Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 244

Art. 10.

(Regolamento di esecuzione)

    1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e del Ministro per i beni e le attività culturali è approvato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, il regolamento di esecuzione della presente legge.