Legislatura 15ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 041 del 28/09/2006

BUCCICO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BUCCICO (AN). Signor Presidente, raccomando l'approvazione di questo emendamento, che prevede una sospensione dell'efficacia delle disposizioni contenute nei decreti legislativi nn. 106, 109 e 160 del 2006.

In particolare, l'emendamento prevede una sospensione dell'efficacia del decreto legislativo n. 109 fino al 1° novembre 2006 e penso che questa data non possa essere superata. Faccio riferimento in particolare a questo decreto per evidenziare una situazione di estrema gravità e urgenza che si sta determinando nell'ambito della disciplina dei magistrati con specifico riguardo al governo della disciplina dei magistrati da parte della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

Si sta verificando una situazione assolutamente paradossale e gravissima in forza della quale i magistrati, che già in base a questa proroga non sono cittadini uguali agli altri ma cittadini gerarchicamente privilegiati rispetto agli altri, ricevono in queste ore e in questi giorni un trattamento assolutamente e differenziatamente favorevole da parte del Consiglio superiore della magistratura.

Vengo ai dati di fatto. Com'è noto, questo decreto legislativo prevede un termine decadenziale massimo dell'attività di giudizio della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura di anni uno. Il vecchio termine era di anni due. Se si crede, come dovrebbe essere logico, che sospendendo l'efficacia di questo decreto si sospenda anche il termine decadenziale di un anno, per cui rimarrebbe in vigore il termine di anni due, si sbaglia, perché l'applicazione che si sta attualmente facendo di tale normativa in seno al Consiglio superiore della magistratura è quella di ritenere che la legge più favorevole comunque debba essere applicata. Pertanto si potrebbe assistere ad una sanatoria generalizzata di tutti gli illeciti disciplinari dei magistrati.

Non c'è più, come ho già detto, l'opzione tra obbligatorietà e facoltatività dell'azione disciplinare, tra obbligatorietà e arbitrarietà dell'azione disciplinare. Quando l'azione disciplinare si apre a un ventaglio di così larga discrezionalità diventa non solo casuale, ma arbitraria, e quando è arbitraria è ingiusta. Quando si vuole far sì che si debba sottrarre al principio sacrosanto dell'obbligatorietà, al quale tutti noi cittadini siamo sottoposti, non lediamo soltanto i diritti fondamentali che appartengono uti cives ai magistrati, ma anche i nostri diritti di cittadini.

Si tratta, quindi, di una norma che corregge una gravissima distorsione. Se questa interpretazione che ha già cominciato ad albergare in seno alla sezione disciplinare dovesse prendere piede avremmo una sanatoria generalizzata; altro che indulto, altro che condono, questa è la verità!

Di fronte a questi problemi l'Associazione nazionale magistrati e i magistrati, che non sono né indifferenti né neutrali, non parlano. Lo fanno soltanto quando devono essere invasivi e belligeranti. I magistrati, però, non devono essere né invasivi né belligeranti, ma cittadini come noi, rispettosi della legge come noi, sottoposti alle leggi come noi. (Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC e LNP).