Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1310

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. Al testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all’articolo 10:
            1) dopo il primo comma è inserito il seguente:
    «L’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro permane, limitatamente alla somme sostenute dall’Istituto, per inabilità accertate sino al 15 per cento. L’esonero non opera in caso di infortuni collettivi o che, pur con inabilità anche inferiori al 15 per cento, siano accaduti in numero superiore a tre nell’arco di tre anni dal primo evento nelle aziende che occupano complessivamente fino a cento dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a termine, cinque fino a duecento, sette fino a trecento e dieci per quelle con un numero superiore di occupati; il periodo di prescrizione o decadenza dell’azione di regresso inizia a decorrere dalla data dell’ultimo evento»;
            2) al quinto comma le parole: «commi secondo, terzo e quarto» sono sostituite dalle seguenti: «commi precedenti»;
        b) all’articolo 11:
            1) al primo comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
    «L’azione di regresso per i casi di responsabilità del datore di lavoro, salvo l’esonero di cui al precedente articolo, è obbligatoriamente esercitata dall’Istituto assicuratore con diretta responsabilità del dirigente della struttura»;
            2) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
    «Qualora non vi sia procedimento penale, il fatto reato può essere accertato in sede di giudizio civile».