Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 244

Art. 6.

(Regolamentazione dell’attività edilizia)

    1. Il regolamento di attuazione della presente legge stabilisce le modalità con le quali i comuni si coordinano con le soprintendenze circa le procedure di valutazione degli interventi.

    2. Per gli immobili, classificati in base agli articoli 3 e 4, sono stabiliti, secondo una scala inversamente proporzionale alla loro valenza storico-culturale, il grado di modifica delle destinazioni d’uso strettamente correlato ai corrispondenti interventi, di seguito elencati:

        a) intervento di restauro e conservazione totale, riferito anche ai materiali di finitura e alle suppellettili;

        b) intervento di conservazione tipologica, ove è sempre possibile la sostituzione dei materiali di finitura;
        c) intervento di recupero, di rispetto dell’aspetto e volume dell’edificio;
        d) intervento di recupero, che prevede la conservazione di alcune parti notevoli relative alla tecnica costruttiva e alla storia dell’edificio;
        e) intervento di normale ristrutturazione edilizia;
        f) intervento di ristrutturazione edilizia comprensivo di demolizione e ricostruzione;
        g) intervento ex novo su siti e aree dismesse, vuoti urbani e discontinuità del tessuto edilizio tradizionale con danno grave all’immagine urbana.

    3. In caso di immobili di pregio nullo o trascurabile si determina il grado più alto di modifica, affidando alla progettazione di ristrutturazione lo stesso ruolo ad essa assegnato nelle prassi di trasformazione tradizionale caratteristiche della società preindustriale.

    4. La competenza delle soprintendenze sulla progettazione di ristrutturazione degli immobili di cui al comma 3 è limitata ad un parere sull’ambientazione, condizionato alla formula del «silenzio-assenso».