Legislatura 15ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 041 del 28/09/2006
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ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 1.
1. L’efficacia delle disposizioni contenute nei decreti legislativi 20 febbraio 2006, n. 106, 23 febbraio 2006, n. 109, e 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 31 luglio 2007.
EMENDAMENTI DA 1.429 A 1.17
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1. – L’efficacia dell’articolo 26, comma 8, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 31 gennaio 2007».
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1. – L’efficacia dell’articolo 27 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1º febbraio 2007».
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1. – L’efficacia dell’articolo 28, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1º febbraio 2007».
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1. – L’efficacia dell’articolo 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1º febbraio 2007».
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1. – L’efficacia dell’articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1º febbraio 2007».
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1. – L’efficacia dell’articolo 36 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 31 marzo 2007».
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1. – L’efficacia dell’articolo 37 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1º febbraio 2007».
Sostituire l’articolo con il seguente:
«1. L’efficacia dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 è sospesa fino alla data del 1º febbraio 2007».
Sostituire l’articolo con il seguente:
«1. L’efficacia dell’articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 è sospesa fino alla data del 1º gennaio 2007».
Sostituire l’articolo con il seguente:
«1. L’efficacia dell’articolo 42 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 è sospesa fino alla data del 1º febbraio 2007».
Sostituire l’articolo con il seguente:
«1. L’efficacia dell’articolo 44, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 è sospesa fino alla data del 1º febbraio 2007».
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1. – È sospesa l’efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, fino al 1º dicembre 2006, nel decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, fino al 1º novembre 2006 e nel decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, fino al 1º febbraio 2007».
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1. – L’efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, oltre che nei decreti legislativi 23 febbraio 2006, n. 109, e 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 15 gennaio 2007».
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1. – L’efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, oltre che nei decreti legislativi 23 febbraio 2006, n. 109, e 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 15 gennaio 2007».
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1. – L’efficacia delle disposizioni contenute nell’articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, oltre che nei decreti legislativi 23 febbraio 2006, n. 109, e 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 15 gennaio 2007».
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1. – Se non diversamente disposto da intercorrente normativa, da sottoporre al parere delle competenti commissioni parlamentari, è sospesa l’efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, fino al 1º dicembre 2006, nel decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, fino al 1º novembre 2006 e nel decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, fino al 1º febbraio 2007».
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1. – Se non diversamente disposto da intercorrente normativa, è sospesa l’efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, fino al 1º dicembre 2006, nel decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, fino al 1º novembre 2006 e nel decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, fino al 1º febbraio 2007».
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1. – Fino a diversa disposizione, è sospesa l’efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, fino al 1° dicembre 2006, nel decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, fino al 1º novembre 2006 e nel decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, fino al 1º febbraio 2007».
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1. – È sospesa l’efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 fino al 1º dicembre 2006, se non diversamente disposto da intercorrente normativa,».
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1. – È sospesa l’efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, fino al 1º novembre 2006, nel decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, fino al 15 novembre 2006 e nel decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, fino al 1º dicembre 2006».
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1. – Fino alla data del 15 gennaio 2007 è sospesa l’efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, oltre che nei decreti legislativi 23 febbraio 2006, n. 109, e 5 aprile 2006, n. 160,».
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1. – L’efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, oltre che nei decreti legislativi 23 febbraio 2006, n. 109, e 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1º novembre 2006».
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1. – L’efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, oltre che nei decreti legislativi 23 febbraio 2006, n. 109, e 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1º novembre 2006».
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1. – L’efficacia delle disposizioni contenute nell’articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, oltre che nei decreti legislativi 23 febbraio 2006, n. 109, e 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1º novembre 2006».
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. L’efficacia delle disposizioni contenute nell’articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, è sospesa fino alla data del 1º novembre 2006, al fine di consentire ai procuratori generali presso le corti di appello di espletare le attività di vigilanza indicate».
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. L’efficacia della disposizione contenuta nell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, è sospesa fino alla data del 1º marzo 2007».
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. L’efficacia delle disposizioni contenute nell’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, è sospesa fino alla data del 1º marzo 2007».
Al comma 1, sostituire le parole: «nei decreti legislativi 20 febbraio 2006, n. 106, 23 febbraio 2006, n. 109 e 5 aprile 2006, n. 160» con le parole: «nel decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106».
Al comma 1, sostituire le parole: «nei decreti legislativi 20 febbraio 2006, n. 106, 23 febbraio 2006, n. 109 e 5 aprile 2006, n. 160» con le parole: «nel decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109».
Al comma 1, sostituire le parole: «nei decreti legislativi 20 febbraio 2006, n. 106, 23 febbraio 2006, n. 109, e» con le parole: «nel decreto legislativo».
Al comma 1 sopprimere le parole: 20 febbraio 2006, n. 106,».
Conseguentemente aggiungere il seguente comma:
«2. L’efficacia delle disposizioni contenute nell’articolo 4 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 è sospesa fino alla data del 31 dicembre 2006».