Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 244

Art. 7.

(Istituzione del titolo di «città d’arte
di interesse nazionale»)

    1. Si definisce «città d’arte di interesse nazionale» quella realtà urbana, senza limite di dimensione né di localizzazione geografica, che si è venuta connotando attraverso i secoli come luogo unico, come l’espressione di un elevato ingegno artistico sia nell’impianto urbanistico che nei suoi edifici, sia negli spazi esterni che in quelli interni e interclusi, che ha mantenuto nel corso del tempo un altissimo grado di omogeneità, seppure nella diversità, e che può quindi concretamente testimoniare, in modo per tutti leggibile, le abilità e la cultura artistica delle generazioni passate.

    2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il sindaco, il presidente della giunta regionale, il soprintendente per i beni ambientali e architettonici e il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, può assegnare, con proprio decreto, il titolo di «città d’arte di interesse nazionale» a quelle realtà urbane che a suo giudizio o su sollecitazione di istituzioni e associazioni culturali d’importanza nazionale e internazionale o di personalità universalmente note nel mondo dell’arte e della cultura, posseggano i requisiti di cui al comma 1. Il titolo deve sempre apparire tra le caratteristiche della città che ne è stata insignita.