Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 244

Art. 2.

(Princìpi di una corretta logica
conservativa dei centri storici)

    1. Non è ammesso, nelle condizioni di continuità dell’evoluzione urbana, il principio dell’immodificabilità degli edifici e delle destinazioni d’uso.

    2. L’intangibilità di monumenti, edifici, siti o trame edilizie caratteristiche, non comporta l’impossibilità dell’inserimento di nuove costruzioni o destinazioni d’uso, nel contesto di una valutazione critica della valenza storico-culturale dell’esistente.
    3. L’applicazione del principio del «restauro conservativo» avviene nella giusta misura, in modo da consentire anche il recupero degli edifici al fine di prevederne una utilizzazione adatta a nuove finalità, senza escludere l’apporto di ulteriori interventi di modifica e arricchimento del tessuto urbano, emergenti da adeguate proposte progettuali.