Legislatura 15ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 190 del 15/01/2008

 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª) 

 

MARTEDÌ 15 GENNAIO 2008

190ª Seduta (antimeridiana) 

 

Presidenza del Presidente

BIANCO 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Naccarato.   

 

            La seduta inizia alle ore 11,40.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(20) Vittoria FRANCO ed altri.  -  Disposizioni in materia di pari opportunità  tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione  

(129) CUTRUFO.  -  Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza  

(600) Helga THALER AUSSERHOFER ed altri.  -  Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento  

(904) CASSON ed altri.  -  Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica  

(1118) Laura BIANCONI.  -  Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive  

(1391) SALVI e VILLONE.  -  Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati  

(1392) CALDEROLI.  -  Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica  

(1442) CABRAS ed altri.  -  Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361  

(1450) TONINI ed altri.  -  Introduzione del sistema elettorale proporzionale in circoscrizioni provinciali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica  

(1455) CUTRUFO.  -  Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533  

(1474) CALDEROLI.  -  Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica  

(1553) RUSSO SPENA ed altri.  -  Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per introdurre un sistema elettorale proporzionale personalizzato  

(1572) PETERLINI ed altri.  -  Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime  

(1573) PETERLINI ed altri.  -  Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino - Alto Adige  

(1583) Silvana AMATI ed altri.  -  Misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive  

(1604) PETERLINI ed altri.  -  Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati  

(1643) Manuela PALERMI ed altri.  -  Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica  

(1673) Anna FINOCCHIARO ed altri.  -  Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recanti l'introduzione di un sistema elettorale maggioritario a doppio turno con ballottaggio. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali  

(1675) STORACE.  -  Norme per l'abrogazione della vigente legge elettorale  

(1699) QUAGLIARIELLO ed altri.  -  Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di previsione del premio di maggioranza e di soglia di sbarramento  

(1710) BERSELLI ed altri.  -  Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero  

(1712) TURANO ed altri.  -  Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché norme per l'espressione del voto nella circoscrizione Estero  

(1722) PASTORE ed altri.  -  Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero  

(1746) BACCINI e CICCANTI.  -  Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali  

(1767) PETERLINI.  -  Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero  

(1900) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE  -  Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive  

(1909) RIPAMONTI.  -  Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto nelle circoscrizioni estere  

(1917) SARO.  -  Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali  

(1936) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE  -  Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori  

- e petizioni nn. 69, 189, 385, 387 e 439 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

            Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 gennaio.

 

Il PRESIDENTE, relatore, replica agli interventi svolti sulla proposta di testo unificato da lui avanzata nella seduta dell'11 dicembre 2007, presentando alla Commissione una proposta aggiornata di testo base, pubblicata in allegato al resoconto. Le novità contenute nel testo rispondono soprattutto all’esigenza di recepire alcune delle sollecitazioni emerse nel corso del dibattito risolvendo, innanzi tutto, l’alternativa concernente le modalità per l’espressione del voto da parte degli elettori (voto unico o voto doppio). Inoltre, sono risolte le altre questioni critiche che egli stesso aveva evidenziato nell'esporre quel testo, in particolare l’attribuzione dei seggi su base circoscrizionale ovvero su base nazionale. L’intento degli adattamenti è quello di individuare un sistema che rispecchi il maggior grado possibile di condivisione e di convergenza, senza sacrificare la coerenza e la funzionalità di un dispositivo che rappresenta un elemento cruciale e determinante dell’ordinamento. L'obiettivo è, in primo luogo, coniugare l’esigenza di assicurare adeguata rappresentatività a quella - ineludibile - di garantire la governabilità.

Prima di ripercorrere le linee direttrici del dibattito che ha impegnato la Commissione nelle ultime settimane, ringrazia tutti i senatori che sono intervenuti per la serietà e l’impegno profuso: anche nei momenti di maggiore contrasto non è mai venuto meno il rispetto delle reciproche posizioni politiche e il valore degli interventi svolti.

Dal dibattito rimane confermata l’adesione largamente prevalente a un modello proporzionale, che deve essere - secondo un orientamento condiviso - orientato a mantenere un impianto bipolare del sistema politico istituzionale, attraverso opportune correzioni di segno maggioritario. Alcuni interventi, tuttavia, hanno dato voce a una critica secondo la quale la proposta formulata condurrebbe verso un bipartitismo forzoso, cancellando ex lege identità e forze politiche. Questa obiezione è stata mossa soprattutto da gruppi parlamentari rappresentativi di forze politiche di minori dimensioni, che hanno paventato un’artificiosa semplificazione del contesto politico cui conseguirebbe un impoverimento della democrazia. A suo avviso, si tratta di una lettura erronea. In particolare, ricorda che il computo dei voti e la distribuzione dei seggi su base circoscrizionale non costituiscono affatto una soluzione inedita, ma sono stati sperimentati in tutta l’esperienza repubblicana, fino al 1992. Inoltre, le prime valutazioni, sia pure approssimative, già compiute sugli effetti di un simile metodo di calcolo, dimostrano che non vi sarebbero distorsioni significative a vantaggio dei partiti maggiori, tanto più con un numero di circoscrizioni di poco superiore a quello attuale, quale è stato indicato. Al contrario, sarebbe invece l’esito positivo dell’eventuale consultazione referendaria a condurre a un "bipartitismo per legge", potendo indurre le forze politiche a confluire - tendenzialmente - in due liste di coalizione che si contendono il premio di maggioranza, dissimulando così ogni identità politica, salvo riprodurre, aggravati, i medesimi meccanismi di frantumazione politica all’indomani delle elezioni.

Osserva che la fissazione di una soglia di sbarramento calcolata a livello nazionale, ma con una possibilità di deroga articolata a livello locale, risponde a sua volta alla sola esigenza - ormai innegabile e fortemente avvertita dall’elettorato - di contrastare l’eccessiva frammentazione politica degli ultimi anni. E’ un’esigenza avvertita dalla generalità delle forze politiche ed emersa ripetutamente nel corso della complessiva discussione parlamentare sulla riforma, nella quale è stata sottolineata la necessità di evitare la formazione di coalizioni di governo deboli ed eccessivamente eterogenee, che consegnano a forze politiche assai esigue - e talvolta a singoli esponenti politici - un inaccettabile potere di interdizione, con la conseguente creazione di condizioni di ingovernabilità. L’eccessiva frammentazione politica, con i suoi effetti negativi, costituisce inoltre, a suo giudizio, una delle principali cause della progressiva disaffezione dei cittadini nei confronti di una classe politica cui si chiede innanzi tutto di rispondere efficacemente ai problemi del Paese. Una soglia di sbarramento a livello nazionale ha registrato comunque un diffuso consenso, quale strumento efficace per contrastare la frammentazione politica; peraltro, essa è stata ritenuta troppo elevata da alcune forze politiche, che paventano anche gli effetti di possibili soglie implicite.

Ricorda che ha avuto ampio risalto la questione concernente le modalità di espressione del voto da parte degli elettori, registrandosi la preferenza dei Gruppi di maggior consistenza per il voto unico e di quelli minori per il voto doppio e quindi per la possibilità di voto disgiunto. Non sono mancati interventi a favore del sistema delle preferenze, proposto da alcuni dei disegni di legge all’esame, da ultimo da quello di iniziativa popolare abbinato nella seduta del 9 gennaio (AS 1936), ovvero di un ritorno a un sistema prevalentemente incentrato su collegi uninominali. Da più parti si è poi segnalata l’opportunità di attenuare i limiti individuati per le candidature, con particolare riferimento alla possibilità di essere candidati in una sola circoscrizione.

Nota che un elemento certamente centrale della formula elettorale proposta è quello delle modalità di computo dei voti per la trasformazione in seggi: i senatori esponenti di partiti, diversi da quelli maggiori, la cui presenza è diffusa nel territorio nazionale non hanno condiviso la scelta per il computo a livello circoscrizionale, che avrebbe effetti distorsivi, poiché non consentirebbe la piena utilizzazione di tutti i voti ottenuti, favorendo invece forze politiche fortemente radicate in singole circoscrizioni. E’ dunque emersa la richiesta di optare per un computo dei voti a livello nazionale o almeno per l’introduzione nel testo di correttivi che consentano di recuperare a livello nazionale i voti non utilizzati nelle circoscrizioni.

Rammenta gli ulteriori spunti di riflessione che hanno riguardato l’assenza di un vincolo di coalizione che incida direttamente sulla formula elettorale. In proposito, ritiene che vi sono fattori di sostanza che rendono molto remota la possibilità di abbandonare la dislocazione bipolare della competizione elettorale, quale presupposto e corollario di schieramenti alternativi di governo, riconoscibili immediatamente da parte degli elettori: i rapporti di forza tra i partiti, l'esperienza accumulata negli ultimi quindici anni in ogni livello della competizione politica, la sensibilità dell'opinione pubblica e, non da ultimo, una clausola di dichiarazione preventiva recepita nel testo e oggi ulteriormente rinforzata. Ricorda che alcuni interventi hanno indicato nella possibilità di candidature indipendenti un elemento critico, in quanto suscettibile di generare ulteriore frammentazione politica ovvero di favorire accordi di desistenza. Non è mancata qualche voce contraria ai meccanismi volti a garantire il riequilibrio della rappresentanza o, al contrario, che li considera insufficienti allo scopo.

 Infine, ricorda le numerose sollecitazioni ad accompagnare la proposta di riforma elettorale con contestuali riforme dei regolamenti parlamentari e disposizioni che regolino i partiti politici sotto il profilo sia della democraticità delle procedure selettive dei candidati sia del sistema di finanziamento. A tale riguardo, informa di avere approntato una proposta di riforma dell’articolo 14 del Regolamento del Senato, volta a inibire la costituzione di Gruppi parlamentari non corrispondenti alle forze politiche che si sono sottoposte al giudizio degli elettori: un primo tassello - a suo parere importante - di un mosaico di norme che dovrà essere completato, con il concorso di tutte le forze politiche. 

            Rileva che la discussione sulla riforma elettorale trova il centro di riferimento nella Commissione affari costituzionali del Senato, dove sono i 27 disegni di legge d’iniziativa parlamentare, i 2 d’iniziativa popolare (sui quali saranno ascoltati i rappresentanti dei proponenti), le 5 petizioni popolari, la proposta di testo unificato del relatore. Essi sono stati l’oggetto dei dibattiti che si sono svolti a più riprese negli ultimi mesi: le numerose sedute della Commissione, le valutazioni dei commentatori, le opinioni politiche degli esponenti dei partiti, manifestate anche fuori dalle sedi parlamentari ma riprese e dibattute, condivise o criticate, nelle sedute della Commissione, con gli interventi dei senatori che vi appartengono e di molti altri senatori che non ne fanno parte, compresi diversi Presidenti di Gruppo parlamentare.

Osserva che non vi sono molti riscontri nella esperienza delle Commissioni di un dibattito così ampio e approfondito per la semplice adozione di un testo base, cui seguiranno comunque gli emendamenti, con le relative discussioni e votazioni. Egli comunque non intende sottovalutare l’importanza della materia e dunque anche di un adempimento procedurale che in altre circostanze sarebbe stato quasi di routine: si tratta, infatti, di definire la base di discussione più matura, dopo l’ampio dibattito già svolto, per dare una regola nuova e condivisa al metodo di scelta dei rappresentanti, una delle forme più rilevanti nelle quali si manifesta la sovranità popolare, fondamento della democrazia.

Tenendo conto della discussione, la nuova proposta di testo unificato è coerente all’impianto di quella già presentata, ma con alcuni sviluppi significativi, per corrispondere a un consenso esteso tra le forze politiche. Il relatore osserva, incidentalmente, che tra tutte le proposizioni avanzate finora, nella forma più solenne del disegno di legge o nelle altre, proprie del dibattito dentro e fuori la Commissione, nessuna corrisponde al sistema elettorale che risulterebbe dal referendum abrogativo promosso in materia. Eppure, anche tra i senatori sono autorevoli e qualificati gli esponenti e i sostenitori della soluzione referendaria: essi tuttavia non hanno ritenuto di includere, tra le proposte in esame, il sistema elettorale di risulta dal referendum abrogativo. Tante sono le proposte avanzate che lo spettro di quelle possibili è rappresentato pressoché al completo: manca quella derivante dall’esito positivo del referendum. Ciò dimostra ancora una volta, a suo avviso, che quella soluzione, al di là della volontà dei promotori - cui va il merito indiscusso di avere sollecitato con forza l'iscrizione nell'agenda politica del tema della riforma elettorale - non è adeguata ed è carente, sotto molti punti di vista; cosicché il Parlamento ha un dovere istituzionale e politico quanto mai rilevante, tanto più nella possibilità di svolgere il referendum: quello di procedere nella ricerca di un nuovo sistema elettorale, ampiamente condiviso e corrispondente alle attese di rinnovamento dell’assetto politico, assai diffuse nell’opinione pubblica.

Per fare ciò ritiene necessaria un’azione legislativa celere e congrua, coerente nel suo contenuto e capace di raccogliere il più ampio accordo possibile.

La proposta di testo unificato che si dispone a illustrare sviluppa quella precedente e le conferisce una fisionomia più aderente alle sollecitazioni provenienti da diverse parti politiche.

Si sofferma in primo luogo sulla Camera dei deputati. Il testo è modificato nella parte che riguarda il limite alle candidature plurime, confermando che solo uno sia il collegio uninominale nel quale sarà possibile candidarsi, ma due (non una sola) le liste circoscrizionali in cui sarà possibile trovare lo stesso candidato. Il sistema resta fondato sulla suddivisione per metà tra i seggi attribuiti in collegi uninominali, con formula maggioritaria, e altrettanti da liste circoscrizionali, senza voto di preferenza. La ripartizione dei seggi è fondata sul criterio proporzionale restando confermata la soglia di accesso (mediante clausola di sbarramento) fissata al cinque per cento dei voti su base nazionale, con deroga territoriale del sette per cento in cinque circoscrizioni: la clausola è diretta, come è noto, a ridurre tendenzialmente la frammentazione dell’assetto politico e a favorire le aggregazioni. In proposito, assicura la massima attenzione a tutte le proposte dirette a individuare un equilibrio più congruo, se così sarà ritenuto in base a un ampio accordo, allo scopo di dare espressione a realtà politiche significative, con spiccata vocazione territoriale. Inoltre, viene introdotta una clausola di salvaguardia per la rappresentanza del territorio d'insediamento delle minoranze linguistiche.

Infine, ma non certo per importanza, vi è l’obbligo di rendere noti preventivamente, dinanzi agli elettori, il nome del candidato alla carica di premier e il programma di governo: una delle novità nel testo consiste nell'obbligo, non la semplice facoltà, di dichiarare preventivamente l'alleanza di riferimento, il candidato premier e il programma comune tra più forze politiche. Gli altri elementi di novità, invece, corrispondono all’esigenza di assicurare la più ampia capacità rappresentativa del sistema, senza sacrificare la tendenza alla competizione bipolare ormai assimilata dagli elettori. Si tratta in sostanza delle seguenti opzioni: l’alternativa tra voto unico e doppio voto è risolta con la scelta del voto unico, per il candidato nel collegio uninominale e per la lista circoscrizionale che ha lo stesso contrassegno; il riparto dei seggi è compiuto in sede nazionale, in base alle cifre elettorali risultanti dalla somma dei risultati circoscrizionali e secondo la formula dei quozienti naturali e dei più alti resti.

            La scelta del voto unico è fondata sull'esigenza di assicurare al sistema un fattore di tenuta della competizione bipolare, una volta intrapresa la via della formula proporzionale senza premio di maggioranza: infatti, gli elettori sono portati, in questa forma, a votare in modo univoco, perché sia il candidato nel collegio sia la lista circoscrizionale sono l'oggetto comune della scelta. Invita a considerare il contesto di articolazione estrema dell'offerta politica in Italia, per apprezzare come tale fattore unificante sia particolarmente utile, laddove esso è assicurato in altri contesti, come quello tedesco, dalla stessa condotta dei partiti e degli elettori, anche nella possibilità di scelte difformi, che però in quella esperienza restano di fatto limitate in dimensioni marginali. Infatti, non si può escludere, e anzi si dovrebbe considerare assai probabile, la riproposizione, in forme nuove, di pratiche tendenti a valorizzare in modo anche artificioso l'articolazione del voto, come quelle sperimentate durante l'applicazione della legge Mattarella (dagli accordi di desistenza alle "liste civetta"). Ciò che in Germania non sarebbe compreso dagli elettori, e da questi certamente sanzionato con il voto, in Italia potrebbe costituire un elemento di alterazione della competizione elettorale, sotto l'aspetto della sua piena trasparenza e comprensione da parte dei cittadini. La scelta del voto unico fa venire meno, per coerenza di sistema, la possibilità di candidature indipendenti nei collegi uninominali.

Quanto al riparto dei seggi in sede nazionale, ricorda che esso corrisponde evidentemente alle molteplici sollecitazioni dirette a garantire, una volta varcata la soglia di accesso (il cinque per cento dei voti), che i suffragi si trasformino in seggi secondo una rappresentazione reale, fatto salvo il criterio di prevalenza del voto per i candidati nei collegi quando questo non corrisponda alla ripartizione proporzionale.

Ritiene, in conclusione, che la base di discussione più adeguata allo stato del dibattito sia un sistema elettorale proporzionale con riparto nazionale dei seggi su voto di lista e soglia di sbarramento adeguata, comunque derogabile a certe condizioni; esso è combinato con una quota di seggi attribuiti in collegi uninominali (la metà del totale) con metodo maggioritario, in modo che sia restituita agli elettori una capacità di scelta degli eletti. L'insieme delle due parti è reso coerente ed equilibrato dal voto unico e dalla dichiarazione preventiva delle alleanze, del programma e del candidato alla guida del Governo.

Riguardo al sistema di elezione del Senato, esso viene ridefinito recuperando, nella sostanza, il sistema di elezione vigente fino al 1993: una formula proporzionale esclusivamente su collegi uninominali, in ambito regionale, con soglia di accesso al cinque per cento dei voti validi espressi nello stesso ambito regionale. Osserva che si tratta di un sistema semplice, sperimentato con buoni risultati di rendimento tecnico per un intero ciclo di esperienza repubblicana, capace di rappresentare le diverse componenti politiche e i territori, secondo la lezione costituzionale.

Si riserva di intervenire sul testo, a questo punto mediante appositi emendamenti del relatore, per definire compiutamente il novero delle circoscrizioni elettorali della Camera dei deputati, tenendo conto del diverso contesto di riparto nazionale dei seggi e delle relative ricadute sull’equilibrio tra le circoscrizioni e, in ciascuna di esse, tra gli eletti nei collegi e dalle liste, nonché il dispositivo di delegazione legislativa per la delimitazione dei collegi uninominali e, infine, di apportare ogni necessaria correzione di carattere tecnico.

Nota che l’esame entra ora nella fase più critica. Quello che si voterà è solo il testo base e la fase emendativa in Commissione consentirà significativi miglioramenti, mentre ulteriori interventi saranno possibili successivamente in Aula. Il confronto politico, così come l’indispensabile, ulteriore approfondimento tecnico, è quanto mai aperto. Ad esempio, ricorda la necessità di un ulteriore esame della soglia di sbarramento, in particolare, per quelle forze che hanno un significativo radicamento locale.

Esprime quindi un ringraziamento e un apprezzamento non di circostanza al consulente tecnico della Commissione, il professore Antonio Agosta, studioso di grande preparazione e di specifica esperienza, a cui si devono molte delle intuizioni felici del testo, e ai funzionari della Commissione, che hanno prestato l’assistenza tecnica con una professionalità assolutamente all’altezza della migliore tradizione del Senato.

Infine, sottolinea che nell’esame si è registrato un confronto e una collaborazione, così come le critiche e le divergenze, ma senza steccati politici: considera molto positivo che sulla materia della legge elettorale e delle riforme istituzionali si sia recuperata una disponibilità al dialogo senza pregiudiziali.

 

            Ricorda, infine, che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari è convocato per le ore 15: come d'accordo, in quella sede sarà stabilito il calendario successivo dei lavori, a iniziare dalla data in cui si svolgerà la seduta destinata alle dichiarazioni di voto sulla proposta di testo base e, quindi, la votazione conseguente.

 

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

 

            La seduta termina alle ore 12,10.

 

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE

PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. 20, 129, 600, 904, 1118, 1391, 1392, 1442, 1450, 1455, 1474, 1553, 1572, 1573, 1583, 1604, 1643, 1673, 1675, 1699, 1710, 1712, 1722, 1746, 1767, 1900, 1909, 1917 e 1936

 

Revisione delle disposizioni in materia elettorale

 

 

Art. 1

(Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati)

 

 

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all'articolo 1:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto e uguale, libero e segreto nell’ambito delle circoscrizioni di cui all’allegata Tabella A.»;

 

            2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, alla regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e alla regione autonoma Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste, per l’attribuzione complessiva dei seggi di ciascuna circoscrizione si applica il metodo proporzionale, sulla base dei voti espressi per liste circoscrizionali concorrenti. Metà dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione elettorale, con arrotondamento per difetto, sono attribuiti nell’ambito di altrettanti collegi uninominali; in ciascun collegio è eletto  il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. I rimanenti seggi sono attribuiti a liste circoscrizionali di candidati, previa deduzione del numero dei seggi già assegnati con scrutinio uninominale a candidati ad esse collegati.»;

            3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

            «2-bis. All’attribuzione dei seggi concorrono solo le liste che hanno ottenuto non meno del cinque per cento dei voti validi espressi nell’intero territorio nazionale o il sette per cento dei voti validi in almeno cinque circoscrizioni.»;

 

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. L’assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali è effettuata ai sensi del terzo comma dell’articolo 56 della Costituzione, sulla base dei dati ufficiali dell’ultimo censimento della popolazione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

            2. Il decreto del Presidente della Repubblica indica il numero complessivo dei seggi  assegnati alle singole circoscrizioni elettorali,  nonché il corrispondente numero di collegi uninominali e, per differenza, il numero dei seggi da attribuire con scrutinio di lista.»;

 

c) nell'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

            «2. Ogni elettore dispone di un solo voto, valido sia per l’elezione del candidato nel collegio uninominale sia per la scelta della lista circoscrizionale ad esso collegata.»;

 

d) nell'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature nei collegi uninominali e liste circoscrizionali di candidati depositano presso il Ministero dell’interno il contrassegno col quale distinguere le candidature nei singoli collegi e le liste medesime nelle singole circoscrizioni. Contestualmente al deposito del contrassegno, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale e indicano il nome e cognome della persona da sottoporre, dopo l’esito delle votazioni, al Presidente della Repubblica quale candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Il programma e il candidato comune a più partiti o gruppi politici devono essere resi noti prima delle elezioni, con la stessa dichiarazione di cui al periodo precedente.»;

 

            e) all'articolo 17, nel primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «All’atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell’interno, i partiti o gruppi politici organizzati presentano la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, delle candidature nei singoli collegi della circoscrizione, della lista circoscrizionale e dei relativi documenti.»;

 

            f) all'articolo 18-bis:

            1) nel comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le candidature nei collegi uninominali e la lista circoscrizionale ad esse collegata,  contraddistinte dal medesimo contrassegno, sono presentate congiuntamente all’Ufficio centrale circoscrizionale, con unica dichiarazione sottoscritta da non meno di 2.000 e non oltre 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione. Non sono ammesse liste cui non siano collegati candidati in almeno tre quarti dei collegi uninominali della circoscrizione, con arrotondamento per difetto.»;

            2) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

            «3. Ciascun gruppo di candidati, costituito dalle candidature nei collegi uninominali e dalla lista circoscrizionale ad esse collegata, non può, all’atto della presentazione, contenere un numero complessivo di candidati dello stesso sesso in misura superiore ai due terzi dei seggi assegnati alla circoscrizione. I nomi dei candidati nelle liste sono elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l’ordine di precedenza, in modo che non vi siano più di due candidati dello stesso sesso in successione immediata.

            3-bis. Ciascuna lista può contenere un numero massimo di candidati non superiore a un quarto dei seggi complessivamente assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento per difetto.»;

 

            g) all'articolo 19, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale né in più di due liste circoscrizionali,con il medesimo contrassegno, pena la nullità della sua elezione.»;

 

            h) all'articolo 58, nel secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:

            «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando sulla scheda con la matita un solo segno nel rettangolo che contiene sia il nominativo del candidato prescelto per rappresentare il collegio sia il contrassegno corrispondente alla lista circoscrizionale prescelta.»;

 

            i) l'articolo 77 è sostituito con il seguente:

«Art. 77. – 1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all’articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

        1) determina il totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato nei collegi uninominali e, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità proclama eletto tra essi il candidato più anziano di età;

       2) determina la cifra individuale relativa di ciascun candidato non eletto nei collegi uninominali e collegato a una lista circoscrizionale. Tale cifra è ottenuta dividendo il numero dei voti validi di ciascun candidato per il numero totale dei voti validi del rispettivo collegio, moltiplicato per cento;

       3) determina la graduatoria dei candidati collegati alla medesima lista disponendoli nell’ordine decrescente delle rispettive cifre individuali relative. A parità di cifre individuali relative prevale il più anziano di età;

      4) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

      5) comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, l’elenco dei candidati proclamati nei collegi uninominali e dei relativi collegamenti alle liste, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e il totale dei voti validi delle liste nella circoscrizione»;

 

l) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

«Art. 83. – 1. L’Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina il totale nazionale dei voti validi; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste;

3) individua le liste la cui cifra elettorale nazionale è inferiore al cinque per cento del totale nazionale dei voti validi. Al fine di determinare il numero di voti corrispondente al cinque per cento nazionale richiesto, moltiplica il totale nazionale dei voti validi per cinque e divide il prodotto per cento, non tenendo conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente ottenuto. Tali liste, salvo quanto stabilito al numero 4), sono escluse dalla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale e le loro cifre elettorali, nazionali e circoscrizionali, non sono considerate nei calcoli relativi alla assegnazione dei seggi;

4) in deroga a quanto stabilito al numero 3), sono ammesse alla assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali che abbiano conseguito almeno il sette per cento dei voti validi in almeno cinque circoscrizioni. Al fine di determinare il numero di voti corrispondenti alle percentuali circoscrizionali richieste, si opera analogamente a quanto descritto nel precedente numero 3).

5) in conformità a quanto stabilito ai sensi dei numeri 3) e 4), determina le liste ammesse alla assegnazione dei seggi ed il totale nazionale dei voti validi conseguiti dalle liste ammesse; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse;

6) verifica se gli Uffici elettorali circoscrizionali abbiano proclamato eletti nei collegi uninominali candidati collegati a liste circoscrizionali non ammesse alla ripartizione dei seggi; in caso positivo, determina il numero totale dei seggi assegnati da tali proclamazioni e lo sottrae al totale dei seggi da assegnare nelle circoscrizioni del territorio nazionale; il risultato di tale sottrazione, ulteriormente diminuito del seggio da assegnare ai sensi dell’articolo 2, costituisce il numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse.

7) procede quindi al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa. A tal fine moltiplica la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa per il numero dei seggi, come determinato ai sensi del numero 6), e divide il risultato per il totale nazionale dei voti validi conseguiti dalle liste ammesse. La parte intera dei quozienti così ottenuti rappresenta il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono assegnati alle medesime liste, uno ciascuno sino ad esaurimento dei seggi residuali, in base alla graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti. Concorrono a tale graduatoria anche le parti decimali dei quozienti che abbiano la parte intera uguale a zero;

8) verifica se, per taluna delle liste alle quali sono assegnati seggi ai sensi del numero 7), gli uffici elettorali circoscrizionali abbiano proclamato eletti nei collegi uninominali candidati collegati a tale lista circoscrizionale in numero complessivamente superiore al numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi del numero 7) e procede, alternativamente, alle seguenti operazioni:

8.1) se l’esito della verifica è negativo, procede ad assegnare nelle circoscrizioni la quota residua dei seggi attribuiti a ciascuna lista a seguito delle operazioni di cui al numero 7);

8.2) se l’esito della verifica è positivo, procede ad un nuovo riparto proporzionale dei seggi alle liste ammesse escludendo da queste la lista o le liste per le quali la verifica di cui al numero 8) ha dato esito positivo; a tal fine, determina il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse, sottraendo dal numero dei seggi determinato ai sensi del numero 6), la somma dei seggi complessivamente assegnati dagli uffici elettorali circoscrizionali a candidati uninominali collegati alla lista o alle liste per le quali la verifica di cui al numero 8) ha dato esito positivo; ripete quindi le operazioni di cui al numero 7) sostituendo al precedente il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse; nel calcolo non sono considerate le cifre elettorali nazionali della lista o delle liste per le quali la verifica di cui al numero 8) ha dato esito positivo.»;

 

m) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

            «Art. 84. – 1. Compiute le operazioni di cui all’articolo 83, l’Ufficio centrale nazionale procede ad assegnare nelle circoscrizioni i seggi attribuiti a ciascuna lista a seguito delle operazioni di cui all’articolo 83, comma 1, numero 7); a tal fine, moltiplica la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa per il numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi dell’articolo 83, comma 1, numero 7), e divide il risultato per la cifra elettorale nazionale della lista medesima. La parte intera dei quozienti così ottenuti rappresenta il numero dei seggi assegnati alla lista in ciascuna circoscrizione. I seggi che rimangono ancora da assegnare, sono assegnati, uno ciascuno sino ad esaurimento dei seggi residuali, in base alla graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti di ciascuna circoscrizione. Concorrono a tale graduatoria anche le parti decimali dei quozienti che abbiano la parte intera uguale a zero.

    2. Per ciascuna lista l’Ufficio centrale nazionale verifica se in una o più circoscrizioni l’Ufficio elettorale circoscrizionale abbia proclamato eletti candidati uninominali collegati alla lista in numero superiore a quelli ad essa spettanti nella circoscrizione a seguito della assegnazione di cui al comma 1; in caso positivo, restano confermate le proclamazioni effettuate dall’Ufficio elettorale circoscrizionale ed i seggi eccedentari sono sottratti, alla medesima lista, uno in ciascuna delle altre circoscrizioni, seguendo la graduatoria decrescente del numero dei seggi assegnati alla lista nella circoscrizione; in caso di parità di seggi, il seggio è sottratto alla circoscrizione nella quale la lista ha ottenuto la minore cifra decimale; da tale graduatoria sono escluse le circoscrizioni eccedentarie e le circoscrizioni nelle quali il numero dei seggi assegnati in ragione proporzionale sia uguale al numero dei seggi in cui sono stati proclamati candidati uninominali collegati alla lista.

    3. L’Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

    4. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, l’altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.»;

 

n) l’articolo 85 è sostituito dal seguente:

    «Art. 85. – 1. Il presidente dell’Ufficio circoscrizionale, ricevute da parte dell’Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all’articolo 84, comma 3, proclama eletti i candidati compresi nella lista medesima, secondo l’ordine di lista sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, detratto il numero dei seggi assegnati a candidati collegati alla medesima lista già proclamati eletti nei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell’articolo 77, comma 1, numero 1). Quando alla lista spettano altri seggi gli eletti sono proclamati tra gli altri candidati nei collegi uninominali collegati alla lista stessa, secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali.

    2. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 1 residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, ovvero quando una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, quei seggi sono attribuiti dall’Ufficio centrale nazionale alla medesima lista in altre circoscrizioni seguendo, qualora vi abbia fatto ricorso, l’ordine inverso delle sottrazioni effettuate ai sensi dell’articolo 84, comma 2. In assenza di tali sottrazioni, ovvero quando esse siano esaurite, ciascun ulteriore seggio è assegnato alla lista nella circoscrizione in cui è più alto il quoziente fra la cifra elettorale circoscrizionale della lista e il numero complessivo di seggi ad essa già assegnati, se in quella circoscrizione sono presenti candidati non ancora proclamati.

    3. L’Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi del comma 2 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.

    4. Dell’avvenuta proclamazione il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.»;

 

o) all'articolo 86, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«Art. 86. - 1. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato della lista circoscrizionale che segue immediatamente l’ultimo eletto o, in mancanza, al candidato ad essa collegato individuato secondo la graduatoria delle cifre individuali relative di cui all’articolo 77, comma 1, numero 3).».

 

 

Art. 2

(Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione del Senato della Repubblica)

 

    1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Fatta salva la speciale disciplina per la Valle d’Aosta, per il Molise e per il Trentino-Alto Adige, per l’attribuzione complessiva dei seggi in ciascuna Regione si applica il metodo proporzionale, sulla base dei voti espressi per candidati in collegi uninominali. In ogni Regione sono costituiti tanti collegi quanti sono i senatori ad essa assegnati, salvo quanto previsto dal comma 5.

 3. All’attribuzione dei seggi concorrono solo i gruppi di candidati che hanno conseguito almeno il cinque per cento dei voti validi espressi in ambito regionale.

4. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale. Il territorio della regione Molise è ripartito in due collegi uninominali.

5.  La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. »;

 

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art 2. - 1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, nell’ambito delle circoscrizioni regionali.»;

 

c) dopo l’articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - 1. Il tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o più collegi si costituisce in tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi medesimi.

2. Se in un collegio si trovano le sedi di due o più tribunali, l'ufficio si costituisce nella sede avente maggiore popolazione.

3. Ogni ufficio elettorale circoscrizionale esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.»;

 

d) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 – 1. Per l'elezione del Senato della Repubblica i partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di volere distinguere le candidature medesime, con l'osservanza, in quanto compatibili, delle norme di cui agli articoli 14, 14-bis, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.»;

 

e) all’articolo 9:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura.»;

2) nel comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Le candidature nei collegi uninominali contraddistinte dal medesimo contrassegno, sono presentate congiuntamente all’Ufficio centrale circoscrizionale, con unica dichiarazione sottoscritta da non meno di 2.000 e non oltre 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione.»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ciascun gruppo di candidati deve comprendere un numero di candidature non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. In ciascun gruppo di candidati di ogni circoscrizione regionale nessun sesso può essere rappresentato, all'atto della presentazione, in misura superiore a due terzi, a pena di inammissibilità. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di una circoscrizione regionale o la candidatura contestuale al Senato e alla Camera dei deputati. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di tre collegi uninominali; se il candidato ha accettato la candidatura in più di tre collegi saranno eliminate quelle indicate per ultimo.»;

4) il comma 5 è abrogato;

 

f) l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 - 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando sulla scheda con la matita un solo segno nel rettangolo che contiene il nominativo del candidato prescelto.»;

 

 

            g) dopo l’articolo 14, è inserito il seguente:

            «Art. 14-bis – 1. L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai sensi dell'articolo 6, procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.»;

 

h) l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16.  - 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:

a) determina la cifra elettorale circoscrizionale per ciascun gruppo di candidati;

b) individua quindi i gruppi che abbiano conseguito almeno il cinque per cento dei voti validi espressi in ambito regionale. Al fine di determinare il numero di voti corrispondente al cinque per cento richiesto, moltiplica il totale dei voti validi espressi in ambito regionale per cinque e divide il prodotto per cento, non tenendo conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente ottenuto;

c) determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.

            2. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni gruppo di candidati è data dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati del gruppo stesso.

            3. La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei voti validi nel collegio.

            4. L’Ufficio elettorale regionale procede quindi al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati ammesso ai sensi del comma 1, lettera b). A tal fine moltiplica la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo ammesso per il numero dei seggi attribuito alla Regione e divide il risultato per il totale regionale dei voti validi conseguiti dai gruppi ammessi. La parte intera dei quozienti così ottenuti rappresenta il numero dei seggi assegnati a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono assegnati ai medesimi gruppi, uno ciascuno sino ad esaurimento dei seggi residuali, in base alla graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti. Concorrono a tale graduatoria anche le parti decimali dei quozienti che abbiano la parte intera uguale a zero.

5. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo stesso, secondo la graduatoria determinata dalla loro cifra relativa individuale. In caso di parità di tale cifra, è proclamato eletto il più anziano di età. Della proclamazione l'ufficio dà notizia alla segreteria del Senato e alle Prefetture della Regione, perché, a mezzo dei Sindaci, ne rendano edotti gli elettori e rilascia attestazione ai senatori proclamati.»;

 

            i) l’articolo 19 è sostituito dal seguente:

            «Art. 19 - 1. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che segue immediatamente l’ultimo eletto dello stesso gruppo nell’ordine delle cifre individuali.».

 

 

Art. 3

(Disposizioni speciali per l’elezione della Camera dei Deputati nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol)

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l’elezione della Camera dei deputati nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol riacquistano efficacia le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270, escluse, per le liste rappresentative delle minoranze linguistiche, le disposizioni di cui all’articolo 83.