Proposta di modifica n. 1.0.500 al DDL n. 1117

1.0.500

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Respinto

Dopo l'articolo 1,aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Delega per l'attuazione dell'articolo 118 della Costituzione)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per conferire a comuni, province, città metropolitane e regioni le funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e in conformità alle disposizioni recate dall'articolo 117 della Costituzione.

        2. I decreti di cui al comma 1 devono assicurare una chiara descrizione delle funzioni conferite e la individuazione dei trasferimenti di risorse umane e strumentali per garantire l'esercizio delle funzioni amministrative.

        3. Qualora entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 le regioni non provvedano al trasferimento delle funzioni amministrative in favore di comuni, province e città metropolitane, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione, il Governo è delegato ad emanare, entro i successivi dodici mesi, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi per l'individuazione delle funzioni regionali da trasferire ai predetti enti locali, le cui disposizioni si applicano sino all'entrata in vigore della legge regionale.

        4. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1993, n. 281, di seguito denominata «Conferenza Unificata», da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione degli schemi medesimi, sono trasmessi alla Camere per l'acquisizione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, da istituirsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e quarantacinque giorni dalla trasmissione dei testi medesimi.