Legislatura 15ª - 3ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 104 del 20/02/2008
Azioni disponibili
(1934) Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari stabilito in base all’articolo K3 del Trattato sull’Unione Europea del 26 luglio 1995, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997
(Esame)
Il relatore PIANETTA (DCA-PRI-MPA) rileva che l'Accordo in esame è volto a rafforzare la tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee - di cui all’articolo K.3 del Trattato sull’Unione Europea - attraverso il miglioramento della cooperazione tra Commissione europea e Stati membri nella lotta contro le frodi comunitarie e la previsione della responsabilità delle persone giuridiche implicate nella criminalità organizzata. Si tratta di un processo già avviato con il primo Protocollo alla Convenzione sulla tutela dei diritti finanziari del 1995 relativo agli atti di corruzione in cui sono implicati funzionari nazionali e delle Comunità europee.
Nel merito si impone agli Stati membri di assicurare che, nell’ambito del diritto interno, il delitto di riciclaggio comprenda quali reati base anche i reati di frode e di corruzione attiva e passiva (ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, lettera e) e 2). Ai sensi dell’articolo 3, poi, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili della frode, della corruzione attiva e del riciclaggio di denaro commessi a loro beneficio. In base all’articolo 5 del Protocollo, al fine di garantire un’efficace cooperazione nella lotta contro le condotte di frode e di corruzione in danno delle Comunità, si dispone che nell'ambito delle legislazioni nazionali degli Stati membri siano adottate misure minime comuni in materia di sequestro e confisca o privazione degli strumenti e proventi del reato di frode, corruzione attiva o passiva e riciclaggio di denaro. Segnala in proposito che, per quanto concerne la normativa italiana, pur essendo previsti il sequestro e la confisca, si rende necessario un adeguamento della disciplina nazionale in relazione alla possibilità di effettuare la cosiddetta confisca di valore, che ha per oggetto beni di valore equivalente a quello dei proventi da delitto. L’articolo 6 sancisce che l’assistenza giudiziaria in materia penale non può essere rifiutata dagli Stati membri per il solo fatto che si tratti di reati in materia fiscale concernenti tasse o dazi doganali. Tale disposizione risulta comunque già introdotta nel nostro ordinamento ai sensi della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 19 giugno 1990.
Gli articoli da 7 a 12 definiscono le forme di cooperazione degli Stati membri con la Commissione nel settore disciplinato dalla Convenzione sulle frodi e dai suoi Protocolli e stabiliscono gli obblighi della Commissione risultanti da tale cooperazione, con particolare riferimento alla protezione dei dati personali. L’articolo 14 conferma che, nel quadro dell’applicazione del secondo Protocollo, agli atti della Commissione sono applicabili le norme di diritto comunitario relative alla responsabilità extracontrattuale delle Comunità di cui agli articoli 288 e 235 del Trattato che istituisce le Comunità europee.
Quanto alle competenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell’articolo 13, si precisa che essa può decidere sulle controversie tra Stati membri, nonché tra gli Stati membri e la Commissione, in merito all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo in esame. In proposito l’oratore segnala che la norma è già direttamente operante nel nostro ordinamento in virtù del riconoscimento generale della giurisdizione della suddetta Corte ai sensi dell’articolo 35 del Trattato sull’Unione europea. La Corte di giustizia può altresì pronunciarsi sui ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro decisioni assunte dalla Commissione in base alle norme concernenti la tutela del trattamento e della circolazione dei dati personali.
Il relatore, in conclusione, propone di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.
Il sottosegretario DI SANTO, richiamando le considerazioni svolte dal relatore, sottolinea che la sanzione penale del riciclaggio dei proventi di reato si colloca nel più generale ambito della lotta contro la criminalità organizzata di cui all’azione comune del 3 dicembre 1998 e alla decisione quadro n. 500 del 26 giugno 2001 concernenti il riciclaggio di denaro e il sequestro e la confisca dei proventi di reato, che obbligano gli Stati membri a prevedere un ampio elenco di reati base ed a introdurre norme minime comuni in materia di sanzioni.
Il presidente DINI, non essendovi altri iscritti a parlare, propone di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea, chiedendo l’autorizzazione a svolgere la relazione oralmente.
Previa verifica del numero legale, la Commissione approva infine la proposta del presidente Dini.