Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 244
Azioni disponibili
(Decadenza di normative urbanistiche)
1. Nelle zone omogenee di tipo A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pur rimanendo valida la pianificazione di scala infrastrutturale o settoriale per reti e servizi, decadono:
a) i vincoli derivanti da generiche zonizzazioni urbanistiche, salvo casi particolari indicati dal regolamento di attuazione della presente legge, consentendo una valutazione e una sistemazione mirata dei singoli immobili; i parametri di densità fondiaria e territoriale e, in relazione ad immobili in corso di demolizione e ricostruzione, gli indici massimi di edificabilità stabiliti dal piano regolatore generale, sostituiti dalla norma sul mantenimento delle volumetrie esistenti;
b) le prescrizioni del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, relative agli standard urbanistici nelle zone omogenee di tipo A.
2. Negli stessi insediamenti di cui al comma 1 sono ammissibili perimetrazioni di aree di superficie complessiva superiore a quella di un semplice comparto:
a) a supporto delle classificazioni di cui allarticolo 3, finalizzate alla valutazione storico-culturale;
b) a supporto di procedure amministrative per la concessione di incentivi finanziari per la valorizzazione;
c) quando siano accompagnate da nuove norme che regolino gli interventi di conservazione e valorizzazione, riducendo il potere discrezionale affidato dalla legislazione attuale allautorità preposta alla tutela.