Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2044

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Operazioni sotto copertura)

    1. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 50 della convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 2 della presente legge, il procuratore della Repubblica competente può autorizzare le operazioni sotto copertura di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di accertare i reati di corruzione attiva o passiva e di concussione.

    2. Ai fini della presente legge, per «operazioni sotto copertura» si intendono operazioni di polizia giudiziaria attuate nell’ambito di indagini relative a reati di cui al comma 1, nonché dei reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego del prezzo o del profitto relativo ai reati di cui al medesimo comma 1, volte all’acquisizione di elementi di prova relative ai medesimi reati, e consistenti:

        a) nell’attività di offerta, acquisto, ricezione, sostituzione od occultamento di denaro, di documenti, di beni ovvero di altre utilità o cose che siano oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere i suddetti reati, nonché in azioni che in qualsiasi modo ostacolino l’individuazione della provenienza delle suddette utilità o che ne consentano l’impiego;

        b) nell’utilizzo di documenti, identità o indicazioni di copertura, anche al fine di attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione; in attività prodromiche o strumentali alla realizzazione dei reati di corruzione e concussione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il rilascio di concessioni, di autorizzazioni e di nulla osta da parte della pubblica amministrazione, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 3.

Art. 2.

(Cause di non punibilità)

    1. Fermo quanto disposto dall’articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza che, nell’ambito di operazioni sotto copertura, pongono in essere le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b).

    2. Nell’ambito di operazioni sotto copertura gli ufficiali di cui al comma 1 possono avvalersi di soggetti ausiliari, ai quali si applica la causa di non punibilità di cui al medesimo comma.

Art. 3.

(Procedura)

    1. L’esecuzione delle operazioni sotto copertura può essere disposta dal dirigente della Squadra mobile, della Divisione investigazione generali ed operazioni speciali della polizia di Stato, dal comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri o del Corpo della guardia di finanza, dal comandante del Nucleo regionale di polizia tributaria, dal comandante della Sezione anticrimine del raggruppamento operativo speciale dell’Arma dei carabinieri, nonché dal direttore del Centro operativo della direzione investigativa antimafia, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica presso il capoluogo di distretto nel quale devono aver luogo le operazioni medesime ovvero la loro parte prevalente. Il medesimo procuratore può autorizzare operazioni sotto copertura qualora, nel corso di attività di indagine, si riscontrino sperequazioni tra il tenore di vita ed il reddito di un soggetto, o anomalie nelle pratiche patrimoniali, fiscali, tributarie, o in quelle relative alla stipulazione dei contatti ed all’emanazione dei provvedimenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), ovvero riceva segnalazioni da parte degli organi competenti.

    2. Nell’autorizzazione di cui al comma 1 il procuratore della Repubblica competente indica altresì , se necessario o se richiesto, il nominativo dell’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell’operazione, nonché il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati. Nel corso dell’operazione di copertura l’organo richiedente l’autorizzazione di cui al comma 1 deve comunque tenere costantemente informato il procuratore della Repubblica circa le modalità di esecuzione ed i risultati dell’operazione di copertura, nonché i soggetti che vi partecipano.
    3. Per l’esecuzione delle operazioni di copertura il procuratore della Repubblica competente può autorizzare l’utilizzo temporaneo di beni mobili ed immobili e di documenti di copertura, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati, da emanarsi entro tre mesi dalla data d’entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme e le modalità per il coordinamento, a fini informativi e operativi, tra gli organismi investigativi di cui all’articolo 2, comma 1.

Art. 4.

(Consumazione del reato)

    1. I reati di corruzione e di concussione si intendono consumati anche qualora la richiesta, l’offerta o la promessa di denaro o di altra utilità provenga da un ufficiale di polizia giudiziaria ovvero da un ausiliare a lui collegato, autorizzati ai sensi dell’articolo 3, comma 1.

Art. 5.

(Ritardo o omissione degli atti di arresto, perquisizione, sequestro, fermo o custodia)

    1. Qualora sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili dei reati di cui all’articolo 1, gli ufficiali di polizia giudiziaria responsabili dell’operazione di copertura, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, possono omettere o ritardare gli atti di arresto, perquisizione e sequestro di propria competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, al procuratore della Repubblica che può disporre diversamente. L’autorità procedente trasmette motivato rapporto al procuratore della Repubblica entro quarantotto ore dalla ricezione dell’avviso.

    2. Per gli stessi motivi di cui al comma 1, qualora sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l’individuazione dei responsabili dei reati di cui all’articolo 1, comma 2, il procuratore della Repubblica può, con decreto motivato, ritardare l’emissione o disporre che sia ritardata l’esecuzione dei provvedimenti di arresto, perquisizione, sequestro, fermo e custodia.
    3. Il procuratore della Repubblica impartisce all’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell’operazione sotto copertura le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell’attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all’autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l’operazione deve concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato, ovvero quello in entrata nel territorio dello Stato, di denaro, dei beni mobili, ovvero delle altre utilità.
    4. Nei casi di urgenza le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma i provvedimenti di arresto, perquisizione, sequestro, fermo e custodia devono essere emessi entro le ventiquattro ore successive all’emanazione delle disposizioni citate.
    5. Chiunque, nel corso di operazioni sotto copertura, indebitamente rivela o divulga i nomi degli ufficiali di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni medesime o degli ausiliari a loro collegati è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni.

Art. 6.

(Modifica all’articolo 6 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

    1. All’articolo 6, comma 9, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

        «a-bis) richiedere, di propria iniziativa o su richiesta motivata di chiunque vi abbia interesse, l’ausilio dell’attività sotto copertura».