Legislatura 15ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 041 del 28/09/2006

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BULGARELLI, MALABARBA, GIANNINI, PALERMI, TIBALDI, DE PETRIS, TURIGLIATTO, SILVESTRI - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

il sig. Bruno Bellomonte, nato a Kosseir (Egitto) il 25 settembre 1949, dipendente della RFI (Rete Ferroviaria italiana), matr. 835695, con mansioni di capo stazione superiore, è stato arrestato in data 11 luglio 2006 nell'ambito di un'inchiesta giudiziaria a carico dell'organizzazione indipendentista sarda "A Manca pro s'Indipendentzia";

l'arresto del sig. Bellomonte è stato motivato dalle risultanze di alcune intercettazioni ambientali, risalenti al 2003, dalle quali si sarebbe evinta la sua partecipazione ad attività eversive;

in data 29 luglio 2006, il Tribunale del riesame di Cagliari ha esaminato la richiesta, proposta ex art. 309 c.p.p. dal difensore del sig. Bellomonte, di riesame dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cagliari del 26 giugno 2006, con la quale è stata applicata al medesimo la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di associazione sovversiva con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;

in tale sede i giudici hanno preso atto che l'unico indizio a carico del sig. Bellomonte - il contenuto di una intercettazione ambientale risalente al 26 agosto 2003 - era da considerarsi nullo, in quanto l'imputato aveva presentato documentazione che provava in maniera irrefutabile che nel periodo oggetto delle intercettazioni si trovava in Tunisia, e dunque la voce intercettata non poteva essere la sua;

di conseguenza, il Tribunale di Cagliari, in data 29 luglio 2006, visti gli artt. 273 e ss., 309, 592 c.p.p., annullava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari e disponeva l'immediata scarcerazione del detenuto;

in data 4 agosto 2006 le Ferrovie dello Stato Spa - Direzione compartimentale movimento, comunicavano al sig. Bellomonte la misura della sospensione cautelare dall'impiego, ai sensi e gli effetti dell'art. 60 CCNL, con decorrenza 2 agosto 2006, in relazione ai gravi reati per i quali era stato imputato, vista la rilevanza data agli stessi dalla stampa, tenendo conto della delicatezza delle mansioni alle quali il sig. Bellomonte attende, per il tempo strettamente necessario a verificare l'eventuale rilevanza dei fatti imputati sul rapporto di lavoro;

l'art. 60 del CCNL prevede che l'Azienda, nei casi riconducibili alle ipotesi di licenziamento di cui all'art 59 CCNL, possa disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato e per un periodo massimo di 60 giorni, durante i quali al lavoratore viene corrisposta una retribuzione decurtata; tuttavia era nel frattempo intervenuta la sentenza del Tribunale del Riesame di Cagliari del 29 luglio 2006 che, come detto più sopra, annullava l'ordinanza del G.i.p. e riconosceva l'assoluta estraneità del sig. Bellomonte ai fatti che gli erano contestati;

il sig. Bellomonte, per mezzo dello Studio legale Soggiu - Udassi, comunicava quindi, in data 4 agosto 2006, alle Ferrovie dello Stato Spa, nella persona del Direttore compartimentale ing. Silvano Campedel, il provvedimento del Tribunale del riesame, allegando copia del medesimo, e manifestava la propria disponibilità a riprendere il servizio, cosa che allo stato, tuttavia, non è ancora avvenuta,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nelle forme opportune, presso le Ferrovie dello Stato Spa al fine di ripristinare i diritti del sig. Bellomonte, disponendo il suo immediato reintegro nelle mansioni da lui ricoperte.

(4-00590)

BULGARELLI, MALABARBA, GIANNINI, PALERMI, TIBALDI, DE PETRIS, TURIGLIATTO, SILVESTRI - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

in data 11 luglio 2006 venivano effettuati in Sardegna, in particolare nel sassarese, 10 arresti e 44 perquisizioni nell'ambito dell'operazione denominata "Arcadia", rivolta contro l'area dell' indipendentismo sardo, sospettata di collusioni con formazioni terroristiche e di aver partecipato alla realizzazione di alcuni falliti attentati a partire dall'anno 2002;

gli arrestati, tutti appartenenti all'organizzazione indipendentista sarda "A Manca pro s'Indipendentzia", sono tuttora sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere, tranne il sig. Bruno Bellomonte, scarcerato perché ha potuto dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati (infatti gli agenti della DIGOS avevano indicato il Bellomonte partecipe a delle conversazioni intercettate mentre in realtà lo stesso si trovava all'estero);

gli indizi a carico degli inquisiti si fondano quasi esclusivamente su un'imponente mole di intercettazioni ambientali e telefoniche, stralci delle quali sono riportate nell'ordinanza applicativa di custodia cautelare del Gip (Giudice per le indagini preliminari);

essendo tali intercettazioni l'asse portante dell'inchiesta in oggetto, gli avvocati difensori degli indagati hanno presentato in data 31 luglio 2006 una prima istanza al Gip, onnicomprensiva per la trascrizione e/o trasposizione delle intercettazioni; in data 2 agosto 2006, tuttavia, il Gip rigettava l'istanza di trascrizione ritenendola generica e contestualmente concedeva nulla osta per la trasposizione delle registrazioni;

in data 29 agosto 2006, gli avvocati difensori richiedevano quindi all'ufficio del Gip la trasposizione di alcune specifiche intercettazioni e nella stessa data il Gip confermava il nulla osta e trasmetteva l'istanza al P.M. per competenza presso cui sono depositati gli atti, il quale tuttavia, in data 19 settembre 2006, rigettava le richieste formulate dalla difesa nonostante i provvedimenti del Gip;

in data 20 settembre 2006 gli avvocati, visto che il Gip in data 2 agosto 2006 aveva rigettato l'istanza di trascrizione in quanto generica, presentavano nuova istanza al Gip per ottenere la trascrizione di alcune specifiche intercettazioni, così come indicato dal Gip nel provvedimento emanato in data 2 agosto 2006; tuttavia il Gip, in data 20 settembre 2006, rigettava la richiesta.

tutte le intercettazioni oggetto delle istanze presentate dalla difesa sono state oggetto di trascrizione da parte del P.M. (polizia giudiziaria) e sono state utilizzate ai fini dell'applicazione delle misure cautelari;

dal "nulla osta" del Gip si evince che nessuna autorizzazione era stata dallo stesso concessa al P.M. per il ritardo ex art. 268 comma 5 c.p.p.;

tre Gip, compreso il titolare del procedimento, hanno emesso i nulla osta alla trasposizione delle intercettazioni in formato CD-ROM, ovvero all'audizione delle stesse, a conferma che nessun provvedimento ex art. 268 comma 5 c.p.p. è stato emesso dal Gip, come indicato invece dal P.M.,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, in considerazione della rilevanza centrale delle intercettazioni nell'ambito dell'inchiesta, non ritenga che i diritti della difesa siano pregiudicati dall'impossibilità di avere pieno accesso alle intercettazioni;

se sia nelle prerogative del Ministro sollecitare il rilascio delle stesse da parte del P.M., considerato che non risulta agli atti, come detto, alcun provvedimento del Giudice, così come stabilito dal comma 5, art. 268 c.p.p., che autorizzi il P.M. a ritardare il deposito degli atti di intercettazione, e che, pertanto, nessun pregiudizio potrebbe derivarne per le indagini, quanto piuttosto per i diritti personali degli indagati e per le garanzie dei cittadini.

(4-00591)

BULGARELLI, MALABARBA, GIANNINI, PALERMI, TIBALDI, DE PETRIS, TURIGLIATTO, SILVESTRI - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

la sig.ra Emanuela Sanna è stata arrestata in data 11 luglio 2006 nell'ambito di un inchiesta a carico dell'organizzazione indipendentista sarda "A Manca pro s'Indipendentzia";

da quella data è rinchiusa presso il carcere cagliaritano di Buoncammino, sottoposta alla misura della custodia cautelare;

nei primi giorni di settembre 2006 l'avvocato difensore della sig.ra Sanna ha presentato un'istanza di permesso temporaneo affinché la sua assistita, neolaureata, potesse partecipare alle prove di un concorso per l'accesso a una scuola di specializzazione, ma la richiesta non è stata accolta,

si chiede di sapere per quali motivi non sia stato concesso alla sig.ra Sanna il permesso per partecipare al concorso.

(4-00592)

CARRARA - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie locali - Premesso che:

in data 9 agosto 2006 la L.I.P.U. (Lega Italiana per la protezione degli uccelli) ha emanato, tramite il proprio Presidente onorario prof. Danilo Mainardi, un comunicato con il quale si annunciava lo svolgimento per il 10 agosto 2006, notte di San Lorenzo, di una manifestazione turistico-ricreativa denominata "Notte delle stelle, le Oasi della L.I.P.U. aprono al pubblico.- Una notte per ammirare le scie luminose nel cielo e ascoltare la voci di gufi, civette, allocchi e barbagianni";

le Oasi coinvolte nell'iniziativa erano diverse: Gravina di Laterza, Carloforte, Crava Morozzo, Massaciuccoli, Celestina, Bianello, Oasi costiera di Cesenatico, Santa Luce, Montepulciano, Casacalenda e Cà Roman;

le Oasi elencate ricadevano tutte in aree naturali protette, ancora integre e lontane dall'inquinamento luminoso, in applicazione della legge nazionale e della normativa comunitaria: Legge-quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, Rete Natura 2000- Direttive "Habitat" 92/43/CEE e "Uccelli" 79/409/CEE;

la legge quadro 394/1991, all'articolo 11, comma 3, lett. a), vieta specificamente ogni attività che rechi disturbo alle specie animali all'interno dei parchi e riserve naturali;

nel progetto della manifestazione si faceva espressa menzione della presenza, nei siti oggetto della visita turistico-ricreativa notturna, della presenza di specie di avifauna particolarmente protette, quali gufi e civette, allocchi e barbagianni, tutelati dalle direttive comunitarie, in particolar modo durante il periodo della nidificazione e della dipendenza;

l'afflusso di turisti anche attraverso imbarcazioni e natanti non può non avere arrecato disturbo alle specie protette,

si chiede di sapere:

se l'iniziativa della L.I.P.U. sia stata preceduta da idonea valutazione di incidenza ambientale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia;

se, in ogni caso, l'iniziativa possa ritenersi compatibile con le esigenze di tutela e di conservazione delineate dalle direttive comunitarie "Habitat" 92/43/CEE e "Uccelli" 79/409/CEE, oltre che dalle vigenti disposizioni di cui alla legge statale 394/1991.

(4-00593)

COSTA, NESSA, STANCA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'interno - Premesso che:

il 26 settembre 2006 si è abbattuta sulla Puglia, e particolarmente sulle provincie di Lecce e Taranto, un'eccezionale ondata di maltempo con piogge torrenziali devastanti, classificate dagli esperti come uragano di prima categoria;

il vento ha raggiunto la velocità di 160 chilometri orari con effetti devastanti sull'intero territorio;

l'uragano ha spezzato rami grandi come tronchi, sradicato alberi secolari, danneggiato edifici civili, opere pubbliche, stabilimenti industriali e strutture turistiche, distrutto intere colture,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza dichiarando lo stato di calamità naturale per la Regione Puglia.

(4-00594)

COSTA, NESSA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

è di questi giorni la notizia che il Governo sembrerebbe intenzionato a chiudere la sede provinciale del Tesoro di Lecce, accorpando tutto in un'unica Direzione regionale;

il dissenso che la notizia ha provocato nei pubblici dipendenti è profondo e assoluto;

l'impatto sulla qualità e sulla quantità dei servizi erogati alla cittadinanza sarebbe disastroso;

il ruolo svolto, nell'ambito del territorio, dalla Ragioneria provinciale e dalla Direzione servizi vari, attraverso l'erogazione di servizi primari nel settore salariale e pensionistico ed attraverso il controllo della spesa di tutte le amministrazioni, è assolutamente insostituibile;

sarebbe opportuno ed innovativo riformare le sedi provinciali affiancandole a rappresentanze regionali situate nel capoluogo di regione, creando così Uffici provinciali operativi e Direzioni regionali rappresentative operanti come raccordo con gli Enti locali e territoriali,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza per evitare che le allarmanti notizie sopra riportate possano effettivamente realizzarsi a discapito e contro la volontà dei dipendenti e dell'utenza.

(4-00595)

NOVI - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno - Risultando all'interrogante che:

il Sindaco di Piedimonte Matese (Caserta) con ordinanza n. 88 del 19 luglio 2006 ha disposto la realizzazione di un impianto comunale di stoccaggio provvisorio dei rifiuti urbani, individuando un'area di proprietà comunale, riportata in catasto al foglio 20, particella n. 38 adiacente al mattatoio comunale;

l'intera area prescelta ricade, secondo le previsioni del vigente Piano territoriale paesistico - ambito Massiccio del Matese, in zona P.A.F. (Protezione agricola di fondovalle) nella quale, ai sensi dell'art. 17 del citato Piano, è vietata tassativamente la realizzazione di interventi del tipo in esame ed inoltre, sempre secondo le previsioni del P.T.P., non è in alcun modo consentita alcuna attività edilizia e, più in generale, di modifica della morfologia dei luoghi nella fascia di rispetto di 50 metri dalla sponda del fiume Torano (corso d'acqua pubblica), laddove il sito di stoccaggio in esame ricadrebb a soli 18 metri dall'alveo del fiume;

in considerazione delle palesi violazioni della normativa paesaggistica, la Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio delle province di Caserta e di Benevento, con provvedimento del 1° agosto 2006, intimava l'immediata sospensione dei lavori in corso "....in grado di pregiudicare irrimediabilmente il bene vincolato paesaggisticamente ai sensi del D.M. 28 marzo 1985" e ciò nonostante il Sindaco, con ordinanza n. 94 del 4 agosto 2006, reiterava il provvedimento consentendo la prosecuzione dei lavori;

a seguito di ricorso proposto dalla signora Maria Antonietta Piazza, confinante con il terreno interessato al suddetto intervento, il TAR della Campania, dapprima con decreto presidenziale n. 2327/2006 del 9 agosto 2006 e poi con ordinanza n. 2387/2006 del 30 agosto 2006, ha disposto la sospensione dell'efficacia dei richiamati provvedimenti sindacali, considerati, tra l'altro, emessi da organo incompetente;

dagli atti del suddetto giudizio è emerso che l'area individuata per l'ubicazione dell'impianto è stata classificata dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAC) come sito potenzialmente inquinato (codice sito 1057C002, pag. 156 dell'Appendice siti potenzialmente inquinati) ed in quanto tale inserita nell'elenco dei siti inquinati della Regione Campania del Piano regionale siti inquinati, approvato dal Commissario di governo per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania, delegato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 49 del 1° aprile 2005, approvato dalla Giunta regionale della Campania con deliberazione n. 711 del 13 giugno 2005 (pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania edizione speciale del 9 settembre 2005). Per tali aree, prima di dare avvio a qualsiasi tipo di lavori, vi è l'obbligo di predisporre un progetto di bonifica (preliminare e definitivo) per garantire la bonifica ed il ripristino ambientale del sito: in tal senso dispongono gli artt. 239 e 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e lo stesso Piano regionale di bonifica (cap. 9 paragrafo 9.3 pagg. 135 e 171 per le modalità di redazione). Relativamente al sito di Piedimonte Matese il descritto adempimento è stato totalmente pretermesso e, cosa ancor più allarmante, i lavori sono stati portati avanti ed il materiale rimosso in assenza di qualsiasi analisi preventiva e conseguente trattamento;

risulta dal registro degli interventi del locale Gruppo di protezione civile che, in prossimità dell'area in questione, un cumulo di materiali non meglio identificati è stato interessato da un processo di combustione durato più giorni, nonostante i ripetuti interventi della stessa Protezione civile, fatto che lascia presumere il grado di elevata pericolosità del materiale rimosso;

questa situazione genera un oggettivo pericolo per la salute dei cittadini, anche per la presenza nel sottosuolo di importanti falde acquifere e dell'estrema vicinanza di un corso d'acqua (Torano) utilizzato per fini civili, ed al contempo un diffuso allarme in considerazione della ingerenza, in Campania, di potenti organizzazioni criminali nel settore dei rifiuti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di questa situazione;

quali iniziative di competenza intendano promuovere per impedire la realizzazione dell'impianto comunale di stoccaggio dei rifiuti urbani nel Comune di Piedimonte Matese, in quanto, a giudizio dell'interrogante, mancano sia le condizioni di tutela ambientale previste dalla normativa paesaggistica vigente, sia il progetto di bonifica obbligatorio previsto dal Piano Regionale di Bonifica.

(4-00596)

LIOTTA - Al Ministro delle infrastrutture - Premesso che:

il progetto di Piano regolatore del Porto di Catania (P.R.P.) si caratterizza per un incremento abnorme della parte edificata proponendo un porto che da approdo attrezzato per navi e pescherecci si trasformerebbe in un vero e proprio quartiere della città;

l'ipotesi progettuale propone che il P.R.P. si attui mediante Piani operativi di settore (P.O.S.) che, proposti dall'ente pubblico o da privati, vengono approvati dall'Autorità portuale senza alcun tipo di confronto con il Consiglio comunale;

il progetto di P.R.P. prevede un drammatico stravolgimento dell'area portuale rendendo edificabili complessivamente 76.600 metri quadri con immobili commerciali le cui altezze varierebbero da 12 a 20 metri, occultando così anche la vista del mare, per complessivi 1.109.150 metri cubi;

tale ipotesi edificatoria non solo escluderebbe qualsiasi fruizione paesaggistica del porto ma prevederebbe anche una riduzione dello specchio d'acqua del porto per incrementare l'area edificabile,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda avviare ogni tempestivo approfondimento per evitare lo scempio di un'area che riveste un ruolo economico e paesaggistico importante e insostituibile per la città di Catania.

(4-00597)

RAMPONI - Al Ministro della difesa - Premesso che:

il Segretario Generale delle Nazioni unite ha di recente nominato il gen. Giovanni Ridinò Direttore della nuova cellula strategica militare dell'Unifil in base ad una terna di nomi proposta dal Governo italiano;

tale cellula è stata istituita per la gestione dell'operazione Unifil presso le Nazioni unite venendo a costituire, a detta del Governo, un elemento di chiarezza e un miglioramento di carattere funzionale nell'ambito della catena di comando dell'operazione medesima;

a più riprese i più alti esponenti del Governo, a cominciare dal Ministro in indirizzo, avevano annunciato che tale incarico sarebbe stato affidato al gen, C.A. Fabrizio Castagnetti, di cui è nota ed apprezzata l'alta professionalità, fermo restando la stima e la fiducia nei confronti del gen. Giovanni Ridinò,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni per le quali il Segretario Generale dell'ONU Kofi Annan non abbia scelto il gen. C.A. Fabrizio Castagnetti;

quale sia stata la reazione del Governo di fronte alla decisione dell'ONU;

quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia assunto per la tutela dell'immagine del gen. C.A. Fabrizio Castagnetti.

(4-00598)

DE SIMONE - Ai Ministri dell'istruzione e delle infrastrutture - Premesso che:

l'edificio che ospita la scuola media "M. Pironti" di Montoro Inferiore (Avellino) risulta inagibile da oltre due anni;

l'inibizione alla frequenza individuale e collettiva di tale edificio è stata decisa dal Sindaco in data 8 marzo 2004, in seguito ad una relazione di un qualificato professionista esperto in degrado e diagnostica dei materiali nell'edilizia attestante la necessità di provvedere alla ricostruzione del plesso scolastico;

il Comune di Montoro Inferiore, con nota prot. n. 6304 del 24 marzo 2004, ha inoltrato ai Ministri in indirizzo una richiesta di finanziamento finalizzata alla ricostruzione della struttura per un importo pari a 2.788.867 euro;

considerato che:

il Comune di Montoro difficilmente potrebbe far fronte alle necessità economiche connesse all'intervento di ricostruzione;

il perdurare di tale situazione arreca un grave disagio per popolazione scolastica e compromette la possibilità di garantire in maniera adeguata il diritto allo studio,

si chiede di sapere:

quale sia l'esito della richiesta di finanziamento inoltrata dal Comune di Montoro;

se sussistano le condizioni per un intervento del Governo finalizzato a contribuire alla risoluzione del problema sopra esposto.

(4-00599)

SOLIANI, MAGISTRELLI, BINETTI, BAIO, VILLECCO CALIPARI, MONGIELLO, PIGNEDOLI, BASSOLI - Al Ministro per i diritti e le pari opportunità - Premesso che:

una ricerca condotta dal Consiglio d'Europa di recente ha indicato nell'aggressività maschile la prima causa di morte violenta e di invalidità permanente per le donne in tutto il mondo;

in Italia, come nel resto d'Europa, stiamo assistendo ad un incremento dei casi di violenza sulle donne, molte volte consumati fra le pareti domestiche o comunque ad opera di uomini appartenenti alla sfera familiare e affettiva;

i sempre più frequenti episodi di violenza, in ogni parte del Paese, suscitano sgomento e dolore nell'opinione pubblica e impongono una riflessione seria e profonda sulle cause del fenomeno, sulle mutate relazione fra i sessi, sulla necessità di contrastare la concezione possessiva e consumistica della sessualità che si sta imponendo nella nostra società;

per altro verso, il crogiuolo etnico, culturale e religioso che caratterizza sempre più le società contemporanee vede le donne protagoniste delle trasformazioni sociali in atto, sotto ogni profilo: in senso positivo, in quanto le donne immigrate sono fattore cruciale di integrazione sociale e culturale, soprattutto per le nuove generazioni; in senso negativo, essendo tutte le donne - immigrate e non - esposte oggi più che mai a comportamenti ispirati da fondamentalismi di varia natura, talora accompagnati da visioni autoritarie e maschiliste del ruolo della donna;

da parte del mondo dell'associazionismo e delle comunità locali - sempre più scosse e sgomente dopo episodi quali l'omicidio della giovane Silvia Mantovani a Parma - arriva forte la richiesta di un intervento deciso dello Stato e la domanda di predisporre azioni volte a contrastare la violenza sulle donne, in raccordo con le istituzioni locali, con le forze dell'ordine, con l'associazionismo e il volontariato e con gli operatori sociali e della cultura,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda assumere il contrasto alla violenza sulle donne come una priorità dell'azione politica e istituzionale del Dicastero e, in tal caso, quali politiche di lotta agli abusi sulle donne e di contrasto alla disuguaglianza fra i due generi intenda definire;

se non si ritenga indispensabile, anche alla luce dell'urgenza che il proliferare degli episodi criminosi impone, adottare una legislazione sulla tutela delle vittime in linea con gli altri Paesi europei e di esemplare severità per i reati di natura sessuale contro le donne, comprese le molestie e le minacce di cui sono così estesamente oggetto;

inoltre, se il Ministro in indirizzo non ritenga utile favorire l'attivazione di un maggiore collegamento fra scuola, servizi territoriali e consultori per adolescenti, al fine di intervenire sulle politiche educative, sulla relazione fra uomo e donna e sull'educazione all'uguaglianza e alle pari opportunità;

quali azioni si intenda intraprendere per una campagna nazionale contro la violenza sulle donne, che coinvolga gli enti locali, le associazioni (delle donne, degli uomini e degli immigrati), le organizzazioni sindacali, i mezzi di informazione, nonché tutti i Ministeri a vario titolo interessati dai fenomeni segnalati (Ministeri per i diritti e le pari opportunità, dell'interno, della pubblica istruzione, per le politiche della famiglia e della solidarietà sociale);

se non si ritenga opportuno indire contestualmente una Conferenza nazionale sul tema.

(4-00600)

POLLEDRI - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali - Premesso che:

è attualmente in corso di svolgimento il corso di formazione di oltre 540 nuovi agenti del Corpo Forestale dello Stato, risultati vincitori del concorso espletato lo scorso anno;

tra dicembre del 2006 e febbraio del 2007 i nuovi agenti saranno assegnati a destinazione;

attualmente la distribuzione del personale del Corpo Forestale dello Stato a livello di singole regioni non è assolutamente uniforme e, in taluni casi, si registrano evidenti carenze di organico che appaiono tanto più gravi se raffrontate alla forte concentrazione di personale che, per contro, si registra presso gli uffici della sede centrale di Roma;

tra le regioni ove le carenze di organico sono più gravi vi è, senza dubbio, l'Emilia Romagna, dove è oramai, da tempo, compromesso anche il livello minimo di operatività;

l'Emilia Romagna è la regione che presenta il più basso rapporto tra personale e superficie forestale, a fronte di impegni annualmente crescenti nel campo della lotta alle illegalità ambientali ed agli incendi boschivi, nonché della vigilanza agli obiettivi sensibili ed alla tutela del patrimonio naturalistico;

allo stato attuale, le sette province dell'Emilia Romagna presentano, nel loro complesso, una carenza di organico di 126 unità di personale, tra le quali 96 nei profili operativi e 30 in quelli amministrativi,

si chiede di sapere:

quali criteri si intendano seguire per procedere all'assegnazione, nelle diverse regioni dei nuovi agenti forestali al termine del corso di formazione in cui sono attualmente impegnati;

in particolare, se si intenda considerare quale criterio prioritario, quello di giungere ad un omogeneo rapporto tra personale e superficie forestale nelle diverse regioni;

se, in ogni caso, si intendano, prioritariamente, considerare le esigenze delle regioni come l'Emilia Romagna che, da tempo, presentano i più gravi problemi di organico.

(4-00601)

GIAMBRONE - Al Ministro dell'istruzione - Premesso che:

in Sicilia è stato indetto con decreto del dirigente generale del 22 novembre 2004 il corso-concorso selettivo per la formazione e il reclutamento di dirigenti scolastici;

la commissione giudicatrice, organizzata in due sottocommissioni, nel procedere alla valutazione degli elaborati, ha omesso di costruire una griglia di valutazione coerente con i criteri stabiliti dal bando;

la suddetta commissione ha verbalizzato di aver valutato i due elaborati di ciascun candidato, ovvero il saggio e il progetto, consistenti in elaborati articolati in decine di pagine, nel tempo medio di circa due minuti;

in violazione della normativa che regola lo svolgimento dei pubblici concorsi, la commissione esaminatrice, nella sua interezza, ha omesso di redigere negli appositi verbali, le motivazioni della mancata ammissione agli orali e le modalità utilizzate durante i lavori;

l'assenza della griglia e il tempo limitato impiegato per la correzione degli elaborati ha determinato il ricorso al TAR Sicilia di poco meno di 400 candidati non ammessi alle prove orali;

il TAR Sicilia, riconoscendo fondati i motivi dei ricorsi e paventando il danno grave e immediato per gli stessi ricorrenti, ha emesso una ordinanza di sospensione, ingiungendo all'amministrazione di ridefinire il procedimento valutativo degli elaborati;

la nuova valutazione è stata rassegnata alla stessa commissione, che aveva già dato la valutazione originaria invertendo semplicemente l'assegnazione dei compiti bocciati nel tentativo di eludere il giudicato,

l'interrogante chiede di conoscere:

che cosa risulti al Ministro in indirizzo sui fatti descritti e quali valutazioni ne fornisca;

quali iniziative intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, per ripristinare la regolarità di una procedura così rilevante ai fini dell'efficienza e dell'efficacia delle istituzioni scolastiche.

(4-00602)

DE PETRIS - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:

la società Energia Spa, in data 15 aprile 2002, integrata in data 7 maggio 2002, ha attivato l'istanza per la pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di una Centrale a ciclo combinato della potenza elettrica di circa 750 megawatt lordi, da ubicare nel comune di Aprilia (Latina), in località Campo di Carne, ai sensi della legge 8 luglio 1986 n. 349, come previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito nella legge 9 aprile 2002,n. 55, "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale" (cosiddetto decreto sblocca-centrali);

il parere n. 563 formulato in data 9 ottobre 2003 dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Energia S.p.A, ha preso atto delle caratteristiche generali dell'impianto, così come dichiarate dal proponente;

la Centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata con gas naturale ha una potenza elettrica prodotta di circa 750 megawatt netti complessivi per due 2 sezioni da ca. 375 megawatt elettrici ciascuna e prevede 2 camini con altezza di 55 metri, diametro interno pari a 6 metri e velocità di uscita dei fumi pari a circa 25 metri/secondo a temperatura di emissione di 100°C;

la superficie totale dell'insediamento occupa circa 78.081 metri quadri e tra le opere connesse è previsto l'allacciamento ad un gasdotto SNAM di prima specie tramite la costruzione di un nuovo metanodotto di lunghezza di circa 10 chilometri e la realizzazione di un elettrodotto per una lunghezza di circa 1,2 chilometri con cavo aereo di circa 140 metri;

per quanto riguarda l'assetto idrogeologico su tutta l'area di intervento insiste un vincolo idrogeologico ai sensi dell'art.1 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n.3267, "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani"; una porzione del territorio risultava interessata da vincolo paesaggistico;

per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale, il territorio in cui ricade l'area di intervento, di morfologia prevalentemente pianeggiante e solcato da numerose incisioni prodotte dai corsi d'acqua, è caratterizzato da un significativo impatto antropico, sia per l'estrema diffusione delle attività agricole, sia per le presenze insediative industriali e residenziali che si snodano lungo l'asse viario della S.S. 207 e nelle sue vicinanze;

alla data della presentazione del SIA per la centrale in oggetto, l'area vasta risultava interessata da un progetto di realizzazione di una ulteriore centrale termoelettrica a ciclo combinato da 800 megawatt, a distanza di circa 2 chilometri dal sito di intervento;

in sede di valutazione di impatto ambientale nel gennaio 2004 sono stati rilevati, per quanto riguarda l'ozono, superamenti del limite di 110 grammi per metro cubo (media mobile dei valori su 8 ore a protezione della salute umana) nonchè del limite posto a protezione della vegetazione;

relativamente alla componente ambiente idrico, il proponente ha previsto di prelevare l'acqua industriale direttamente dalla falda e quella per usi civili dall'acquedotto;

nell'area vasta direttamente interessata dall'intervento è presente una zona SIC (cod. IT6030044), posta a meno di 3 chilometri in linea d'aria dal sito della centrale;

relativamente alla componente salute pubblica, i potenziali impatti sulla salute pubblica dovuti alla realizzazione della centrale e delle opere connesse sono di fatto riconducibili all'eventuale esposizione dei residenti ad inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico;

in data 22 gennaio 2004 ulteriori prescrizioni, oltre a quelle espresse dal Ministero dei beni e delle attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico del Lazio e dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio, sono state poste come condizione per la positiva valutazione in sede di giudizio di compatibilità ambientale, di cui all'articolo 6 della legge 349/86, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

il Comune di Aprilia ha espresso parere contrario in merito alla realizzazione dell'opera, in quanto in contrasto con le previsioni del Piano di lottizzazione convenzionata di comparto per insediamenti produttivi; tale parere è stato confermato in data 5 marzo 2003 dallo stesso Comune di Aprilia; in data 18 novembre 2003 è pervenuta ulteriore nota dal Comune di Aprilia che richiedeva la revisione della pronuncia favorevole di compatibilità ambientale con riferimento allo "studio redatto dall'Istituto per la sintesi organica e la fotoreattività del Centro nazionale delle ricerche di Bologna ed alla deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 2003, n. 767, della Regione Lazio, in cui Aprilia viene classificata fra i comuni nei quali la concentrazione di PM10 ha un valore compreso tra il limite previsto dalla normativa e il suddetto limite aumentato del margine di tolleranza ed è quindi inserita nella lista di comuni per i quali devono essere predisposti piani di azione;

il Consiglio regionale del Lazio nella seduta del 10 dicembre del 2003 approvò all'unanimità la mozione 456 che impegnava la Giunta a sospendere la realizzazione della centrale proprio in ordine alla necessità di valutare in modo approfondito la ricaduta ambientale, paesaggistica e sanitaria dell'impianto in progetto;

il 16 maggio 2006, in uno dei suoi ultimi adempimenti dopo lo svolgimento delle elezioni e prima dell'insediamento del nuovo Governo, il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio ha ritenuto di poter esprimere il definitivo nulla osta in conclusione della procedura di "Autorizzazione integrata ambientale" dell'impianto e si è successivamente esaurito l'iter autorizzativo previsto dalla normativa vigente, con la conferenza di servizi che ha preso atto delle valutazioni tecniche espresse;

nella valutazione di impatto ambientale veniva rilevata la necessità di nuove stazioni fisse per la misura dei parametri NOx, NO2, CO, PM10, PM2,5, O3, in corrispondenza dei punti di massima ricaduta, in particolare in prossimità dell'area urbana, imponendo comunque, che durante la fase di esercizio non debbano essere superati i determinati limiti di concentrazione media oraria nei fumi di ossidi di azoto e monossido di carbonio;

con legge 120 del 2002 l'Italia ha ratificato il Protocollo di Kyoto ed è attualmente in corso l'aggiornamento del Piano nazionale emanato in attuazione del protocollo stesso, contenente le misure concrete volte all'abbattimento delle emissioni , nonchè la revisione delle deliberazioni CIPE per la riduzione delle emissioni dei gas serra secondo una linea volta a indirizzare l'offerta verso la promozione delle fonti rinnovabili;

al 31 gennaio 2006 sono 44 i nuovi impianti per la produzione di energia elettrica, autorizzati all'esercizio sul territorio nazionale, per un incremento potenziale dell'offerta energetica pari a circa 20.000 megawatt elettrici, vale a dire la produzione di energia elettrica nel Lazio;

l'impianto, avente le caratteristiche suddette, verrebbe a collocarsi in una regione che ha fatto registrare costantemente una produzione di energia elettrica superiore ai consumi regionali, fatta eccezione nell'ultimo biennio, il cui deficit è però connesso alle opere di riconversione e ripotenziamento delle centrali Enel di Civitavecchia e Tirreno Power di Torre Valdaliga Sud;

attualmente nel Lazio si producono circa 9.000 megawatt, a fronte di un fabbisogno di circa 4.500. Con 12 richieste pendenti di nuove centrali, si arriverebbe a quasi 14.000 Mw di energia prodotta, pari ad un surplus di 10.000 megawatt: da sola la Regione Lazio coprirebbe quindi quasi un quinto dell'intero fabbisogno nazionale, con ciò contraddicendo evidentemente le esigenze di una razionale e sostenibile localizzazione degli impianti,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che la realizzazione dell'impianto in oggetto non sia in linea con gli impegni assunti in adempimento delle disposizioni comunitarie o nazionali in materia di riduzione dei livelli di emissione dei gas serra adottate in esecuzione del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 e ratificato dall'Italia con legge 1 giugno 2002, n.120, anche alla luce dell'impegno, finalizzato al conseguimento degli obiettivi di abbattimento dei gas serra assunti in sede comunitaria, volto alla revisione del Piano nazionale di riduzione delle emissioni e di assegnazione delle quote di emissione, in particolare per il settore elettrico;

se non si ritenga necessario, alla luce del bilancio della produzione energetica della Regione Lazio ed essendo prerogativa delle Regioni la definizione di Piani energetici regionali ed i conseguenti, relativi piani attuativi, che l'autorizzazione dell'impianto e la sua realizzazione vengano sospesi nelle more dell'approvazione del Piano energetico regionale e degli strumenti di programmazione dell'offerta, coinvolgendo a tal fine gli Enti locali interessati e i Ministeri concertanti, in linea con gli obiettivi della proporzionalità tra fabbisogno e offerta, del risparmio e dell'efficienza energetica e dell'incentivazione all'utilizzo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE prevista dal Documento di programmazione economica e finanziaria per gli anni 2007-2011;

se non si ritenga comunque opportuno, in ordine alla localizzazione dell'opera in premessa, effettuare, prima della definitiva conclusione dell'iter di legge, un supplemento di valutazione dell'impatto ambientale della centrale, con particolare riferimento alle polveri sottili e ultrasottili tipicamente emesse dalle centrali a gas, in quanto la produzione del particolato primario e secondario a determinati livelli di concentrazione è suscettibile di provocare effetti nocivi per la salute dell'uomo, approfondendo inoltre l'effetto combinato della emissione di NOX che andrebbe ad incidere su un territorio regionale già saturo per le attività urbane, agricole ed industriali presenti.

(4-00603)

FERRANTE, FAZIO - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

nei mesi scorsi, come già avvenuto oltre un anno addietro, è stato annunciato come imminente l'avvio dei lavori del raddoppio ferroviario Fiumetorto-Cefalù-Castelbuono, limitatamente al primo dei due lotti (Fiumetorto-Cefalù Ogliastrillo);

a questo annuncio ha fatto seguito la notizia, poco tranquillizzante, del mancato espletamento della gara d'appalto, previsto per il mese di luglio 2006, del secondo lotto della medesima tratta ferroviaria lungo la dorsale tirrenica Palermo-Messina, cioè da Cefalù Ogliastrillo a Castelbuono;

inoltre, da quanto si evince dalla lettura degli articoli recentemente pubblicati sulla stampa nazionale e regionale, non vi sarebbe la copertura finanziaria necessaria a garantire neanche l'avvio dei lavori, già appaltati, del primo lotto e l'espletamento della gara di appalto del secondo lotto che consentirebbe l'ammodernamento attraverso il raddoppio della tratta ferroviaria Fiumetorto-Cefalù-Castelbuono;

il mancato finanziamento della predetta opera sembrerebbe essere avvalorato anche dall'inclusione dei due lotti della Fiumetorto-Cefalù-Castelbuono nell'elenco pubblicato dal Ministero delle infrastrutture relativo alle opere strategiche da realizzare secondo quanto previsto dalla legge obiettivo, da finanziare con il Dpef 2007-2011;

purtroppo l'eventuale mancata copertura finanziaria della citata tratta ferroviaria contraddirebbe le rassicuranti affermazioni fornite da RFI s.p.a. al Comune di Cefalù con nota RFI-DMA-DIPA/A0011/P/2005/0002300 del 17 giugno 2005 nella quale si afferma testualmente che "il raddoppio della tratta ferroviaria Fiumetorto-Ogliastrillo-Castelbuono è totalmente finanziato" e nella quale, inoltre, si precisa che la completa disponibilità economica per realizzare la predetta opera è stata "conseguita solo alla fine del 2004";

si evidenzia che la non contemporanea e unitaria esecuzione dei lavori dei due citati lotti che interessano l'intero territorio cefaludese disattenderebbe le varie prescrizioni ed i vincoli autorizzativi, e ciò farebbe riemergere pericolosamente l'originario progetto che prevedeva il raddoppio ferroviario relativo alla tratta Fiumetorto-Cefalù, di circa 20 chilometri, fermandosi a circa 4 chilometri dal centro abitato della cittadina normanna, dove era stata programmata anche la realizzazione della nuova stazione in contrada Ogliastrillo;

se fosse vera questa ipotesi si riproporrebbero in toto tutte le fondate preoccupazioni sollevate dal "Comitato Cefalù - Quale Ferrovia", attivo fin dal 1999, condivise da vari organismi ed associazioni ambientaliste quali Legambiente, WWF, Italia Nostra e la sezione siciliana dell'Istituto nazionale di urbanistica (INU);

in ogni caso, l'eventuale inizio dei lavori della citata tratta, limitatamente al primo lotto, sarebbe anche illegale. Infatti, sarebbero violate le prescrizioni ed i vincoli contenuti nelle delibere (la n. 101 del 17 settembre 2001 e la n. 98 del 15 luglio 2003) adottate dal Consiglio comunale di Cefalù e relative all'approvazione dei progetti dell'Italferr. Inoltre verrebbe ignorato quanto concordato nell'Atto di assenso n. 10 del Comune di Cefalù, sottoscritto a conclusione della Conferenza di servizi tenutasi a Palermo il 3 ottobre 2003, atto che fa parte integrante della delibera consiliare n. 130 del 26luglio 2005, relativa alla variante del secondo lotto presentata da Italferr;

in particolare, con la citata delibera comunale n. 101 del 17settembre 2001, il Consiglio comunale di Cefalù aveva espresso unanimemente la necessità che "i lavori ricadenti nel territorio cefaludese siano appaltati e definiti tempestivamente e contemporaneamente, escludendo pertanto eventuali parziali o provvisorie entrate in esercizio della nuova linea ferrata a doppio binario dell'intera nuova tratta Lascari-Castelbuono";

inoltre, nel citato Atto di assenso n. 10, sottoscritto a conclusione della Conferenza dei servizi tenutasi a palermo nel 2003, si fa espresso riferimento alla necessità "che i lavori abbiano inizio prioritariamente da Castelbuono verso Cefalù, come concordato con RFI s.p.a. in sede di approvazione del progetto (la cosiddetta soluzione 6) e non da Fiumetorto verso Ogliastrillo-Cefalù" e si precisa che una "diversa articolazione temporale per le suddette fasi esecutive costituisce automaticamente, sin d'ora, l'espressione di parere contrario sul progetto in esame e dunque l'inefficacia del presente assenso";

di conseguenza, se i lavori non iniziassero contemporaneamente, si rischierebbe anche di riproporre, proprio ad Ogliastrillo, l'ennesima opera incompiuta, come ad esempio l'autostrada A20 rimasta interrotta per circa 15 anni, o come la strada statale SS113 a scorrimento veloce Buonfornello-Cefalù, ad oggi, dopo circa 40 anni dall'inizio dei lavori, ancora priva del lotto Ogliastrillo-Santa Lucia;

inoltre il prevedibile protrarsi dei suddetti lavori, oltre i previsti 5 anni, provocato dalla realizzazione disgiunta dei due lotti, comporterebbe sicuramente un grave e prolungato disagio e un appesantimento sulla viabilità dell'intero territorio con conseguenti problemi d'inquinamento acustico, atmosferico e per la salute pubblica;

ancora più grave sarebbe l'eventuale realizzazione di uno scalo ferroviario ad Ogliastrillo, anche se provvisorio, che avrebbe un impatto fortemente negativo, sotto l'aspetto ambientale e paesaggistico, sulla zona interessata, a causa dell'inevitabile inquinamento atmosferico ed acustico dovuto al presumibile incremento del trasporto su gomma nella suggestiva località Ogliastrillo-Mazzaforno, di rilevante interesse turistico e con una intensa ricettività turistica,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano immediatamente stanziare, anche utilizzando la prossima manovra finanziaria, i fondi necessari per la realizzazione dei 32 chilometri dell'ammodernamento della Fiumetorto-Cefalù-Castelbuono e non del solo primo lotto Fiumetorto-Cefalù, di circa 20 chilometri, dando a quei territori un parziale, ma assolutamente importante e significativo, segnale di serio e qualificato intervento per ridurre i tempi di completamento del doppio binario della litoranea Palermo-Messina, facente parte dell'Asse ferroviario Berlino-Palermo (Corridoio Transeuropeo n. 1) ed i tanto attesi collegamenti metropolitani tra le Madonie e Cefalù con Palermo e con l'aeroporto di Punta Raisi;

se non intendano, altresì, adoperarsi perché venga adottata la soluzione progettuale alternativa - suggerita dal "Comitato Cefalù - Quale Ferrovia" e condivisa da vari organismi ed associazioni ambientaliste, nonchè fatta propria dal Comune di Cefalù, dalla Divisione infrastrutture delle FF.SS. s.p.a., da RFI s.p.a. - la quale ha peraltro già ottenuto tutte le prescritte autorizzazioni, e che rispetto all'originario progetto prevede, tra le altre opere, l'attraversamento dell'intero territorio di Cefalù e la realizzazione di una nuova stazione sotterranea nella cittadina turistica, da realizzare nei pressi di quella attuale (inserita inoltre nel Progetto Pegasus), oltre al prolungamento del doppio binario e quindi non più la sola tratta ferroviaria da Fiumetorto a Cefalù Ogliastrillo, ma da Fiumetorto a Castelbuono.

(4-00604)

FERRANTE - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

un articolo pubblicato in data 26 settembre 2006 sul quotidiano nazionale "La Repubblica" denuncia la vicenda che ha coinvolto Mariana Donchenova, una signora bulgara di 47 anni che parla perfettamente italiano, inglese, francese, russo e spagnolo;

la signora Donchenova, archeologa e direttrice del più importante museo di Varna, in Bulgaria e ricercatore universitario a Montpellier, in Francia, da giovedì 21 settembre 2006 è ospite al CPT di Ragusa in attesa di essere rimpatriata nel suo Paese con un volo speciale dopo che nei suoi confronti è stato emesso un decreto di espulsione;

la signora Mariana Donchenova è stata trasferita in aereo al CPT di Ragusa dopo essere sta fermata in Toscana, dove era arrivata in auto per raggiungere il fidanzato, bulgaro anche lui, ed assisterlo durante una operazione chirurgica. "Eravamo davanti a casa sua", racconta la signora Mariana Donchenova, "quando due carabinieri ci hanno fermato e chiesto i documenti. Così è cominciato questo incubo. Ci hanno detto di seguirli in auto, perché dovevano fare altri accertamenti (...). Una volta in caserma ho mostrato tutti i documenti che provano chi sono e cosa faccio. Da 15 anni lavoro in Francia e da due a Montpellier sono titolare di un progetto di ricerca sull'archeologia etrusca e a dicembre inaugurerò una mostra su questo tema. Ho abitato due anni nel centro di Parigi e, per i miei spostamenti, ho avuto sempre e solo bisogno del passaporto e del biglietto aereo. Non ho mai saputo che per venire in Italia dovevo avere un permesso. Ma se è così ho sbagliato e chiedo scusa";

inoltre, aggiunge la signora Mariana Donchenova, "ma loro, mentre mi prendevano le impronte digitali, mi ripetevano che queste procedure valgono per tutti gli stranieri. Ho mostrato anche miei articoli pubblicati su giornali italiani, tutto inutile. Mi hanno portata prima a Roma e da lì a Catania. Il mio fidanzato, Miro, è stato più fortunato. Per lui, in un centro maschile, non c´era posto. Così l´hanno lasciato libero. L´ho sentito poco fa: lo operano domani e io non potrò stargli accanto.";

secondo quanto sostiene il questore di Ragusa, la signora Donchenova è stata accompagnata al CPT di Ragusa da Grosseto seguendo le normali procedure di legge vigenti;

il giudice di pace di Ragusa ha respinto la richiesta del suo avvocato che si è appellato al trattato di Schengen per la libera circolazione delle persone tra paesi sottoscrittori come Italia e Francia,

si chiede si sapere:

quali urgenti misure il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di favorire una rapida soluzione della vicenda che ha coinvolto la signora Donchenova;

quali iniziative intenda adottare per far sì che il Paese si doti di strumenti legislativi e di controllo per assicurare che persone che rappresentano un valore aggiunto per il nostro Paese non debbano più incappare in simili, spiacevoli, incidenti;

inoltre, se, in generale, non ritenga opportuno prevedere per l'Italia la cosiddetta "immigrazione qualificata", al fine di stabilire una differenziazione dei visti, anche in considerazione di altri casi avvenuti in passato che hanno visto coinvolti, in vicende simili a quella denunciata in premessa, professionisti, imprenditori e ricercatori cui è stato impedito di circolare liberamente nel Paese.

(4-00605)

FERRANTE - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:

il mercato delle candele, in Italia, dal 2000 ad oggi ha subito una crescita esponenziale, facendo aumentare i consumi e l'utilizzo del prodotto da parte delle famiglie, trasformandolo da semplice elemento di uso domestico, con funzione d'emergenza in caso di black out, ad un vero complemento d'arredo, segno di stile dell'abitare la casa. L'introduzione di essenze profumate nella paraffina, abbinata alle forme più accattivanti e al calore del balenare della luce, ne hanno poi consacrato il successo di pubblico;

il consumo pro capite è passato dai 40 ai 100 grammi in pochi anni e il settore si è trasformato da nicchia a vero e proprio mercato;

con l'aumento della domanda, si sono presentati sul mercato nuovi interlocutori di cui molti inesperti ed improvvisati, che approfittando della mancanza di una normativa chiara e precisa sulle candele, hanno iniziato un'importazione "selvaggia", cercando sempre e solo il prezzo più competitivo, a scapito della sicurezza;

oggi il mercato delle candele è invaso da prodotti di varia provenienza, realizzati con materie prime non sicure - paraffine sature di policiclici aromatici, benzene o zolfo; profumate con additivi a base di solventi al piombo; stoppini con anime di nailon o piombo, per citarne alcuni a puro titolo d'esempio - in grado d'inquinare l'ambiente in proporzione maggiore rispetto al fumo passivo provocato dalle sigarette e di provocare malattie al sistema respiratorio, fino al tumore polmonare;

oggi, oltre alle candele profumate e a quelle non gradite agli insetti, per la maggior parte importate direttamente anche dai gruppi della grande distribuzione, senza un controllo scientifico ed oculato, immettendo nel mercato veri e propri agenti inquinanti, anche il mercato delle decorazioni per pasticceria, ultimo baluardo della qualità italiana, è stato contaminato dall'importazione di candele per torta che dovrebbero, necessariamente, essere conformi al contatto con gli alimenti;

da un'indagine condotta di recente risulta che il 100 per cento delle candele asiatiche, attualmente in circolazione sul mercato italiano, sono inquinanti e pericolose; infatti contengono elementi tossici come benzene, ftalati, formaldeide, piombo e zolfo, per citarne dei più comuni e dannosi;

persino nelle candele utilizzate in pasticceria è stata riscontrata la presenza di ossido di zolfo tossico, mentre lo stoppino di nailon sprigiona diossine dalla fiamma delle candeline;

negli Stati Uniti sono già iniziate cause di risarcimento per milioni di dollari a favore di consumatori che hanno utilizzato candele cinesi; inoltre sono stati sequestrati numerosi prodotti d'importazione a scapito delle catene distributive Wal Mart e Target Corp. Solo durante il mese di novembre 2005 sono stati ritirati dal mercato da Target Corp. di Minneapolis 290.000 confezioni di lumelle, di produzione cinese, che hanno causato incidenti per incendi e bruciature, per un valore di 870.000 dollari;

un'ordinanza del DFI (Dipartimento federale dell'interno) sulle candele, fiammiferi, accendini e articoli da carnevale, prevede che le candele, bastoncini fumiganti e oggetti simili possono emanare durante il processo di combustione sostanze o miscele di sostanze unicamente in quantitativi che non mettano in pericolo la salute. Il tenore di piombo degli stoppini non deve superare i 600 milligrammi/chilo;

l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, nel dicembre 2005, denuncia il pericolo di inquinamento indoor provocato da alcuni deodoranti, dichiarando che le candele profumate, incensi e diffusori di profumo possono essere considerati, appunto, possibili fonti di inquinamento indoor. La profumazione spesso è legata a sostanze chimiche tossiche ed irritanti, capaci di provocare effetti dannosi per la salute. Negli ultimi anni diverse evidenze scientifiche hanno rilevato potenziali impatti sulla qualità dell'aria indoor dovuti alla combustione di candele e incensi. Tra i tipici prodotti di combustione, in questo caso generati in piccole percentuali, ricordiamo il monossido di carbonio, il biossido di zolfo e gli ossidi di azoto. Sovente la combustione di certe candele è fonte di emissione di particolato disperso e specifici contaminanti, come i composti organici volatili, in particolare formaldeide e benzene, ma anche IPA (idrocarburi policiclici aromatici) presenti nella paraffina non raffinata e non idrogenata;

secondo quanto riportato dalla rivista "New Scientist", quando si bruciano candele di bassa qualità, vengono liberate nell'aria particelle di piombo con concentrazioni ben tredici volte superiori a quelle consentite. La rivista scientifica ha evidenziato l'aumento del piombo nel sangue attraverso l'esposizione, per quattro ore al giorno per trenta giorni, alla combustione di candele al piombo. Questo problema è stato presentato in Commissione da alcuni parlamentari europei, allo scopo di vietare questo tipo di candele. Negli USA il Comitato dei consumatori ha iniziato una battaglia legale contro produttori ed importatori di tali candele;

considerato, inoltre, che il problema in questione era stato già sollevato durante la XIV legislatura anche a seguito delle numerose denuncie della storica Cereria Terenzi, e si era cercato di sensibilizzare i Ministri competenti ma senza ottenere nemmeno un accenno di risposta,

si chiede di sapere:

quali misure i Ministri in indirizzo intendano urgentemente adottare al fine di garantire la sicurezza e la salute del cittadino consumatore di candele e per garantire adeguata tutela ai produttori scrupolosi ed attenti all'etica della qualità, della sicurezza e dell'ambiente;

se, inoltre, non ritengano opportuno prevedere una normativa chiara e precisa sulla produzione e la commercializzazione delle candele nel nostro Paese.

(4-00606)

FERRANTE, MASSA, RIPAMONTI - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali - Risultando agli interroganti che:

sul settimanale "L'Espresso" n. 38 del 28 settembre 2006 è stato pubblicato un articolo, a firma di Primo Di Nicola, con il quale si denunciano eventuali sperperi di danaro pubblico da parte dell'UNIRE;

tali sperperi sarebbero riconducibili alle eccessive spese per effettuare i controlli antidoping, ai costosi incarichi attribuiti a giornalisti ed esponenti politici, ma soprattutto ai crediti non riscossi presso le agenzie ippiche per le trasmissioni tv delle corse e per i minimi garantiti sulle scommesse;

tutto questo potrebbe spiegare inequivocabilmente le ragioni del disastroso bilancio dell'UNIRE, pari a 129 milioni di euro, secondo le voci più allarmistiche;

sempre secondo quanto denunciato nell'articolo pubblicato sull'"Espresso", la Commissione istituita dal Ministro delle politiche agricole e forestali avrebbe realizzato una lunga relazione in cui vengono illustrate le ragioni del grave deficit in cui si è venuto a trovare l'ente e vengono segnalate una serie di irregolarità nella gestione;

in particolare, nella prima parte della suddetta relazione verrebbe affrontato il problema del doping, che è la vera piaga delle corse italiane. Per risolvere il problema del doping nel 2003 si era costituita una società, la Unirelab, che avrebbe dovuto consentire all'UNIRE di risparmiare sui controlli e di disporre di analisi sicure. Ma risulterebbe che i risparmi si sono rilevati una chimera, mentre sono cresciute le perplessità sulle tariffe della nuova società. Infatti, costi definiti nella convenzione UNIRE - Unirelab risulterebbero sovrastimati rispetto a quelli effettivi, spiega la relazione, che fa un confronto: fino al 2001 l'associazione allevatori effettuava le analisi al costo di 44 mila lire a campione, corrispondenti a 22,7 euro, mentre ora Unirelab pretenderebbe ben 222 euro;

la Commissione affronterebbe anche il problema della credibilità delle analisi: Unirelab le realizzerebbe con notevoli ritardi e, per di più, con laboratori sprovvisti del necessario accreditamento internazionale che certifica le procedure. In assenza di questo requisito, sentenziano i commissari, l'UNIRE non avrebbe dovuto affidare a Unirelab il compito di eseguire le analisi;

inoltre, la stessa relazione entrerebbe anche nel campo finanziario evidenziando anche per il 2005 un deficit di 129 milioni di euro per i più pessimisti, mentre per i vertici dell'UNIRE sono soltanto 89 milioni di euro. La relazione non scioglie questo dilemma, ma rimanda il tutto alla pubblicazione del bilancio in corso di certificazione. In compenso elenca le cause del dissesto: per cominciare, i mancati incassi dell'UNIRE per i canoni della propria tv non riscossi dalle agenzie, circa 74 milioni di euro, poi le mancate entrate relative ai minimi garantiti dalle agenzie sulle scommesse, altri 190 milioni di euro; infine, il pozzo senza fondo delle consulenze assegnate a politici e giornalisti, alcune già oggetto di sanzioni da parte della Corte dei conti;

alcuni esponenti politici, in carica e non, sarebbero stati indagati, ed alcuni anche condannati al risarcimento, per le consulenze facili;

il mondo dell'ippica è un settore in cui l'Italia ha primeggiato fino a pochi anni fa e che ha un importante rilievo occupazionale, ma oggi versa in uno stato di profonda crisi. Si tratta di un comparto importante, strategico, che garantisce allo Stato incassi notevoli. Pertanto occorre vigilare sulle attività inerenti al settore ippico e impegnarsi a fondo per risollevarne l'andamento economico,

si chiede di sapere:

se corrispondano al vero i fatti e le circostanze denunciati e riportati dal settimanale "L'Espresso" in merito alla gestione dell'UNIRE;

qualora lo fossero, se il Ministro in indirizzo non ritenga che la gestione condotta negli ultimi anni dall'Ente pubblico UNIRE, sia manifestatamene lesiva dei principi di buona amministrazione;

se, una volta appurata la veridicità dei fatti esposti, il Ministro interrogato non ritenga opportuno intervenire con urgenza disponendo tutti gli accertamenti necessari a far chiarezza sulla gestione dei soldi pubblici da parte dell'ente suddetto;

inoltre, quali iniziative intenda adottare nei confronti di tutti gli amministratori e dirigenti dell'UNIRE che si fossero resi responsabili di eventuali decisioni illegittime o imprudenti dalle quali sia colpevolmente derivato danno all'azienda;

infine, se non intenda comunque intervenire immediatamente per rivedere, anche attraverso lo strumento della rescissione, tutte le consulenze e collaborazioni dell'UNIRE.

(4-00607)

DE PETRIS - Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che :

nella città di Pescara, la zona denominata Pineta D'Annunziana, già Pineta D'Avalos, è soggetta a vincolo ai sensi della legge n. 1497 del 29 giugno 1939 - zona dichiarata di notevole interesse pubblico e sottoposta a tutela paesistica;

la zona della Pineta Dannunziana fu dichiarata di notevole interesse pubblico con decreto ministeriale del 13 maggio 1965, in considerazione di quanto stabilito con delibera della Commissione provinciale di Pescara nella seduta del 26 aprile 1962 che ne deliberò il vincolo, successivamente inserito nello stralcio planimetrico della Sovrintendenza B.A.P. per la Regione Abruzzo;

il Piano regionale, approvato dal Consiglio Regionale con atto n. 141/21 del 21 marzo 1990, relativamente alla Pineta Dannunziana definisce l'ambito di appartenenza come A1 - "Conservazione Integrale" e A2 - "Conservazione Parziale";

la zona è costituita dalla Pineta e da una zona edificata. La parte edificata che si estende dalla Pineta al mare è prevalentemente composta da abitazioni costruite negli anni venti con annessi giardini, come previsto dal "Progetto Pineta" presentato dall'ing. Antonino Liberi al Consiglio comunale di Pescara il 14 settembre 1912 e fu ideato come città-giardino ovvero come "quartiere climatico balneare";

nella Pineta Dannunziana negli ultimi anni si stanno compiendo scempi edilizi anche sull'arenile, nonostante sia vincolata da leggi statali come detto;

nelle Norme di attuazione del Piano regolatore generale del 17 marzo 2003 si stabilisce che tale zona ricada (art. 31) nella sottozona B1 - "Conservazione" - comma 2 "la demolizione e la ricostruzione degli edifici devono rispettare l'ingombro planimetrico ed altimetro esistente, il rapporto di copertura e il tessuto e le tipologie esistenti";

in via Primo Vere n. 13 in Pescara sull'arenile, nel novembre 2003 è stato demolito, senza previa autorizzazione della Soprintendenza B.A.P., un villino degli anni trenta ad un piano. Il Comune di Pescara nonostante tutto ha rilasciato il permesso a costruire (Concessione edilizia n. 430/2003);

la Soprintendenza, su segnalazione di un privato, ha negato il nulla osta, rendendo illegittima la Concessione edilizia n. 430/2003, anche se nel frattempo il villino era stato già demolito e si stava già realizzando un nuovo edificio multipiano completamente diverso per planimetria, altimetria e volumetria e tipologia edilizia;

il cantiere è stato sottoposto a sequestro da parte della Procura della Repubblica di Pescara dal 2 marzo 2004 ma il Comune di Pescara ha rilasciato nuova concessione in sanatoria simile al progetto iniziale che ha avuto nulla osta negativo da parte della Soprintendenza B.A.P. dell'Aquila costringendo il Comune al rilascio di una seconda sanatoria in data 22 novembre 2004 n. 411/2004;

Il T.A.R. di Pescara, inoltre, ha espresso parere favorevole al permesso a costruire rilasciato dal Comune di Pescara in quanto, con sentenza 207/2006 il Consiglio di Stato, sez. VI, ha respinto il ricorso in appello motivando: "che il vincolo del decreto del 1965 non sia stato imposto a protezione degli edifici risalenti agli anni venti, ma per la particolare bellezza naturale del sito.(...) Non è stato protetto il panorama edilizio preesistente, che, semmai, può avere rilievo solo nel garantire il punto di belvedere, ossia che la costruzione non ostruisca o limiti la vista delle bellezze del sito. Il litorale, nella zona, risulta completamente edificato e che su esso si trovano diversi edifici di realizzazione moderna mentre pochi sono quelli risalenti agli anni venti e ancora esistenti. La sezione ritiene che le diversità costruttive della realizzazione edilizia di cui trattasi rispetto all'edificio preesistente non alterino la bellezza della zona. Così che l'opera non appare incompatibile con la salvaguardia dei valori paesistici protetti dal vincolo che non sono edifici degli anni venti";

gli scempi edilizi, pertanto, continuano e, a tal fine, si possono segnalare diversi casi del tutto simili a quello illustrato:

un villino degli anni trenta ad un piano in via Figlia di Iorio n. 9 in Pescara nella Pineta Dannunziana, demolito a seguito del rilascio di concessione edilizia n. 222/2004 del 28 giugno 2004 che prevede la realizzazione di un edificio multipiano;

un villino Cascella degli anni trenta ad un piano in via Scarfoglio n. 18 demolito a seguito del rilascio di concessione edilizia n. 476/2004 che prevede la realizzazione di un edificio che vede raddoppiata la volumetria e l'altimetria;

una nuova costruzione in via De Nardis, lungomare sud di Pescara, edificio di quattro piani;

ristrutturazione dell'ex Albergo in via Primo Vere n. 48 con cambio di destinazione d'uso e aumento di volumetria con la realizzazione di ulteriori due piani;

ristrutturazione del "villino Spatocco"degli anni venti in via Primo Vere n. 52 che prevede la demolizione totale delle opere interne;

ristrutturazione del piano superiore di un villino degli anni trenta in via Primo Vere n. 1 che prevede l'aumento di volumetria complessiva e di tipologia preesistente;

la concessione balneare La Medusa, che ha ottenuto il rilascio di alcune autorizzazioni tra le quali la realizzazione di un "tetto sonoro" che consentirà l'edificazione di un ulteriore piano;

sul lato nord della riviera pescarese è stato rilasciato il permesso a costruire con demolizione di un villino degli anni quaranta a due livelli e ricostruzione di un palazzo di sette piani con planimetria, volumetria e altimetria completamente differente dalla preesistente il cui cantiere è stato sequestrato dalla Procura della Repubblica di Pescara;

il villino Clemente degli anni Trenta, vincolato dalla Soprintendenza B.A.P. dal P.R.G. che versa in stato di abbandono viene utilizzato come parcheggio dall'adiacente Hotel;

il Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004, all'art. 29 sancisce la conservazione mediante manutenzione e restauro, mentre all'art. 142, comma 1, lettera a), definisce le aree tutelate per legge indicando i terreni costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla battigia, e l'art. 146 precisa che "l'autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano aprire un'indagine per verificare la legittimità degli interventi urbanistici nella città di Pescara nella zona denominata "Pineta Dannunziana";

se non si intenda tenere conto del vincolo imposto dal decreto ministeriale del 13 maggio 1965 e dei vincoli ribaditi dal Piano regolatore del 2003 che individua la zona della Pineta Dannunziana come sottozona B1 di Conservazione, stabilendo che la demolizione e la ricostruzione degli edifici deve rispettare l'ingombro planimetrico ed altimetrico esistente, il rapporto di copertura , il tessuto e le tipologie esistenti";

se non si intenda tenere conto della sentenza del Consiglio di Stato n. 207/2006 che, nonostante sia favorevole al rilascio della concessione del Comune di Pescara, stabilisce: "…la costruzione non ostruisca o limiti la vista delle bellezze del sito".

(4-00608)

CUSUMANO, COSTA, SANCIU, FERRARA, BARBA, GENTILE, NESSA, BURANI PROCACCINI, ZANETTIN, MASSIDDA - Al Ministro dell'istruzione - Premesso che:

in attuazione del decreto legislativo 165/2001 è stato indetto il concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici, bandito con determinazione dirigenziale 22 novembre 2004;

al termine della prima faseconcorsuale, molto impegnativa e complessa, è stata stilata una graduatoria di merito, in cui sono stati inseriti i candidati che, avendo superato le prove (per titoli, due scritte e due orali), risultano idonei all'ammissione alla fase successiva del corso di formazione, al termine del quale si terrà la prova finale;

la normativa prevede tuttavia che vengano ammessi al corso di formazione non tutti i candidati idonei, ma un numero di candidati pari al numero di posti messi a concorso più il 10 per cento, di fatto azzerando ogni merito acquisito e certificato dal superamento delle prove per molti concorrenti;

si stanno determinando nelle realtà regionali situazioni molto variegate (ricorsi, determinazioni difformi da realtà a realtà), che possono determinare un contenzioso dalle possibili pesanti conseguenze sul piano della funzionalità del servizio oltre che della certezza del diritto;

poiché appare difficile modificare le norme in fase di espletamento concorsuale senza ledere diritti che si sono già costituiti, sembra invece doveroso, nei confronti dei candidati che hanno affrontato un lungo iter di studio e di preparazione e hanno superato le prove, un intervento normativo che riconosca un valore al percorso e alle prove sostenute e superate, ai fini dei futuri concorsi ordinari e riservati;

una soluzione così delineata non comprometterebbe alcun diritto acquisito ai sensi delle norme in vigore, ridurrebbe i rischi di contenzioso, stabilirebbe una situazione di maggiore equità nella prospettiva di una riforma delle procedure concorsuali, e consentirebbe anche di disporre di un contingente di persone con un percorso di selezione e di preparazione alle spalle, senza alimentare peraltro aree di precariato privo di idoneità e di formazione,

si chiede di sapere:

come si intenda procedere per risolvere i problemi evidenziati;

se si ritengano condivisibili le ipotesi delineate.

(4-00609)

NEGRI - Ai Ministri dell'università e della ricerca e dell'istruzione - Premesso che,

la modifica del Titolo V della Costituzione ha introdotto rilevanti novità in materia di diritto allo studio universitario. In particolare, oltre ad essere ridefinite le competenze di Stato e Regioni, il diritto allo studio universitario si configura non come un principio generale, ma come insieme di specifici e ben definiti diritti di singoli cittadini, che devono essere soddisfatti;

a seguito di tali modifiche, come sostengono le Regioni:

non è più sostenibile l'assegnazione della borsa di studio ad una sola parte degli studenti idonei (attualmente la media nazionale è di circa il 75%), con l'esclusione di un'altra cospicua parte (ammontante nel 2003 a circa 45.600 studenti) dal godimento di una prestazione che, sulla base del novellato Titolo V, è da ritenersi livello essenziale del diritto allo studio universitario;

non è, inoltre, più sostenibile una situazione in cui continua ad essere utilizzato un apparato normativo e regolamentare incompatibile con le nuove competenze esclusive tanto dello Stato quanto delle Regioni;

non essendo conseguentemente possibile usare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri come strumento normativo per definire i livelli essenziali delle prestazioni, le Regioni ritengono necessario pervenire, in tempi ragionevolmente brevi, alla revisione della legge 2 dicembre 1990, n. 390;

tenuto conto che:

non è ancora stato erogato alle Regioni il saldo del Fondo statale di riparto per le borse di studio dell'anno 2005;

nulla si sa ancora del Fondo statale di riparto per le borse di studio dell'anno 2006; non sono ancora pervenute nemmeno le schede per la compilazione da parte delle Regioni dei dati necessari alle operazioni di riparto da parte del Ministero, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, attualmente ancora in vigore,

si chiede di sapere:

se si intenda riavviare un confronto aperto con le Regioni, finalizzato all'individuazione di principi condivisi da porre alla base della nuova normativa in materia di diritto allo studio universitario, nonché di un percorso che consenta di passare con gradualità dall'attuale sistema di regole e procedure all'individuazione di precise garanzie per i cittadini volte ad assicurare l'indispensabile continuità nell'erogazione dei benefici e delle borse di studio, anche attraverso l'elaborazione di Accordi annuali, da assumere in sede di Conferenza Stato-Regioni;

se si intenda stanziare ulteriori risorse finanziarie da destinare alla costruzione di residenze universitarie, da realizzarsi ai sensi della legge 338/2000.

(4-00610)

LOSURDO - Al Ministro dell'istruzione - Premesso che:

ha avuto ampia rilevanza nella stampa l'episodio che ha visto come vittima il prof. Enrico Demme, laureato in lettere e docente presso la scuola elementare Garibaldi del Circolo San Teodoro di Genova;

il prof. Demme è stato accusato da tre mamme di alunni frequentanti la scuola dove insegna, di aver spiegato agli alunni la teoria del creazionismo dell'universo che va a contrapporsi all'evoluzionismo che gode indubbiamente di maggiore notorietà;

il prof. Demme in questa sua attività didattica ha parlato solo in termini scientifici tanto dell'evoluzionismo quanto del creazionismo, inquadrati nell'ambito di un completo, approfondito e secolare dibattito tra scienza e fede portato ad opportuna conoscenza dei suoi alunni;

a seguito della contestazione e denunzia puramente ideologica da parte dei tre genitori degli indirizzi didattici del prof. Demme il Collegio docenti ha esaminato il caso ed ha ritenuto, senza alcuna spiegazione, di trasferire il prof. Demme dall'insegnamento della storia a quello della lingua inglese;

il fatto ha suscitato stupore e sconcerto per le conseguenze a cui ha portato l'iniziativa di denuncia di un ristretto gruppo di genitori, creando un precedente pericolosissimo per la libertà di insegnamento che dovrebbe essere tutelata come valore fondante della nostra società,

si chiede di sapere quali sollecite iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per tutelare i diritti di libertà di insegnamento del prof. Demme e nel contempo i diritti ad una educazione vasta, completa, approfondita e scientificamente rispettosa dei grandi dibattiti che caratterizzano la cultura moderna.

(4-00611)

MANZIONE, MONGIELLO - Al Ministro dell'istruzione -

(4-00612)

(Già 3-00053)