Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2044

Art. 3.

(Procedura)

    1. L’esecuzione delle operazioni sotto copertura può essere disposta dal dirigente della Squadra mobile, della Divisione investigazione generali ed operazioni speciali della polizia di Stato, dal comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri o del Corpo della guardia di finanza, dal comandante del Nucleo regionale di polizia tributaria, dal comandante della Sezione anticrimine del raggruppamento operativo speciale dell’Arma dei carabinieri, nonché dal direttore del Centro operativo della direzione investigativa antimafia, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica presso il capoluogo di distretto nel quale devono aver luogo le operazioni medesime ovvero la loro parte prevalente. Il medesimo procuratore può autorizzare operazioni sotto copertura qualora, nel corso di attività di indagine, si riscontrino sperequazioni tra il tenore di vita ed il reddito di un soggetto, o anomalie nelle pratiche patrimoniali, fiscali, tributarie, o in quelle relative alla stipulazione dei contatti ed all’emanazione dei provvedimenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), ovvero riceva segnalazioni da parte degli organi competenti.

    2. Nell’autorizzazione di cui al comma 1 il procuratore della Repubblica competente indica altresì , se necessario o se richiesto, il nominativo dell’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell’operazione, nonché il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati. Nel corso dell’operazione di copertura l’organo richiedente l’autorizzazione di cui al comma 1 deve comunque tenere costantemente informato il procuratore della Repubblica circa le modalità di esecuzione ed i risultati dell’operazione di copertura, nonché i soggetti che vi partecipano.
    3. Per l’esecuzione delle operazioni di copertura il procuratore della Repubblica competente può autorizzare l’utilizzo temporaneo di beni mobili ed immobili e di documenti di copertura, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati, da emanarsi entro tre mesi dalla data d’entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme e le modalità per il coordinamento, a fini informativi e operativi, tra gli organismi investigativi di cui all’articolo 2, comma 1.