Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2044

Art. 2.

(Cause di non punibilità)

    1. Fermo quanto disposto dall’articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza che, nell’ambito di operazioni sotto copertura, pongono in essere le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b).

    2. Nell’ambito di operazioni sotto copertura gli ufficiali di cui al comma 1 possono avvalersi di soggetti ausiliari, ai quali si applica la causa di non punibilità di cui al medesimo comma.