Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2044
Azioni disponibili
(Procedura)
1. Lesecuzione delle operazioni sotto copertura può essere disposta dal dirigente della Squadra mobile, della Divisione investigazione generali ed operazioni speciali della polizia di Stato, dal comandante provinciale dellArma dei Carabinieri o del Corpo della guardia di finanza, dal comandante del Nucleo regionale di polizia tributaria, dal comandante della Sezione anticrimine del raggruppamento operativo speciale dellArma dei carabinieri, nonché dal direttore del Centro operativo della direzione investigativa antimafia, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica presso il capoluogo di distretto nel quale devono aver luogo le operazioni medesime ovvero la loro parte prevalente. Il medesimo procuratore può autorizzare operazioni sotto copertura qualora, nel corso di attività di indagine, si riscontrino sperequazioni tra il tenore di vita ed il reddito di un soggetto, o anomalie nelle pratiche patrimoniali, fiscali, tributarie, o in quelle relative alla stipulazione dei contatti ed allemanazione dei provvedimenti di cui allarticolo 1, comma 2, lettera b), ovvero riceva segnalazioni da parte degli organi competenti.
2. Nellautorizzazione di cui al comma 1 il procuratore della Repubblica competente indica altresì , se necessario o se richiesto, il nominativo dellufficiale di polizia giudiziaria responsabile delloperazione, nonché il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati. Nel corso delloperazione di copertura lorgano richiedente lautorizzazione di cui al comma 1 deve comunque tenere costantemente informato il procuratore della Repubblica circa le modalità di esecuzione ed i risultati delloperazione di copertura, nonché i soggetti che vi partecipano.
3. Per lesecuzione delle operazioni di copertura il procuratore della Repubblica competente può autorizzare lutilizzo temporaneo di beni mobili ed immobili e di documenti di copertura, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati, da emanarsi entro tre mesi dalla data dentrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme e le modalità per il coordinamento, a fini informativi e operativi, tra gli organismi investigativi di cui allarticolo 2, comma 1.