Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2488

Art. 2.

    1. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 1, pari a 75 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2011, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 2 e 3.

    2. A decorrere dal 1º gennaio 2011, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominata «Commissione». A decorrere dalla stessa data:

        a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di efficienza definiti dalla Commissione possono essere applicate le misure in materia di responsabilità dirigenziale previste dall’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato. Il dirigente che contravvenga ai suddetti indirizzi, requisiti e criteri per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

        b) è fatto divieto di corrispondere il trattamento economico accessorio al dirigente che, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;
        c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati dalla Commissione per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell’organico.

    3. Dall’attuazione del comma 2 devono derivare risparmi non inferiori a 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori risparmi, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell’obiettivo di risparmio ad essa assegnato.