Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1310
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Onorevoli Senatori. I temi della sicurezza sul lavoro e della necessità di una drastica riduzione di infortuni e malattie professionali sono sempre di estrema attualità.
Sebbene dai dati ufficiali sullandamento infortunistico si riscontri una lieve riduzione dei casi, tuttavia il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali assume sempre dimensioni preoccupanti: al progredire degli interventi di sensibilizzazione nei confronti della prevenzione, non ha fatto seguito una apprezzabile diminuzione degli infortuni mortali o con gravi conseguenze invalidanti.
Il presente disegno di legge si pone, come primo obiettivo, quello di contribuire alla soluzione del problema anche mediante una rivisitazione dellazione di regresso dellIstituto nazionale per lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), istituto basilare della normativa previdenziale ed antinfortunistica, nonché strumento con forte efficacia di prevenzione e di repressione.
Il regresso è un istituto previsto dalla normativa generale sulle assicurazioni ed è disciplinato dagli articoli 1886 e seguenti del codice civile, mentre lazione di regresso dellINAIL nei confronti dei datori di lavoro è disciplinata dagli articoli 10 e 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Con lesercizio dellazione di regresso lINAIL, nel chiedere il rimborso delle prestazioni erogate, con il limite del valore civilistico del danno, esercita unazione contrattuale sanzionatoria, nei confronti del datore di lavoro responsabile, rispetto allevento infortunio, della violazione di norme antinfortunistiche quando questa configuri unipotesi di reato perseguibile dufficio ed attua indirettamente un intervento di prevenzione.
LINAIL, in presenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, eroga, ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui allarticolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, le prestazioni previste dalla legge a prescindere, sia dal fatto che linfortunio o la malattia professionale siano attribuibili alla responsabilità di terzi o del datore di lavoro o dello stesso infortunato, sia dallavvenuto pagamento dei premi da parte del datore di lavoro: si tratta del principio della «automaticità» delle prestazioni che distingue la prestazione sociale INAIL dalle prestazioni risarcitorie delle compagnie di assicurazione, che non intervengono in caso di responsabilità dello stesso assicurato, o di mancato pagamento dei premi assicurativi.
Trattandosi di una forma assicurativa, seppur sociale e garantita dalla automaticità, vige comunque anche per lassicurazione INAIL un principio di carattere generale, che è quello secondo il quale lassicurazione contro gli infortuni, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.
Secondo lattuale normativa, lesonero non opera e la responsabilità del datore di lavoro permane nei casi seguenti:
1) se il fatto, dal quale linfortunio o la malattia professionale sono derivati, sia da considerarsi reato, anche quando questo sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che il datore di lavoro ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il codice civile;
2) se si tratti di un reato perseguibile dufficio.
Lesonero da responsabilità viene meno e lINAIL esercita nei confronti del datore di lavoro lazione di regresso di cui agli articoli 10 e 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 per il recupero delle prestazioni erogate al lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale, in presenza di alcuni presupposti, primo tra tutti la violazione di norme antinfortunistiche che configuri, a carico del datore di lavoro stesso, unipotesi di reato perseguibile dufficio.
Il venir meno dellesonero e la richiesta pecuniaria, se da un lato hanno un indubbio carattere sanzionatorio, dallaltro si configurano come efficace strumento di prevenzione attraverso la repressione dei comportamenti contra legem, di modo che viene evidenziata chiaramente lutilità «economica» dellosservanza delle norme antinfortunistiche dirette alla diminuzione degli infortuni.
Lesborso per i mezzi preventivi risulta decisamente inferiore al rimborso delle spese assicurative previdenziali.
A molti anni di distanza dallentrata in vigore del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, ed in considerazione dei numerosissimi interventi della Corte costituzionale, delle leggi che si sono succedute nel tempo, delle richieste avanzate dai datori di lavoro, della necessità di azioni sempre più incisive per la prevenzione considerato il costante numero di infortuni sul lavoro e di malattie professionali , dellarticolo 61, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che ha previsto la comunicazione allINAIL da parte del Pubblico ministero dellesercizio dellazione penale nei confronti del datore di lavoro per consentire, in presenza dei presupposti di cui alla norma, lesercizio dellazione di regresso , lazione di regresso deve necessariamente essere sottoposta ad unattenta analisi con lobiettivo di verificare possibili correttivi che consentano, da un lato di colpire in maniera forte ed esemplare i datori di lavoro che hanno commesso violazioni di norme antinfortunistiche con pesanti conseguenze per la salute e lintegrità psico-fisica dei lavoratori, dallaltro di confermare o ampliare lesonero da responsabilità per i datori di lavoro che siano incorsi in violazioni di scarso rilievo.
Il presente disegno di legge consente di raggiungere entrambi gli obiettivi, in quanto, da un lato accoglie le istanze dei datori di lavoro ed amplia lesonero da responsabilità degli stessi datori di lavoro, collegando tale esonero a circostanze oggettive legate alla minor gravità degli eventi infortunistici, dallaltro rafforza lobbligatorietà dellazione di regresso per i casi gravi, e di conseguenza responsabilizza lINAIL per il mancato esercizio dellazione. Peraltro, lattuale realtà evidenzia come lesercizio dellazione di regresso non sia unitariamente perseguita nellambito nazionale.
Lo stesso disegno di legge distingue, inoltre, ai fini del regresso, tra infortuni che hanno causato gravi o gravissime conseguenze e quelli che, invece, hanno causato conseguenze di minor entità.
È noto che larticolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in tema di danno biologico, dispone che «le menomazioni conseguenti alle lesioni dellintegrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica tabella delle menomazioni, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. Lindennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nellapposita tabella indennizzo danno biologico...».
Lo stesso articolo 13, comma 2, lettera b), prevede che «le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto allerogazione di unulteriore quota di rendita per lindennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dellassicurato e al coefficiente di cui allapposita tabella dei coefficienti, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per lindennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dellassicurato e alla ricollocabilità dello stesso...».
La modifica normativa proposta comporta unestensione dellesonero da responsabilità per il datore di lavoro per le menomazioni di grado superiore al 6 per cento, ma inferiore al 16 per cento, che vengono liquidate dallINAIL in capitale.
Si tratta di casi meno gravi, con indennizzo da parte dellINAIL del solo danno biologico secondo le tabelle previste per il danno previdenziale.
In altri termini, si propone lesclusione dellazione di regresso dellINAIL per i casi di menomazioni inferiori al 16 per cento che vengono liquidati in capitale e che non danno luogo a rendita. Per questi casi non cè azione civile, dunque, né costituzione di parte civile nel processo penale per quanto riguarda lINAIL.
Tutto ciò comporta lampliamento dellesonero da responsabilità civile del datore di lavoro, ai sensi dellarticolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, legato non più solo al tipo di reato perseguibile di ufficio ma anche alle conseguenze dellevento.
Vista la gravità del fenomeno infortunistico e la necessaria repressione e sanzione collegata al ripetersi dei casi, la norma prevede che lesonero non operi (anche per menomazioni inferiori al 16 per cento) in presenza di un infortunio collettivo che veda coinvolti più lavoratori, alcuni dei quali con menomazioni superiori al 15 per cento.
Pertanto si tutela un principio di «moralità» evitando che, in presenza di casi gravi che coinvolgono più lavoratori con conseguenze per alcuni importanti, per altri lievi, si possa limitare la responsabilità del datore di lavoro in relazione ad alcuni infortunati.
Rimane comunque intatto, anche per gli infortuni fino al 15 per cento, laumento del premio INAIL che segue landamento infortunistico trattandosi di un sistema di bonus malus. Si prevede, infine, la decadenza dallesonero da responsabilità anche per il superamento, in un arco temporale di tre anni, di un numero di infortuni con menomazioni entro il 15 per cento, proporzionale ai lavoratori che operano nellimpresa con contratto di lavoro sia a tempo indeterminato che determinato: la pluralità di infortuni va ad indicare unindubbia scarsa attenzione alla prevenzione.
Questa modifica normativa potrebbe essere il primo passo verso un intervento legislativo più completo che comporterebbe ununiformazione delle valutazioni del danno biologico per responsabilità civile e INAIL.
Ciò comporterebbe unindubbia chiarezza dei rapporti ed un vantaggio sia per i datori di lavoro che per i lavoratori.
Oggi, i datori di lavoro, anche nellipotesi di solo danno biologico, sono esposti oltre che alla azione di regresso dellINAIL, anche alla azione del lavoratore infortunato che chiede loro il cosiddetto «danno differenziale», in quanto la valutazione civilistica è quasi sempre superiore in termini economici alla valutazione INAIL.
Questo secondo intervento dovrebbe variare le liquidazioni in capitale INAIL, che tra laltro sono rimaste invariate dal 2000, ed uniformare il valore a punto del danno biologico in ambito civile con quanto liquidato dallINAIL e stabilire che il lavoratore non ha niente altro da pretendere nei confronti del datore di lavoro oltre quanto liquidato dallINAIL. Si limiterebbe così la richiesta dellultradanno con evidenti vantaggi non tanto e non solo in termini di risparmio per il datore di lavoro ma anche in termini di certezza del diritto in quanto si andrebbero ad evitare ipotesi di duplicazione risarcitoria per la stessa voce di danno biologico, e linfortunato otterrebbe direttamente dallINAIL tutte le somme relative allunificato danno biologico, senza la necessità di richiedere differenze al datore di lavoro.
Anche per le malattie professionali opera lo stesso esonero di responsabilità con le limitazioni previste per il regresso in caso di infortunio, in applicazione dellarticolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, che estende alle malattie professionali le disposizioni in vigore per gli infortuni sul lavoro.
Bisogna tener presente che per le malattie professionali, ai sensi dellarticolo 590, ultimo comma, del codice penale, è sufficiente, per lazione penale, che si sia verificata la malattia al di là della valutazione della violazione di norme antinfortunistiche e non è necessaria la presentazione di una querela. Il presente disegno di legge prevede che non godano dellesonero quei datori di lavoro che hanno causato linsorgere diffuso di malattie professionali tra i propri dipendenti. È evidente che se in una ditta vi sono state molteplici denunce per la stessa malattia (ad esempio ipoacusia) in un arco temporale ristretto, vi sono, nellambito di questa ditta, delle gravi lacune dal punto di vista dellorganizzazione del lavoro e della tutela della prevenzione.
Diversa è la previsione per gli infortuni più gravi o malattie professionali che causano o il decesso o postumi invalidanti superiori al 15 per cento per i quali lINAIL costituisce una rendita. Per questi casi il regresso, già previsto per legge, deve essere rafforzato nella sua obbligatorietà, dando una precisa disposizione allINAIL che deve agire con lazione di regresso.
Lestensione dellesonero da responsabilità per i datori di lavoro per i casi di infortunio o malattia professionale con conseguenze meno gravi, di solo danno biologico, se da un lato risponde alle esigenze delle organizzazioni datoriali, dallaltro consente allINAIL di concentrare la propria azione nei confronti dei casi più gravi e soprattutto di tutti i casi gravi, senza esclusione.
Tale circostanza avrebbe sicuramente come effetto un maggior recupero in termini di incassi monetari da parte dellINAIL, il che potrebbe non solo coprire i mancati introiti derivanti dallampliamento dellesonero ma aumentare anche le entrate dellINAIL per questa voce.
È un dato di fatto che lINAIL non ha un comportamento uniforme nellesercizio delle azioni di regresso su tutto il territorio nazionale e che è fenomeno tuttaltro che isolato che le azioni di regresso, in alcune realtà, vengano scarsamente coltivate.
Con questo disegno di legge si intende ridurre la portata del regresso a carico dei datori di lavoro, eliminandolo per le situazioni meno gravi, ma lo si vuole anche rendere obbligatorio per tutti i casi con conseguenze gravi o gravissime, ovvero per tutte le ipotesi in cui linfortunio o la malattia professionale comporti il riconoscimento di una invalidità superiore al 16 per cento e dunque lerogazione di una rendita diretta o ai superstiti.
In tutti questi casi, la mancata coltivazione dellazione di regresso deve avere conseguenze in termini di responsabilità dirigenziale dellINAIL.
Questo, del resto, ben si lega con la previsione di cui allarticolo 61 del decreto legislativo n. 81 del 2008 che prevede che, in caso di esercizio dellazione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alligiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dia immediata notizia allINAIL ed allIstituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), in relazione alle rispettive competenze, ai fini delleventuale costituzione di parte civile e dellazione di regresso.
Lampliamento dellesonero della responsabilità dei datori di lavoro insieme al rafforzamento dellazione di regresso per i casi di maggior gravità, salva sempre per questi ultimi la costituzione di parte civile nel processo penale, semplifica e rafforza questa forma di prevenzione e, con lampliamento delle entrate per i casi gravi, consente di sostenere anche economicamente lampliamento dellesonero dei datori di lavoro.
Inoltre, vista la molteplicità di sentenze della Corte costituzionale che si sono succedute nel tempo, si è ritenuto necessario un intervento sullarticolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 riscrivendone il testo, tenendo conto delle decisioni della Corte costituzionale in relazione ai casi nei quali lazione di regresso può essere esercitata. In conclusione, lestensione dellesonero da responsabilità del datore di lavoro, come sopra delineata, ed il rafforzamento della obbligatorietà dellazione di regresso comportano come conseguenze:
1) per il datore di lavoro:
il vantaggio di un aumento dellesonero dalla responsabilità civile non più solo in relazione alla fattispecie criminosa (perseguibilità dufficio), che comunque rimane ai fini penali, ma anche in relazione alle conseguenze dellevento infortunio o malattia professionale, per le quali ultime non è previsto esonero in relazione al reato;
la certezza del diritto legata a ipotesi chiare di esclusione della responsabilità;
2) per lINAIL:
consente di orientare la propria attenzione e lazione preventiva e repressiva sui casi più importanti e con un risultato più incisivo;
attualizza lesonero da responsabilità civile come principio necessitato dal rapporto assicurativo trilatero;
consente una azione concreta e positiva di prevenzione specifica per ogni datore di lavoro che avrebbe maggiori motivi per evitare laccadimento di nuovi infortuni onde evitare il cumulo e il conseguente ripristino della responsabilità.