Legislatura 15ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 041 del 28/09/2006
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DE PETRIS - Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che :
nella città di Pescara, la zona denominata Pineta D'Annunziana, già Pineta D'Avalos, è soggetta a vincolo ai sensi della legge n. 1497 del 29 giugno 1939 - zona dichiarata di notevole interesse pubblico e sottoposta a tutela paesistica;
la zona della Pineta Dannunziana fu dichiarata di notevole interesse pubblico con decreto ministeriale del 13 maggio 1965, in considerazione di quanto stabilito con delibera della Commissione provinciale di Pescara nella seduta del 26 aprile 1962 che ne deliberò il vincolo, successivamente inserito nello stralcio planimetrico della Sovrintendenza B.A.P. per la Regione Abruzzo;
il Piano regionale, approvato dal Consiglio Regionale con atto n. 141/21 del 21 marzo 1990, relativamente alla Pineta Dannunziana definisce l'ambito di appartenenza come A1 - "Conservazione Integrale" e A2 - "Conservazione Parziale";
la zona è costituita dalla Pineta e da una zona edificata. La parte edificata che si estende dalla Pineta al mare è prevalentemente composta da abitazioni costruite negli anni venti con annessi giardini, come previsto dal "Progetto Pineta" presentato dall'ing. Antonino Liberi al Consiglio comunale di Pescara il 14 settembre 1912 e fu ideato come città-giardino ovvero come "quartiere climatico balneare";
nella Pineta Dannunziana negli ultimi anni si stanno compiendo scempi edilizi anche sull'arenile, nonostante sia vincolata da leggi statali come detto;
nelle Norme di attuazione del Piano regolatore generale del 17 marzo 2003 si stabilisce che tale zona ricada (art. 31) nella sottozona B1 - "Conservazione" - comma 2 "la demolizione e la ricostruzione degli edifici devono rispettare l'ingombro planimetrico ed altimetro esistente, il rapporto di copertura e il tessuto e le tipologie esistenti";
in via Primo Vere n. 13 in Pescara sull'arenile, nel novembre 2003 è stato demolito, senza previa autorizzazione della Soprintendenza B.A.P., un villino degli anni trenta ad un piano. Il Comune di Pescara nonostante tutto ha rilasciato il permesso a costruire (Concessione edilizia n. 430/2003);
la Soprintendenza, su segnalazione di un privato, ha negato il nulla osta, rendendo illegittima la Concessione edilizia n. 430/2003, anche se nel frattempo il villino era stato già demolito e si stava già realizzando un nuovo edificio multipiano completamente diverso per planimetria, altimetria e volumetria e tipologia edilizia;
il cantiere è stato sottoposto a sequestro da parte della Procura della Repubblica di Pescara dal 2 marzo 2004 ma il Comune di Pescara ha rilasciato nuova concessione in sanatoria simile al progetto iniziale che ha avuto nulla osta negativo da parte della Soprintendenza B.A.P. dell'Aquila costringendo il Comune al rilascio di una seconda sanatoria in data 22 novembre 2004 n. 411/2004;
Il T.A.R. di Pescara, inoltre, ha espresso parere favorevole al permesso a costruire rilasciato dal Comune di Pescara in quanto, con sentenza 207/2006 il Consiglio di Stato, sez. VI, ha respinto il ricorso in appello motivando: "che il vincolo del decreto del 1965 non sia stato imposto a protezione degli edifici risalenti agli anni venti, ma per la particolare bellezza naturale del sito.(...) Non è stato protetto il panorama edilizio preesistente, che, semmai, può avere rilievo solo nel garantire il punto di belvedere, ossia che la costruzione non ostruisca o limiti la vista delle bellezze del sito. Il litorale, nella zona, risulta completamente edificato e che su esso si trovano diversi edifici di realizzazione moderna mentre pochi sono quelli risalenti agli anni venti e ancora esistenti. La sezione ritiene che le diversità costruttive della realizzazione edilizia di cui trattasi rispetto all'edificio preesistente non alterino la bellezza della zona. Così che l'opera non appare incompatibile con la salvaguardia dei valori paesistici protetti dal vincolo che non sono edifici degli anni venti";
gli scempi edilizi, pertanto, continuano e, a tal fine, si possono segnalare diversi casi del tutto simili a quello illustrato:
un villino degli anni trenta ad un piano in via Figlia di Iorio n. 9 in Pescara nella Pineta Dannunziana, demolito a seguito del rilascio di concessione edilizia n. 222/2004 del 28 giugno 2004 che prevede la realizzazione di un edificio multipiano;
un villino Cascella degli anni trenta ad un piano in via Scarfoglio n. 18 demolito a seguito del rilascio di concessione edilizia n. 476/2004 che prevede la realizzazione di un edificio che vede raddoppiata la volumetria e l'altimetria;
una nuova costruzione in via De Nardis, lungomare sud di Pescara, edificio di quattro piani;
ristrutturazione dell'ex Albergo in via Primo Vere n. 48 con cambio di destinazione d'uso e aumento di volumetria con la realizzazione di ulteriori due piani;
ristrutturazione del "villino Spatocco"degli anni venti in via Primo Vere n. 52 che prevede la demolizione totale delle opere interne;
ristrutturazione del piano superiore di un villino degli anni trenta in via Primo Vere n. 1 che prevede l'aumento di volumetria complessiva e di tipologia preesistente;
la concessione balneare La Medusa, che ha ottenuto il rilascio di alcune autorizzazioni tra le quali la realizzazione di un "tetto sonoro" che consentirà l'edificazione di un ulteriore piano;
sul lato nord della riviera pescarese è stato rilasciato il permesso a costruire con demolizione di un villino degli anni quaranta a due livelli e ricostruzione di un palazzo di sette piani con planimetria, volumetria e altimetria completamente differente dalla preesistente il cui cantiere è stato sequestrato dalla Procura della Repubblica di Pescara;
il villino Clemente degli anni Trenta, vincolato dalla Soprintendenza B.A.P. dal P.R.G. che versa in stato di abbandono viene utilizzato come parcheggio dall'adiacente Hotel;
il Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004, all'art. 29 sancisce la conservazione mediante manutenzione e restauro, mentre all'art. 142, comma 1, lettera a), definisce le aree tutelate per legge indicando i terreni costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla battigia, e l'art. 146 precisa che "l'autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi",
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non intendano aprire un'indagine per verificare la legittimità degli interventi urbanistici nella città di Pescara nella zona denominata "Pineta Dannunziana";
se non si intenda tenere conto del vincolo imposto dal decreto ministeriale del 13 maggio 1965 e dei vincoli ribaditi dal Piano regolatore del 2003 che individua la zona della Pineta Dannunziana come sottozona B1 di Conservazione, stabilendo che la demolizione e la ricostruzione degli edifici deve rispettare l'ingombro planimetrico ed altimetrico esistente, il rapporto di copertura , il tessuto e le tipologie esistenti";
se non si intenda tenere conto della sentenza del Consiglio di Stato n. 207/2006 che, nonostante sia favorevole al rilascio della concessione del Comune di Pescara, stabilisce: "…la costruzione non ostruisca o limiti la vista delle bellezze del sito".
(4-00608)