Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 244

Art. 3.

(Classificazione di aree storico-artistiche)

    1. Ai fini di una classificazione strettamente pertinente alla valutazione storico-artistica del bene culturale considerato, si definisce:

        a) «area urbana storica»: una considerevole parte di città la quale manifesti, attraverso le sue strutture consolidate, una continuità di attività urbana, civile, religiosa, sociale ed economica che la connoti come il luogo della memoria, palestra d’ingegno e testimonianza storica della comunità umana ivi insediata;

        b) «porzione urbana storica»: quella parte fortemente omogenea della città che rappresenta il nucleo originario insediativo, evidenziando significative stratificazioni successive, caratteristiche di più epoche storiche;
        c) «quartiere storico»: quella parte di città, ancora facilmente individuabile nel tessuto urbano, che è stata realizzata in un preciso momento dello sviluppo della città, mantenendo sostanzialmente i propri caratteri originari;
        d) «luogo storico»: quella piccola porzione della città o del territorio ove insiste un complesso architettonico di elevato valore culturale che trova la propria connotazione anche nella integrazione con l’ambiente del suo intorno, sia naturale che antropico.

    2. Il sindaco, su specifica indicazione di una apposita commissione, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, il presidente della giunta regionale, il soprintendente per i beni culturali e ambientali, nonché il soprintendente per i beni archeologici, sottopone all’approvazione del consiglio comunale la delibera che individua una perimetrazione di «area urbana storica», ovvero di «porzione urbana storica», ovvero di «quartiere storico», ovvero di «luogo storico». Tali parti del territorio comunale, pur senza comportare alcuna indicazione vincolistica, devono essere chiaramente individuate su apposita cartografia comunale e inequivocabilmente reperibili sul campo con specifica segnaletica.