città metropolitane.
2. I decreti legislativi adottati in attuazione della delega conferita dal comma 1 del presente articolo sono predisposti con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi contenuti negli articoli 2, 6, 6-bis, 7, 7-bis e 8 e del comma 3 del presente articolo.
3. I decreti legislativi adottati in attuazione della delega conferita dal comma 1 stabiliscono i termini e le modalità di entrata in vigore della nuova normativa, in relazione all'assegnazione delle funzioni amministrative a enti o a livelli di governo diversi da quelli cui spetta la competenza legislativa. Il Governo, nella predisposizione dei medesimi decreti legislativi, è delegato a coordinare la normativa da essi introdotta con quella prevista dalla legislazione vigente per i comuni, le province e le regioni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge sono trasmessi alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», per l'acquisizione dell'intesa prevista dall'articolo 8 comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da esprimere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema.