Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 244

Art. 9.

(Convenzioni tra pubblico e privato)

    1. Ai fini del recupero di edifici storici e di proprietà pubblica, l’ente proprietario può concedere in uso i beni per una destinazione ricettivo-turistica o culturale o di spettacolo.

    2. La concessione di cui al comma 1 ha durata trentennale e il concessionario ha l’obbligo di provvedere al recupero e alla conservazione del bene, potendo usufruire dei benefici di legge esistenti in materia di contributi ed ottenere eventuali ulteriori benefici da stabilire con specifica convenzione.