Legislatura 15ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 192 del 16/01/2008
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(772) Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta dell'11 dicembre 2007
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 9 gennaio.
Si procede all’esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 9 gennaio.
Il senatore EUFEMI (UDC) illustra il subemendamento 1.2000/31. Sottolinea l’incoerenza dell’emendamento proposto dal Governo rispetto al diritto europeo, che non contempla il concetto di servizi pubblici, ma quello di servizi di interesse generale a rilevanza economica, diverso e di più ampia portata. La proposta del Governo corregge l’erroneo riferimento contenuto nel testo originario del disegno di legge all’affidamento diretto, inteso come quello a favore di società miste; infatti, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha chiarito che gli affidamenti diretti sono legittimi solo se a favore di società il cui capitale sia interamente di proprietà pubblica. Inoltre, appare incomprensibile, a suo avviso, il motivo per cui è espressamente vietata la rinnovazione dell’affidamento a favore delle società di partenariato pubblico-privato che abbiano già gestito quel servizio pubblico sulla base della precedente gara di affidamento: vi sarebbe l’errata convinzione che altrimenti sarebbe possibile un rinnovo automatico in affidamento della gestione, senza necessità di nuove procedure di gara. Non solo tale interpretazione è errata, ma l’emendamento del Governo condurrebbe all’effetto paradossale di impedire in ogni caso a una società di partenariato pubblico-privato che abbia gestito positivamente il servizio pubblico locale di partecipare a successive gare.
Si sofferma, quindi, sul comma 4, penultimo alinea, dell’emendamento 1.2000, in base al quale si considerano affidamenti diretti anche quelli disposti in favore di società miste in difformità dalle prescrizioni di cui al comma 1, lettera b): tale precisazione, collocata al termine di un comma nel quale si specifica che i titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, può avere solo il significato che nonostante si tratti di una società di partenariato pubblico-privato vi sarebbe un affidamento diretto.
Infine, commenta il comma 9 dell’emendamento del Governo, che prevede la proroga di tutti gli affidamenti diretti fino alla scadenza contrattuale o di legge. Il richiamo della data del 1° gennaio 2011 sembra preludere all’inopportuna proroga del termine, fissato dal Governo precedente in pieno e vincolante accordo con la Commissione europea al 31 dicembre del 2006, anche per evitare una preannunciata procedura di infrazione contro l’Italia. Conclude, osservando che l’emendamento del Governo contraddice accordi precisi conclusi con la Commissione europea e introduce una norma sicuramente incostituzionale per violazione dell’articolo 117, primo comma della Costituzione, essendo in contrasto con il diritto europeo, segnatamente con la disciplina di tutela della concorrenza.
Il senatore PASTORE (FI), illustrando complessivamente le proposte di modifica a sua firma, sottolinea che esse cercano di ricondurre il testo presentato dal Governo alle indicazioni fornite dal suo Gruppo in occasione della discussione della proposta di delega contenuta nel testo originario del disegno di legge n. 772.
Esprime soddisfazione per la scelta del Governo di intervenire attraverso una norma prescrittiva, ma rileva che tale opzione, se consente di chiarire più in profondità la disciplina a vantaggio dei cittadini e delle imprese, non realizza l’obiettivo di una tempestiva entrata in vigore del nuovo regime. Inoltre, esprime preoccupazione per il ripristino di modelli di gestione pubblica che erano stati superati. A suo avviso la previsione che i servizi pubblici di rilevanza economica anche di natura industriale possano essere realizzati in economia o in forma diretta è incompatibile con la realtà economica, induce gli enti locali a un arretramento rispetto alle modifiche innovative introdotte negli ultimi anni e contraddice gli obiettivi di liberalizzazione e modernizzazione proclamati dal Governo.
Osserva, in conclusione, che l’emendamento 1.2000 rappresenta un cedimento alle pressioni dei partiti dell’estrema sinistra, che hanno preteso l’esclusione dei servizi idrici dal processo di liberalizzazione, e alle indicazioni degli enti locali che hanno interesse a conservare gli attuali modelli di gestione.
Dichiara, quindi, di ritirare i subemendamenti 1.2000/3 e 1.2000/8.
I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.
Il relatore SINISI (PD-Ulivo) giudica opportuna la decisione del Governo di ricondurre la riforma dei servizi pubblici locali a una disposizione di diretta applicazione, rinunciando alla procedura di delega, e respinge le osservazioni critiche avanzate dal senatore Pastore, sottolineando il superamento della distinzione pubblico-privato e l’obbligo per tutti gli operatori di confrontarsi secondo logiche di mercato con le stesse opportunità.
Replica anche agli argomenti svolti dal senatore Eufemi, precisando che il termine del 31 dicembre 2011, di cui al comma 9 dell’emendamento governativo, si riferisce all’assoggettamento al patto di stabilità interno degli enti affidatari diretti dei servizi pubblici locali.
Esprime un parere favorevole sui subemendamenti 1.2000/47, 1.2000/58, 1.2000/78, 1.2000/45, 1.2000/110 (limitatamente alla prima parte) e agli emendamenti 1.2000/57 e 1.2000/21 per i quali si riserva di suggerire una riformulazione in unica disposizione. Esprime parere favorevole anche sulla prima parte del subemendamento 1.2000/96. Si rimette al Governo per i subemendamenti 1.2000/107, 1.2000/108 e 1.2000/36 sul quale, tuttavia, esprime perplessità poiché la norma potrebbe limitare eccessivamente l'autonomia degli enti locali. Si rimette al Governo anche per il subemendamento 1.2000/53 (che tuttavia non appare coerente all'oggetto del disegno di legge) e per i successivi subemendamenti 1.2000/114, 1.2000/94, 1.2000/119, 1.2000/23, 1.2000/97, 1.2000/72, 1.2000/65, 1.2000/60, 1.2000/11, 1.2000/52 e 1.2000/105. Invita a ritirare i rimanenti subemendamenti, compreso il 1.2000/117, che risulterebbe peraltro assorbito ove fosse approvato il 1.2000/110.
Infine, si riserva di presentare un subemendamento volto a recepire la specifica condizione contenuta nel parere della Commissione bilancio sull’emendamento del Governo 1.2000.
Il ministro LANZILLOTTA ricorda l'opzione del Governo in favore di una norma prescrittiva, in considerazione dell'urgenza di dare impulso a un settore economicamente sempre più rilevante e tenuto conto dell'aggravio che deriva ai cittadini per gli oneri di una gestione non efficiente dei servizi pubblici locali.
Commentando le osservazioni svolte dal senatore Eufemi, si compiace per il generale consenso sull'esigenza di porre rimedio agli effetti delle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2002, che hanno ampliato a dismisura la possibilità di gestioni in house, con conseguente proliferazione di società pubbliche e aumento dei costi.
Ricorda che la riforma dei servizi pubblici locali si propone di attuare il principio di tutela della concorrenza come vincolo e strumento per assicurare la qualità dei servizi, lasciando la libertà di scelta dei modelli organizzativi più opportuni agli enti e alle società affidatari.
Si sofferma sugli emendamenti che propongono una disciplina distinta per le società quotate in borsa. Su tali proposte esprime la contrarietà del Governo: l'esigenza di una disciplina ad hoc, d’altra parte, è stata esclusa anche in sede di audizioni, nell’ambito dell’indagine conoscitiva, in risposta a uno specifico quesito posto dal relatore; un regime speciale, oltre a contrastare con le disposizioni costituzionali, finirebbe per sottrarre le grandi imprese al processo di crescita necessario per conseguire capacità competitive a livello europeo. Al contrario, l'apertura dei servizi pubblici locali rappresenterà, a suo avviso, un terreno di nuove opportunità proprio per le società maggiori.
Preannuncia un parere favorevole sul subemendamento del relatore che sarà presentato per recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio. Si esprime favorevolmente anche sui subemendamenti 1.2000/108, 1.2000/78, 1.2000/94, 1.2000/110 (limitatamente alla prima parte) e 1.2000/23, nonché sui subemendamenti 1.2000/57 e 1.2000/21 per i quali, analogamente al relatore, si riserva di suggerire una riformulazione in un'unica proposta. Inoltre, si esprime favorevolmente sul subemendamento 1.2000/96 nella sua attuale formulazione, nonché sui subemendamenti 1.2000/97, 1.2000/72 e 1.2000/60. Si riserva di pronunciarsi sul subemendamento 1.2000/65 ed esprime parere contrario sulle proposte 1.2000/107, 1.2000/36, 1.2000/53, 1.2000/114, 1.2000/93, 1.2000/52, 1.2000/11 e 1.2000/105. Per quanto riguarda il subemendamento 1.2000/58 si riserva di suggerire una formulazione meno severa, mentre sul subemendamento 1.2000/119 esprime un parere contrario sul comma 5 e favorevole sul comma 5-bis. Per i rimanenti subemendamenti, il parere è conforme a quello formulato dal relatore.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.