Legislatura 15ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 041 del 28/09/2006

BULGARELLI, MALABARBA, GIANNINI, PALERMI, TIBALDI, DE PETRIS, TURIGLIATTO, SILVESTRI - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

il sig. Bruno Bellomonte, nato a Kosseir (Egitto) il 25 settembre 1949, dipendente della RFI (Rete Ferroviaria italiana), matr. 835695, con mansioni di capo stazione superiore, è stato arrestato in data 11 luglio 2006 nell'ambito di un'inchiesta giudiziaria a carico dell'organizzazione indipendentista sarda "A Manca pro s'Indipendentzia";

l'arresto del sig. Bellomonte è stato motivato dalle risultanze di alcune intercettazioni ambientali, risalenti al 2003, dalle quali si sarebbe evinta la sua partecipazione ad attività eversive;

in data 29 luglio 2006, il Tribunale del riesame di Cagliari ha esaminato la richiesta, proposta ex art. 309 c.p.p. dal difensore del sig. Bellomonte, di riesame dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cagliari del 26 giugno 2006, con la quale è stata applicata al medesimo la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di associazione sovversiva con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;

in tale sede i giudici hanno preso atto che l'unico indizio a carico del sig. Bellomonte - il contenuto di una intercettazione ambientale risalente al 26 agosto 2003 - era da considerarsi nullo, in quanto l'imputato aveva presentato documentazione che provava in maniera irrefutabile che nel periodo oggetto delle intercettazioni si trovava in Tunisia, e dunque la voce intercettata non poteva essere la sua;

di conseguenza, il Tribunale di Cagliari, in data 29 luglio 2006, visti gli artt. 273 e ss., 309, 592 c.p.p., annullava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari e disponeva l'immediata scarcerazione del detenuto;

in data 4 agosto 2006 le Ferrovie dello Stato Spa - Direzione compartimentale movimento, comunicavano al sig. Bellomonte la misura della sospensione cautelare dall'impiego, ai sensi e gli effetti dell'art. 60 CCNL, con decorrenza 2 agosto 2006, in relazione ai gravi reati per i quali era stato imputato, vista la rilevanza data agli stessi dalla stampa, tenendo conto della delicatezza delle mansioni alle quali il sig. Bellomonte attende, per il tempo strettamente necessario a verificare l'eventuale rilevanza dei fatti imputati sul rapporto di lavoro;

l'art. 60 del CCNL prevede che l'Azienda, nei casi riconducibili alle ipotesi di licenziamento di cui all'art 59 CCNL, possa disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato e per un periodo massimo di 60 giorni, durante i quali al lavoratore viene corrisposta una retribuzione decurtata; tuttavia era nel frattempo intervenuta la sentenza del Tribunale del Riesame di Cagliari del 29 luglio 2006 che, come detto più sopra, annullava l'ordinanza del G.i.p. e riconosceva l'assoluta estraneità del sig. Bellomonte ai fatti che gli erano contestati;

il sig. Bellomonte, per mezzo dello Studio legale Soggiu - Udassi, comunicava quindi, in data 4 agosto 2006, alle Ferrovie dello Stato Spa, nella persona del Direttore compartimentale ing. Silvano Campedel, il provvedimento del Tribunale del riesame, allegando copia del medesimo, e manifestava la propria disponibilità a riprendere il servizio, cosa che allo stato, tuttavia, non è ancora avvenuta,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nelle forme opportune, presso le Ferrovie dello Stato Spa al fine di ripristinare i diritti del sig. Bellomonte, disponendo il suo immediato reintegro nelle mansioni da lui ricoperte.

(4-00590)