Legislatura 15ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 189 del 09/01/2008

 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª) 

 

MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 2008

189ª Seduta 

 

Presidenza del Presidente

BIANCO 

 

            Intervengono i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Naccarato e per la giustizia Scotti.   

 

            La seduta inizia alle ore 11.

 

 

IN SEDE DELIBERANTE 

 

(1939) Deputato PISICCHIO ed altri.  -  Modifica all'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. Introduzione dell'uso dell'elaboratore elettronico (personal computer) nello svolgimento della prova scritta dell'esame di idoneità professionale per l'accesso alla professione di giornalista, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)  

 

      Il relatore SAPORITO (AN) illustra il disegno di legge in titolo e ne sollecita l’approvazione in considerazione dell’urgenza di procedere agli adempimenti per lo svolgimento del concorso per l’accesso alla professione giornalistica.

           

            Il PRESIDENTE ricorda  che alla scadenza del termine per la presentazione di emendamenti, fissato alle ore 11 di venerdì 21 dicembre 2007, non risultavano presentate proposte di modifica.

 

            Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, si procede quindi alla votazione dell’articolo unico del disegno di legge.

 

            Il senatore PASTORE (FI) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, in considerazione dell’urgenza del provvedimento che, tuttavia, appare ridondante nell’oggetto: infatti definisce le modalità tecniche di svolgimento di un concorso, una materia che non dovrebbe essere regolata attraverso lo strumento legislativo.

 

            Il senatore CALDEROLI (LNP) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo e auspica una revisione della materia, per evitare in futuro che si debba provvedere con legge alla disciplina di profili tecnici.

 

            Il senatore MAFFIOLI (UDC) annuncia il voto favorevole del Gruppo UDC.

 

            Anche il senatore SINISI (PD-Ulivo), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto favorevole e invita a valutare l’opportunità di semplificare la disciplina dei requisiti di ingresso alla professione giornalistica.

 

            Il senatore STORACE (Misto-LD) annuncia un voto favorevole.

 

            Anche il senatore TIBALDI (IU-Verdi-Com), a nome del suo Gruppo, esprime un voto favorevole e si associa all’auspicio di una revisione della disciplina per l’accesso alla professione giornalistica.

 

            Il presidente BIANCO sottolinea l’esigenza di intensificare il processo di delegificazione, anche per evitare, come nel caso in esame, una disciplina di legge per profili normativi che potrebbero essere regolati con atti di rango inferiore.

 

            Il sottosegretario SCOTTI prende atto dell’urgenza del provvedimento e dell’unanime volontà della Commissione di approvarlo. Tuttavia, osserva che le modifiche al regolamento previste dal disegno di legge in esame dovranno essere apportate attraverso la procedura dei decreti del Presidente della Repubblica, che fra l’altro comporta la trasmissione al Consiglio di Stato per il parere. Tale procedura, ad avviso del Governo, potrebbe prolungarsi oltre il termine indicato di un mese. Inoltre, giudica impropria la previsione in base alla quale le modalità tecniche per lo svolgimento delle prove sono indicate dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia, che inverte la normale competenza in casi del genere.

 

            Il relatore SAPORITO (AN), prendendo atto con soddisfazione della volontà unanime espressa dalla Commissione, auspica che il Governo si adoperi per l’attuazione tempestiva delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame.

 

            Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, l’articolo unico del disegno di legge in titolo è messo in votazione ed è approvato, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

 

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  

 

      Il PRESIDENTE dispone quindi una sospensione della seduta, per consentire la riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

 

            La seduta, sospesa alle ore 11,10, riprende alle ore 12,10.

 

            Il PRESIDENTE riferisce l’esito della riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa.

            Per quanto riguarda l’esame dei disegni di legge in materia elettorale, nelle sedute convocate per la giornata di oggi proseguirà e si concluderà il dibattito sulla proposta di testo unificato illustrata e pubblicata in occasione della seduta dell’11 dicembre 2007. Martedì 15 gennaio, in qualità di relatore alla Commissione, egli potrà presentare, tenendo conto del dibattito, alcuni adattamenti di quella proposta; successivamente, in una apposita riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, saranno definiti i termini per la votazione ai fini dell’eventuale adozione del testo quale base per l’esame.

Inoltre, accogliendo le sollecitazioni di diverse forze politiche, si è convenuto di dedicare una seduta della Commissione allo svolgimento di comunicazioni del Ministro dell’interno, con riguardo alla situazione dell’ordine pubblico venutasi a verificare nella regione Campania a seguito dell’emergenza nelle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e sulla disciplina degli allontanamenti dal territorio nazionale di cittadini di Stati membri dell’Unione.

           

            La Commissione prende atto.

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(20) Vittoria FRANCO ed altri.  -  Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione  

(129) CUTRUFO.  -  Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza  

(600) Helga THALER AUSSERHOFER ed altri.  -  Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento  

(904) CASSON ed altri.  -  Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica  

(1118) Laura BIANCONI.  -  Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive  

(1391) SALVI e VILLONE.  -  Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati  

(1392) CALDEROLI.  -  Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica  

(1442) CABRAS ed altri.  -  Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361  

(1450) TONINI ed altri.  -  Introduzione del sistema elettorale proporzionale in circoscrizioni provinciali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica  

(1455) CUTRUFO.  -  Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533  

(1474) CALDEROLI.  -  Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica  

(1553) RUSSO SPENA ed altri.  -  Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per introdurre un sistema elettorale proporzionale personalizzato  

(1572) PETERLINI ed altri.  -  Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime  

(1573) PETERLINI ed altri.  -  Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino - Alto Adige  

(1583) Silvana AMATI ed altri.  -  Misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive  

(1604) PETERLINI ed altri.  -  Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati  

(1643) Manuela PALERMI ed altri.  -  Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica  

(1673) Anna FINOCCHIARO ed altri.  -  Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recanti l'introduzione di un sistema elettorale maggioritario a doppio turno con ballottaggio. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali  

(1675) STORACE.  -  Norme per l'abrogazione della vigente legge elettorale  

(1699) QUAGLIARIELLO ed altri.  -  Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di previsione del premio di maggioranza e di soglia di sbarramento  

(1710) BERSELLI ed altri.  -  Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero  

(1712) TURANO ed altri.  -  Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché norme per l'espressione del voto nella circoscrizione Estero  

(1722) PASTORE ed altri.  -  Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero  

(1746) BACCINI e CICCANTI.  -  Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali  

(1767) PETERLINI.  -  Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero  

(1900) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE  -  Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive  

(1909) RIPAMONTI.  -  Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto nelle circoscrizioni estere  

(1917) SARO.  -  Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali  

(1936) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE  -  Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori  

- e petizioni nn. 69, 189, 385, 387 e 439 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 20, 129, 600, 904, 1118, 1391, 1392, 1442, 1450, 1455, 1474, 1553, 1572, 1573, 1583, 1604, 1643, 1673, 1675, 1699, 1710, 1712, 1722 e 1746, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1767, 1900, 1909, 1917 e 1936 e rinvio. Esame congiunto dei disegni di legge nn. 1767, 1900, 1909, 1917 e 1936, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 20, 129, 600, 904, 1118, 1391, 1392, 1442, 1450, 1455, 1474, 1553, 1572, 1573, 1583, 1604, 1643, 1673, 1675, 1699, 1710, 1712, 1722 e 1746 e rinvio) 

 

            Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 19 dicembre 2007.

 

            Continua il dibattito sulla proposta di testo unificato - ai fini dell'adozione di un testo base - predisposta dal Presidente relatore, già illustrata e pubblicata in occasione della seduta dell'11 dicembre.

 

      Il PRESIDENTE, relatore, propone che i disegni di legge nn. 1917, 1767, 1909, 1900 e 1936 siano esaminati congiuntamente alle altre iniziative in titolo, riservandosi di riferire in proposito in corso di seduta.

 

            La Commissione conviene.

 

           

 

            Il senatore TIBALDI (IU-Verdi-Com) ritiene che la proposta di testo unificato avanzata dal Presidente relatore non rifletta le conclusioni del dibattito svolto sulle iniziative di riforma elettorale. In particolare, ritiene che la frammentazione delle formazioni politiche non discenda dal meccanismo elettorale, quanto piuttosto dalla lacerazione del tessuto sociale. Ciò premesso, giudica inutile e dannosa la pretesa di semplificare il sistema politico attraverso un sistema elettorale formalmente proporzionale che però, per effetto di sbarramenti assai elevati e di clausole che determinano distorsioni in senso maggioritario, escluderebbe dalla rappresentanza parlamentare consistenti quote di cittadini.

           

La senatrice PALERMI (IU-Verdi-Com) chiede al Presidente di fornire chiarimenti sull’ordine dei lavori, con particolare riguardo alla possibilità di svolgere interventi dopo la riformulazione della proposta di testo unificato preannunciata per la seduta di martedì 15 gennaio.

 

Il PRESIDENTE precisa che l’eventuale riformulazione di quella proposta terrà conto del dibattito che si sta svolgendo; pertanto, ulteriori interventi potranno essere svolti come dichiarazioni di voto sull’adozione del testo quale base per il seguito dell’esame.

 

Il senatore TOFANI (AN) ritiene che il dibattito in Commissione non possa non tenere in considerazione il confronto che si svolge all’esterno delle Aule parlamentari fra i principali attori politici e soprattutto le decisioni che la Corte costituzionale assumerà sui quesiti referendari. Del resto, il ruolo del Parlamento, della Commissione e dello stesso relatore, a suo avviso, è stato indebolito dalla circostanza che il leader del Partito democratico ha avanzato direttamente al leader del principale partito di opposizione e non in Parlamento la  proposta di accordo sulla riforma elettorale.

Ribadisce, quindi, l’opinione della sua parte politica, favorevole a preservare un sistema bipolare con schieramenti politici definiti, in cui l’elettore possa pronunciarsi al momento del voto sulla coalizione, sul suo leader e sul programma di governo.

 

La senatrice DE PETRIS (IU-Verdi-Com) conferma l’opinione già espressa dalla sua parte politica: è opportuno attendere le decisioni della Corte costituzionale sui quesiti referendari, prima di qualsiasi deliberazione sul testo unificato proposto dal Presidente relatore. Rileva che altre, diverse soluzioni sono state prospettate di recente da autorevoli esponenti del Partito democratico, mentre gli stessi argomenti che in passato furono utilizzati per sostenere l’opportunità di superare il sistema elettorale proporzionale, quali l’esigenza di una maggiore governabilità e la necessità di ridurre la frammentazione politica, vengono proposti adesso per il passaggio dal sistema maggioritario a quello proporzionale e per sostenere il referendum sulla legge elettorale.

            Preannuncia la netta opposizione del suo Gruppo alla proposta di testo unificato avanzata dal relatore: infatti, anche se fossero attenuate le principali distorsioni maggioritarie, quali il voto unico e il riparto dei seggi a livello circoscrizionale, esso darebbe luogo a un sistema sostanzialmente bipartitico. Al contrario, auspica che si consideri l’opportunità di estendere al Parlamento nazionale la positiva esperienza del sistema elettorale per i Comuni, che coniuga in modo equilibrato le esigenze di rappresentatività e governabilità.

           

            Il PRESIDENTE, relatore, si sofferma quindi sul disegno di legge n. 1917, d’iniziativa del senatore Saro, che intende proporre il cosiddetto schema Vassallo e che è volto nelle intenzioni del proponente ad assecondare la nascita di due partiti a vocazione maggioritaria senza soffocare altre e legittime identità politiche. Si tratta di un sistema proporzionale fondato sul risultato conseguito dalle liste nelle circoscrizioni, individuate in numero sensibilmente superiore a quello determinato dalla legge vigente. Alla Camera dei deputati, i seggi sarebbero attribuiti per metà alle liste circoscrizionali che abbiano superato la soglia di sbarramento del due per cento a livello nazionale, con il metodo d’Hondt e senza voto di preferenza, e per l’altra metà in collegi uninominali, ferma restando la condizione che la lista con cui i candidati sono collegati superi la soglia di sbarramento. Inoltre, è previsto il divieto di candidarsi in più di cinque circoscrizioni e in più di un collegio uninominale. Analogo meccanismo, coi necessari adattamenti, è previsto per il sistema di elezione del Senato, dove è indicata una diversa soglia di sbarramento (quattro per cento dei voti validi) calcolata a livello regionale.

            Illustra quindi il disegno di legge n. 1767, d’iniziativa del senatore Peterlini, che interviene sulla disciplina del voto degli italiani residenti all’estero, con particolare riferimento alla facoltà di votare nel territorio nazionale.

            Dà conto anche del disegno di legge n. 1909, d’iniziativa del senatore Ripamonti, che incide sulla stessa materia, con modifiche di carattere prevalentemente tecnico inerenti alle procedure per l’esercizio del voto.

            Infine, illustra i disegni di legge d’iniziativa popolare n. 1900 e 1936. Il primo fa seguito alla campagna promossa dall’Unione donne in Italia per la promozione e il riconoscimento della presenza paritaria di entrambi i sessi in ogni luogo decisionale: in particolare, esso propone che per qualsiasi consultazione elettorale e a pena di irricevibilità il numero di donne e uomini candidati sia uguale e in ordine alternato. Il secondo propone una riforma dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità e disciplina i casi di revoca e decadenza del mandato parlamentare nonché le modalità di espressione delle preferenze di parte degli elettori: in parte, esso contiene disposizioni analoghe, per l’oggetto, a quelle recate dal disegno di legge n. 1076 (Disciplina delle cause ostative alla candidatura alle elezioni politiche), d’iniziativa del senatore Formisano e di altri senatori e fatto proprio dal Gruppo Misto, il cui esame è stato sospeso, a suo tempo, in considerazione del fatto che nell’altro ramo del Parlamento è in fase avanzata di trattazione un provvedimento che incide sulla medesima materia (progetto di legge n. 1451 e abbinati). Per la parte più strettamente inerente alla materia elettorale (divieto di elezione oltre il secondo mandato e voto di preferenza), il disegno di legge potrà essere considerato immediatamente nel contesto della procedura in corso.

Il Presidente, quindi, dà atto che i senatori Palermi, Mele e Russo Spena hanno rinunciato a intervenire. Quanto agli altri senatori iscritti a parlare, non essendo presenti, si intende che abbiano rinunciato.

            Dichiara così conclusa la discussione sulla proposta di testo unificato, da lui avanzata, ai fini dell’adozione come base per l’esame successivo.

 

La senatrice BRISCA MENAPACE (RC-SE), intervenendo sull’ordine dei lavori, esprime apprezzamento per il fatto che il confronto sulla legge elettorale è ricondotto alla sede parlamentare attraverso la decisione, ormai prossima, di adottare un testo unificato per il seguito dell’esame. Ribadendo le riserve del suo Gruppo sull’ipotesi illustrata dal Presidente relatore, rileva anche la carenza di norme che assicurino un effettivo equilibrio di genere nella rappresentanza parlamentare. Sottolinea, in proposito, il significato del disegno di legge d’iniziativa popolare n. 1900 e invita ad accogliere l’istanza dell’Unione donne in Italia per una audizione che consenta di illustrare alla Commissione il contenuto di quell’iniziativa.

           

            Il PRESIDENTE condivide la proposta avanzata dalla senatrice Brisca Menapace e si riserva di sottoporre all’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari le modalità e i tempi di svolgimento di una audizione di rappresentanti dei promotori di entrambi i disegni di legge d’iniziativa popolare (nn. 1900 e 1936), ai sensi dell’articolo 74, comma 3, del Regolamento.

 

            Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

 

            Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

             

 

(1253) STANCA ed altri.  -  Disposizioni e delega al Governo per l'effettuazione dello scrutinio delle schede e la trasmissione dei risultati delle consultazioni elettorali e referendarie anche mediante strumenti informatici, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Esame e rinvio)

 

      Il relatore SINISI (PD-Ulivo) ricorda che il disegno di legge recepisce gli esiti positivi delle sperimentazioni di scrutinio delle schede elettorali e di trasmissione dei risultati anche mediante strumenti informatici attuate fin dal 2004. Precisa che l’iniziativa, fatta propria dal Gruppo Forza Italia, non riguarda le operazioni di voto bensì le attività successive di spoglio delle schede e di trasmissione dei dati. Sottolinea anche la progressiva riduzione degli oneri che comporta il disegno di legge, grazie alla evoluzione delle soluzioni tecniche disponibili, e riferisce sulla copertura finanziaria fissata dall’articolo 3, da sottoporre al vaglio della Commissione bilancio. 

 

            Il PRESIDENTE ricorda che l’inizio della discussione in Assemblea del disegno di legge in titolo è prevista per giovedì 17 gennaio. Considerato il rilievo critico dell’iniziativa e la necessità di un approfondimento da parte della Commissione, propone di chiedere un termine ulteriore per completare l’esame in sede referente. Inoltre, propone di fissare fin d’ora il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 17 di mercoledì 16 gennaio.

 

            La Commissione conviene.

 

            Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 

(772) Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta dell'11 dicembre 2007

(Rinvio del seguito dell'esame)  

 

      Il PRESIDENTE informa che alla scadenza del termine per la presentazione dei subemendamenti riferiti all’emendamento del Governo 1.2000, risultano presentate circa 120 proposte di modifica. Esse saranno pubblicate in allegato al resoconto.

            Propone, quindi, di rinviare il seguito dell’esame.

 

            La Commissione conviene.

 

            Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

             

 

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA  

 

      Il PRESIDENTE comunica che la seduta convocata per oggi alle ore 15 non avrà luogo.

 

            La Commissione prende atto.

 

 

            La seduta termina alle ore 13,25.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO DEL GOVERNO 1.2000  DISEGNO DI LEGGE 

772

 

Art. 1

1.2000/31

EUFEMI

All'emendamento 1.2000, sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:

        «1.All'articolo 113, comma 5, lettera b) del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla fine, dopo le parole: ''provvedimenti o circolari specifiche'' e prima del: '';'' sono aggiunti i seguenti periodi: ''I provvedimenti o circolari provvedono a disciplinare il contenuto minimo del bando di gara mediante il quale, con unica procedura ad evidenza pubblica, viene scelto il socio ed affidato il conferimento della titolarità del servizio in modo da garantirne il pieno rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e non discriminazione imposti dalla normativa europea e nazionale in materia di appalti e concessioni. In attesa dell'emanazione dei provvedimenti o circolari si può procedere ugualmente all'affidamento del servizio a società di parternariato pubblico privato, a condizione che vengano rispettati i criteri per l'espletamento della gara indicati in precedenza e la quota detenuta dal socio privato non sia inferiore al trenta per cento del capitale sociale. La società, dopo la sua costituzione con le predette modalità, opera a tutti gli effetti come un competitore nel mercato, nel rispetto degli obblighi previsti per gli operatori privati''.

        2.All'articolo 113, comma 5, lettera c) del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla fine, dopo le parole: ''pubblici che la controllano'', sono aggiunti i seguenti periodi: ''La società non può svolgere, né in via diretta né partecipando a gare, attività al di fuori dell'ambito territoriale degli enti pubblici titolari del capitale sociale, non può partecipare a gare per l'affidamento di servizi, lavori, forniture o per il conferimento della titolarità di altri servizi e non può in alcun modo operare nel mercato come competitore. Le normative di settore prevedono le ipotesi nelle quali questa modalità di conferimento del servizio è ammessa solo in via eccezionale e temporanea e subordinata ad una congrua motivazione delle ragioni che non consentono un utile ricorso alle procedure di conferimento della titolarità del servizio con le procedure di gara di cui alle lettere a) e b)''.

        3.Dopo l'articolo 113, comma 5-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è inserito il seguente comma: ''5-quater. Le assunzioni nelle società a totale capitale pubblico di cui al comma 5, lettera c), sono fatte nel rispetto della normativa in materia di selezione del personale nelle pubbliche amministrazioni.''.

        4.All'articolo 113, comma 15-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla fine, dopo le parole: ''investimenti effettuati da parte del gestore'' sono aggiunti i seguenti periodi: ''Gli enti territoriali o gli altri organismi di diritto pubblico nei cui territori la titolarità della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, dopo la data del 1º gennaio 2007, risulti essere ancora conferita a società con procedure diverse dall'evidenza pubblica, sono tenuti, nel più breve tempo possibile e comunque entro sei mesi, a trasmettere una dettagliata relazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed alle autorità di regolazione di settore, ove costituite, nella quale devono adeguatamente motivare le ragioni per le quali ritengono che tali affidamenti siano conformi alle modalità di conferimento di cui al comma 5. Nel caso in cui tale conformità non sussista si devono iniziare immediatamente le corrette procedure per un nuovo affidamento della titolarità del servizio conformemente alle norme del presente decreto. Nel caso in cui non sia stata inviata la relazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed alle autorità di regolazione di settore entro il termine perentorio prima indicato, l'ente o gli enti territoriali o gli organismi di diritto pubblico nel cui territorio opera la società affidataria del o dei servizi conferiti senza procedure di gara ad evidenza pubblica sono tenute a provvedere ad un nuovo conferimento del o dei servizi mediante il ricorso ad una procedura di gara di cui al comma 5, lettere a) o b), da espletarsi inderogabilmente entro i successivi quattro mesi dalla scadenza del termine perentorio predetto.''».

           Conseguentemente, sopprimere i commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

1.2000/79

POLLEDRI, CALDEROLI, FRANCO PAOLO

All'emendamento 1.2000, al comma 1, alinea, dopo le parole: «L'erogazione dei servizi pubblici» inserire le seguenti: «di rilevanza economica».

        Conseguentemente, al comma 11 sopprimere le parole: «113-bis».

1.2000/64

RUSSO SPENA, VILLONE, TIBALDI, DE PETRIS, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE

All'emendamento 1.2000, aI comma 1, alinea, dopo le parole: «servizi pubblici» inserire le seguenti: «di rilevanza economica».

1.2000/34

MAFFIOLI

All'emendamento 1.2000, al comma 1, alinea, sostituire le parole: «realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile», con le seguenti: «promuovere l'uguaglianza sostanziale dei cittadini, sul piano delle opportunità e delle risorse materiali, rispetto a prestazioni essenziali altrimenti non universalmente disponibili ed accessibili».

1.2000/80

POLLEDRI, CALDEROLI, FRANCO PAOLO

All'emendamento 1.2000, al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferma restando la gestione pubblica delle risorse e dei servizi idrici».

1.2000/16

DEL PENNINO

All'emendamento 1.2000, al comma 1, sopprimere la lettera b).

        Conseguentemente, al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

1.2000/1

PASTORE

All'emendamento 1.2000, al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.2000/107

VITALI

All'emendamento 1.2000, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «detenga una quota» fino a: «quest'ultimo» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le nuove gare per la scelta del socio privato dovranno prevedere che questo detenga una quota non inferiore al 30 per cento.».

1.2000/81

POLLEDRI, CALDEROLI, FRANCO PAOLO

All'emendamento 1.2000, al comma 1, lettera b) sostituire la cifra: «30%», con la seguente: «20%».

1.2000/66

COLLINO, SAPORITO

All'emendamento 1.2000, al comma 1, lettera b) dopo le parole: «che quest'ultimo sia scelto», inserire le seguenti: «, prima o contemporaneamente alla costituzione della società stessa,».

1.2000/115

VITALI

All'emendamento 1.2000, al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «e che siano previste le modalità di liquidazione del socio, al momento della scadenza dell'affidamento del servizio».

1.2000/106

VITALI

All'emendamento 1.2000, al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «e che siano previste» fino a: «affidamento del servizio» con le seguenti: «in modo da garantire il pieno rispetto della normativa interna e comunitaria in materia di concorrenza».

1.2000/82

POLLEDRI, CALDEROLI, FRANCO PAOLO

All'emendamento 1.2000, al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che sia stabilito un efficace controllo pubblico nella gestione dei servizi».

1.2000/83

POLLEDRI, CALDEROLI, FRANCO PAOLO

All'emendamento 1.2000, al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

            «b-bis) a società a capitale interamente pubblico partecipate dall'ente locale, che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione in house e, in particolare, nei confronti delle quali l'ente proprietario eserciti un controllo analogo a quello che esercita nei confronti dei propri uffici; l'ente locale deve dare adeguata pubblicità alla scelta effettuata di ricorrere alle modalità di affidamento di cui alla presente lettera, e inviare, per conoscenza, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione di settore, ove costituite, le motivazioni di tale scelta.».

        Conseguentemente, al comma 2 sopprimere il primo e il secondo periodo.

1.2000/55

DE PETRIS, TIBALDI, RUSSO SPENA, VILLONE, GRASSI, BRUTTI PAOLO, GAGGIO GIULIANI, TECCE

All'emendamento 1.2000, al comma 1, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Resta ferma la proprietà pubblica delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio dei servizi pubblici locali, nonché la gestione pubblica delle risorse e dei servizi idrici».

        Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

1.2000/84

POLLEDRI, CALDEROLI, FRANCO PAOLO

All'emendamento 1.2000, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «In deroga» con le seguenti: «In alternativa».

1.2000/17

DEL PENNINO

All'emendamento 1.2000, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «può essere assegnata» inserire la seguente: «eccezionalmente».

1.2000/47

MAFFIOLI

All'emendamento 1.2000, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «partecipate dall'ente locale», con le seguenti: «partecipate dal medesimo ente locale affidante».

1.2000/59

VILLONE, RUSSO SPENA, DE PETRIS, TIBALDI, GAGGIO GIULIANI, GRASSI, TECCE

All'emendamento 1.2000, al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «uffici» con la seguente: «servizi».

1.2000/35

MAFFIOLI

All'emendamento 1.2000, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nei confronti dei propri uffici» inserire il seguente periodo: «tale da consentire all'ente pubblico – secondo le previsioni statutarie –concrete ed effettive possibilità di impartire direttive generali e strategiche nonché comandi puntuali, vincolanti per la società e per gli amministratori di questa».

1.2000/85

POLLEDRI, CALDEROLI, FRANCO PAOLO

All'emendamento 1.2000, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «nelle sole situazioni che, per le peculiari caratteristiche, economiche, sociali, ambientali e geormofologiche del contesto territoriale di riferimento, non consentono un efficace ed utile ricorso al mercato».

1.2000/67

COLLINO, SAPORITO

All'emendamento 1.2000, al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e per un periodo transitorio di durata massima di tre anni».

1.2000/18

DEL PENNINO

All'emendamento 1.2000, al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «L'ente locale deve adeguatamente motivare le ragioni che, alla stregua di una valutazione ponderata, impongono di ricorrere a tale modalità di affidamento, anziché alla modalità di cui al comma 1, attraverso una preventiva analisi di mercato, e trasmettere la relativa relazione, contenente gli esiti delle predette verifiche, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Autorità di regolamentazione del settore, ove costituita, che esprimono il loro parere vincolante nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. In caso di contrasto tra i pareri, prevale quello negativo. L'ente locale deve altresì adottare e pubblicare secondo modalità idonee il programma volto al superamento, entro un periodo di tempo definito, della situazione che osta al ricorso a procedure ad evidenza pubblica, comunicando periodicamente i risultati raggiunti a tale fine all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Autorità di ragolamentazione del settore, ove costituita».

1.2000/86

POLLEDRI, CALDEROLI, FRANCO PAOLO

All'emendamento 1.2000, al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'ente locale deve dare adeguata pubblicità alla scelta effettuata di ricorrere alle modalità di affidamento di cui al presente comma e inviare, per conoscenza, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione di settore, ove costituite, le motivazioni di tale scelta».

1.2000/108

VITALI

All'emendamento 1.2000, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «In tale caso» inserire le seguenti: «, e nell'ipotesi contemplata al successivo comma 3,».

1.2000/68

COLLINO, SAPORITO

All'emendamento 1.2000, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «motivandola in base ad un'analisi di mercato», inserire le seguenti: «, che attesti l'impossibilità o la non convenienza di ricorrere al mercato per la selezione di un gestore,».

1.2000/87

POLLEDRI, CALDEROLI, FRANCO PAOLO

All'emendamento 1.2000, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «che esprimono il loro parere nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione» con le seguenti: «per conoscenza».

1.2000/88

POLLEDRI, CALDEROLI, FRANCO PAOLO

All'emendamento 1.2000, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «che esprimono il loro parere» inserire le seguenti: «motivato e non vincolante».

1.2000/36

MAFFIOLI

All'emendamento 1.2000, al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; ove l'autorità non esprima entro il suddetto termine un parere positivo, l'affidamento non può avere luogo».

1.2000/2

PASTORE

All'emendamento 1.2000, sopprimere il comma 3.

1.2000/37

MAFFIOLI

All'emendamento 1.2000, sopprimere il comma 3.

1.2000/69

COLLINO, SAPORITO

All'emendamento 1.2000, sopprimere il comma 3.

1.2000/19

DEL PENNINO

All'emendamento 1.2000, sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. La possibilità per gli enti locali di gestire i servizi in economia o mediante aziende speciali, secondo quanto previsto dall'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è limitata ai Comuni con popolazione non superiore a 100.000 abitanti».

1.2000/46

MAFFIOLI

All'emendamento 1.2000, al comma 3, dopo le parole: «gestire i servizi» inserire le seguenti: «diversi da quelli di cui al comma 1».

1.2000/53

BRUTTI PAOLO

All'emendamento 1.2000, dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, come modificato dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione in legge del medesimo decreto-legge, dopo le parole: ''non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati'' sono inserite le seguenti: ''anche costituiti in forma associata o consortile con la partecipazione di alcuni degli enti costituenti, partecipanti o affidanti''».

1.2000/58

BRUTTI PAOLO, RUSSO SPENA, DE PETRIS, TIBALDI, GAGGIO GIULIANI, GRASSI, TECCE

All'emendamento 1.2000, dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. In ogni caso la società preposta alla gestione del servizio pubblico o della rete, individuata con una delle modalità di cui ai commi precedenti, qualora, per l'esecuzione di lavori comunque connessi alla gestione del servizio o della rete, non li realizzi in proprio e li affidi a terzi, deve attuare le procedure ad evidenza pubblica di cui al codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

1.2000/89

POLLEDRI, CALDEROLI, FRANCO PAOLO

All'emendamento 1.2000, dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. L'affidamento delle nuove gestioni ed il rinnovo delle gestioni in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica diversi dei settori di energia elettrica, gas, trasporto pubblico locale, rifiuti e acqua, deve avvenire mediante la libera scelta da parte degli enti locali di una delle modalità di affidamento di cui ai commi 1, 2 e 3».

1.2000/49

MAFFIOLI

All'emendamento 1.2000, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «comma 8» con le seguenti: « comma 9».

1.2000/12

BARBATO, FORMISANO

All'emendamento 1.2000, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante», con le seguenti: «cui venga affidata la titolarità della gestione di servizi pubblici locali, dopo l'entrata in vigore della presente legge, senza l'espletamento di».

        Conseguentemente, nel medesimo comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

1.2000/42

BETTAMIO

All'emendamento 1.2000, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante», con le seguenti: «cui venga affidata la titolarità della gestione di servizi pubblici locali, dopo l'entrata in vigore della presente legge, senza l'espletamento di».

        Conseguentemente, nel medesimo comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

1.2000/40

EUFEMI

All'emendamento 1.2000, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante», con le seguenti: «cui venga affidata la titolarità della gestione di servizi pubblici locali, dopo l'entrata in vigore della presente legge, senza l'espletamento di».

        Conseguentemente, nel medesimo comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

1.2000/76

SAPORITO

All'emendamento 1.2000, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante», con le seguenti: «cui venga affidata la titolarità della gestione di servizi pubblici locali, dopo l'entrata in vigore della presente legge, senza l'espletamento di».

        Conseguentemente, nel medesimo comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

1.2000/91

POLLEDRI, CALDEROLI, FRANCO PAOLO

All'emendamento 1.2000, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante», con le seguenti: «cui venga affidata la titolarità della gestione di servizi pubblici locali, dopo l'entrata in vigore della presente legge, senza l'espletamento di».

        Conseguentemente, nel medesimo comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

1.2000/78

BIANCO

All'emendamento 1.2000, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «ad evidenza pubblica» inserire le seguenti: «di cui al comma 1».

1.2000/20

DEL PENNINO

All'emendamento 1.2000, al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «con esclusione dei servizi idrici di cui al Titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

1.2000/70

COLLINO, SAPORITO

All'emendamento 1.2000, al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «con esclusione dei servizi idrici di cui al Titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152».

1.2000/109

VITALI

All'emendamento 1.2000, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «dei servizi idrici di cui al Titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» con le seguenti: «di quelli interessati da procedure di acquisizione, accorpamento e aggregazione, nonché dei servizi soggetti a regolazione per l'effetto del recepimento di normative comunitarie di settore».

1.2000/113

VITALI

All'emendamento 1.2000, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,» inserire le seguenti: «,  nonché delle società già quotate in borsa, a condizione che siano concessionarie esclusive dei servizi, e delle società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la data di entrata in vigore della presente legge abbiano concretamente dato avvio al processo di collocamento in borsa con cessione di una quota del capitale non inferiore al 30%».

1.2000/114

VITALI

All'emendamento 1.2000, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,» inserire le seguenti: «,  nonchè dei servizi soggetti a regolazione per l'effetto del recepimento di normative comunitarie di settore o per l'esistenza di autorità di regolazione e vigilanza» e dopo le parole: «le gestione di servizi ulteriori», inserire le seguenti: «del medesimo tipo».

1.2000/48

MAFFIOLI

All'emendamento 1.2000, al comma 4, sopprimere le parole da: «nè svolgere servizi o attività» fino alla fine del comma.

1.2000/45

DEL PENNINO

All'emendamento 1.2000, al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: «sul territorio nazionale».

1.2000/90

POLLEDRI, CALDEROLI, FRANCO PAOLO

All'emendamento 1.2000, al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferma restando la possibilità per gli altri enti pubblici di entrare con partecipazione nella società gestita in house, con quota proporzionale alla parte dei propri servizi in gestione della medesima società».

1.2000/71

COLLINO, SAPORITO

All'emendamento 1.2000, al comma 4, sostituire il quarto periodo con il seguente: «I divieti di cui al presente comma decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.2000/63

RUSSO SPENA, TIBALDI, VILLONE, DE PETRIS, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE

All'emendamento 1.2000, al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2008», con le seguenti: «31 dicembre 2011».

1.2000/3

PASTORE

All'emendamento 1.2000, al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2008», con le seguenti: «30 giugno 2008».

1.2000/116

VITALI

All'emendamento 1.2000, al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2008» con le seguenti: «dopo i 18 mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge», e aggiungere il seguente periodo: «Per un periodo ulteriore di 18 mesi dalla data di entrata in vigore dei divieti di cui al quarto periodo, detti divieti non si applicano alle imprese che acquisiscono quote di capitale superiori al 30 per cento di imprese soggette ai divieti medesimi, purchè:

            a)  per le imprese acquirenti non ricorrano, al momento dell'acquisizione, i presupposti dei divieti di cui al presente comma;

            b)  le imprese acquirenti non ricadano, in qualsiasi momento a partire dall'entrata in vigore della presente legge, nelle definizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo».

1.2000/92

POLLEDRI, CALDEROLI, FRANCO PAOLO

All'emendamento 1.2000, al comma 4, sostituire le parole: «dal 31 dicembre 2008», con le seguenti: «dalla data di scadenza del periodo transitorio di cui al primo periodo del comma 9».

1.2000/93

POLLEDRI, CALDEROLI, FRANCO PAOLO

All'emendamento 1.2000, dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Resta ferma la possibilità per il socio privato, scelto attraverso l'espletamento di gara con procedura competitiva, di partecipare a gare per l'affidamento di servizi di altri enti pubblici o privati, previa separazione contabile e gestionale delle relative attività».

1.2000/94

POLLEDRI, CALDEROLI, FRANCO PAOLO

All'emendamento 1.2000, dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica dello specifico servizio già a loro affidato.».

1.2000/119

RUBINATO, MOLINARI, BOSONE

All'emendamento 1.2000, sostituire il comma 5 con i seguenti:

        «5. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici locali. Possono, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che sono incedibili.

        5-bis. Le reti, gli impianti e gli altri beni destinati all'esercizio dei servizi pubblici sono comunque vincolati all'uso pubblico e ne deve essere garantita la disponibilità al fine dell'affidamento della gestione anche se di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali».

1.2000/95

POLLEDRI, CALDEROLI, FRANCO PAOLO

All'emendamento 1.2000, al comma 5 premettere il seguente periodo: «Di norma, la proprietà delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio dei servizi pubblici locali è pubblica.».

1.2000/9

MOLINARI, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI

All'emendamento 1.2000, al comma 5, sopprimere le parole: «Ferma restandone la proprietà pubblica,».

1.2000/10

MOLINARI, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI

All'emendamento 1.2000, al comma 5, sostituire le parole: «Ferma restandone la proprietà pubblica,» con le seguenti: «Indipendentemente dalla titolarità della proprietà pubblica,».

1.2000/110

VITALI

All'emendamento 1.2000, al comma 5, sostituire le parole: «gli impianti e gli altri beni» con le seguenti: «e gli impianti a queste connessi», e le parole: «affidamento della gestione» con le seguenti: «espletamento del servizio».

1.2000/117

VITALI

All'emendamento 1.2000, al comma 5, dopo la parola: «impianti» inserire le parole: «alle stesse connessi» e sostituire le parole: «affidamento della gestione» con le seguenti: «espletamento del servizio».

1.2000/38

MAFFIOLI

All'emendamento 1.2000, al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e approvano la carta dei servizi, che contiene precise norme a tutela degli interessi degli utenti, ivi comprese procedure di conciliazione e previsioni di penali in caso di ritardi e disservizi».

1.2000/118

LEGNINI

All'emendamento 1.2000, al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferme restando le competenze della Corte dei conti in sede di controllo e di referto sulla gestione ai sensi delle norme vigenti».

1.2000/23

ROSSI FERNANDO

All'emendamento 1.2000, al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Gli indici di soddisfazione dell'utenza, in termini di prezzi, di qualità della gestione, di assistenza ed efficacia nella verifica dei reclami, sono valutati da parte dell'amministrazione affidante, sentiti almeno due rappresentanti incaricati dalle varie associazioni di tutela dei diritti diffusi e dell'utenza, ai fini della permanenza dell'affidamento ed ai fini dell'individuazione ed adozione delle misure correttive opportune».

1.2000/26

GRILLO

All'emendamento 1.2000, al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1.2000/27

GRILLO

All'emendamento 1.2000, al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nell'affidamento del servizio, le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono preferenza, mediante l'inserimento di apposite clausole nei bandi e nei capitolati di gara, alle imprese che assicurano la riassunzione di tutto il personale occupato nelle gestioni precedenti e l'adozione di specifiche misure di rispetto dell'ambiente e di tutela dei lavoratori».

1.2000/57

TIBALDI, RUSSO SPENA, VILLONE, DE PETRIS, GRASSI, BRUTTI PAOLO, GAGGIO GIULIANI, TECCE

All'emendamento 1.2000, al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: «riconoscono preferenza» fino a: «specifiche misure di rispetto dell'ambiente e di tutela dei lavoratori», con le altre: «prevedono che nei bandi e nei capitolati vengano obbligatoriamente inserite clausole di preferenza, ai fini dell'affidamento dei servizio, in favore delle imprese che assicurano il mantenimento dei livelli occupazionali relativi alla gestione precedente, e prescrizioni che vincolano i gestori dei servizi ad adottare specifiche e misure di rispetto dell'ambiente e di tutela dei lavoratori, nonché ad osservare le clausole sociali, al fine di garantire l'applicazione ai dipendenti di condizioni non inferiori a quelle previste dai contratti e dagli accordi collettivi».

1.2000/4

PASTORE

All'emendamento 1.2000, al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: «preferenza» inserire le seguenti: «a parità nella relativa graduatoria».

1.2000/21

DEL PENNINO

All'emendamento 1.2000, al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: «il mantenimento dei livelli» fino a: «tutela dei lavoratori» con le seguenti: «l'adozione di specifiche misure di rispetto dell'ambiente e la sicurezza sul luogo di lavoro».

1.2000/96

POLLEDRI, CALDEROLI, FRANCO PAOLO

All'emendamento 1.2000, dopo il comma 6, inserire il seguente:

        «6-bis. Ai fini dell'ammissione di imprese estere alle gare, si applica il principio di reciprocità tra gli Stati membri dell'Unione europea».

1.2000/97

POLLEDRI, CALDEROLI, FRANCO PAOLO

All'emendamento 1.2000, dopo il comma 6, inserire il seguente:

        «6-bis. Le regioni incentivano la gestione in forma associata dei servizi pubblici locali, in particolare per gli enti locali con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ovvero per gli enti locali contermini».

1.2000/24

ROSSI FERNANDO

All'emendamento 1.2000, al comma 7, dopo le parole: «i profili economici del rapporto contrattuale,» inserire le seguenti: «ivi compreso l'andamento dei prezzi dei servizi erogati, il cui margine di oscillazione non può essere superiore all'andamento inflattivo,».

1.2000/72

COLLINO, SAPORITO

All'emendamento 1.2000, al comma 7, dopo le parole: «i meccanismi di rendicontazione analitica e di controllo degli standard qualitativi dei servizi,» inserire le seguenti: «il sistema di controllo di gestione che s'intende attivare,».

1.2000/25

ROSSI FERNANDO

All'emendamento 1.2000, dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto ad armonizzare la nuova normativa con la disciplina vigente in materia di tutela dei consumatori e con quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, in modo da aumentare, senza in alcun caso ridurre, il previgente livello di tutela degli utenti in materia di accessibilità, sicurezza, continuità, qualità e trasparenza di condizioni del servizio, avendo particolare riguardo alle categorie deboli e in specie ai diversamente abili, nonché a garantire l'introduzione di specifici impegni in materia di tutela e sostenibilità ambientale».

1.2000/28

GRILLO

All'emendamento 1.2000, al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Gi affidamenti diretti dei servizi pubblici locali in essere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono superare i 15 anni».

1.2000/29

GRILLO

All'emendamento 1.2000, al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Gli affidamenti diretti cessano tutti nel 2017».

1.2000/73

COLLINO, SAPORITO

All'emendamento 1.2000, al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «alla scadenza contrattuale o di legge» con le seguenti: «alla stessa data».

1.2000/56

DE PETRIS, TIBALDI, RUSSO SPENA, VILLONE, GRASSI, BRUTTI PAOLO, GAGGIO GIULIANI, TECCE

All'emendamento 1.2000, al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «scadenza contrattuale o di legge» inserire le seguenti: «e comunque non prima di 48 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge».

1.2000/99

POLLEDRI, CALDEROLI, FRANCO PAOLO

All'emendamento 1.2000, al comma 9, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data di entrata in vigore della presente legge, a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data, a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica. In entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque alla scadenza del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore.».

1.2000/98

POLLEDRI, CALDEROLI, FRANCO PAOLO

All'emendamento 1.2000, al comma 9, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In applicazione del principio di reciprocità tra gli Stati membri dell'Unione europea, il differimento della fase transitoria e del termine di cessazione degli affidamenti in essere è in ogni caso collegato all'entrata in vigore di un obbligo per tutti gli Stati membri di adottare procedure competitive ad evidenza pubblica per la scelta del gestore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica».

1.2000/111

VITALI

All'emendamento 1.2000, al comma 9, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il divieto di cui al comma 4 non si applica nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa».

1.2000/54

DE PETRIS, TIBALDI, RUSSO SPENA, VILLONE, GRASSI, BRUTTI PAOLO, GAGGIO GIULIANI, TECCE

All'emendamento 1.2000, al comma 9, sopprimere il secondo periodo.

1.2000/5

PASTORE

All'emendamento 1.2000, al comma 9, secondo periodo, sostituire la cifra: «2011» con la seguente: «2009».

1.2000/6

PASTORE

All'emendamento 1.2000, sopprimere il comma 10.

1.2000/39

MAFFIOLI

All'emendamento 1.2000, sopprimere il comma 10.

1.2000/74

COLLINO

All'emendamento 1.2000, sostituire il comma 10 con il seguente:

        «10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a tutti i servizi pubblici e prevalgono sulle disposizioni di settore con esse incompatibili. Le stesse disposizioni devono intendersi integrative della legislazione vigente».

1.2000/30

GRILLO

All'emendamento 1.2000, sostituire il comma 10 con il seguente:

        «10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a tutti i servizi pubblici e prevalgono sulle disposizioni di settore con esse incompatibili».

1.2000/62

RUSSO SPENA, TIBALDI, VILLONE, DE PETRIS, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE

All'emendamento 1.2000, al comma 10, dopo le parole: «servizi pubblici» inserire le seguenti: «di rilevanza economica».

1.2000/22

DEL PENNINO

All'emendamento 1.2000, al comma 10, sopprimere le parole da: «, fatta eccezione» fino a: «relativi gestori».

1.2000/65

PECORARO SCANIO, DE PETRIS, TIBALDI, RUSSO SPENA, VILLONE, GRASSI, BRUTTI PAOLO, GAGGIO GIULIANI, TECCE

All'emendamento 1.2000, al comma 10, dopo le parole: «e per i relativi gestori,» inserire le seguenti: «nonché per le strutture di proprietà pubblica operanti prevalentemente nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico, ivi comprese le energy saving companies (ESCO)».

1.2000/13

BARBATO

All'emendamento 1.2000, al comma 10, sostituire le parole: «, e prevalgono sulle relative disposizioni di settore con esse incompatibili,» con le seguenti: «e per le società quotate in borsa».

1.2000/41

EUFEMI

All'emendamento 1.2000, al comma 10, sostituire le parole: «, e prevalgono sulle relative disposizioni di settore con esse incompatibili,» con le seguenti: «e per le società quotate in borsa».

1.2000/43

BETTAMIO

All'emendamento 1.2000, al comma 10, sostituire le parole: «, e prevalgono sulle disposizioni di settore con esse incompatibili,» con le seguenti: «e per le società quotate in borsa».

1.2000/77

SAPORITO

All'emendamento 1.2000, al comma 10, sostituire le parole: «, e prevalgono sulle relative disposizioni di settore con esse incompatibili,» con le seguenti: «e per le società quotate in borsa».

1.2000/104

POLLEDRI, CALDEROLI, FRANCO PAOLO

All'emendamento 1.2000, al comma 10, sostituire le parole: «, e prevalgono sulle relative disposizioni di settore con esse incompatibili» con le seguenti: «e per le società quotate in borsa».

1.2000/100

POLLEDRI, CALDEROLI, FRANCO PAOLO

All'emendamento 1.2000, al comma 10, sostituire le parole: «, e prevalgono sulle relative disposizioni di settore con esse incompatibili» con le seguenti: «e sono integrative delle discipline di settore».

1.2000/15

BARBATO

All'emendamento 1.2000, al comma 10, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Restano comunque esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 e 23 maggio 2000, n. 164».

1.2000/14

BARBATO, FORMISANO

All'emendamento 1.2000, sopprimere il comma 11.

1.2000/32

EUFEMI

All'emendamento 1.2000, sopprimere il comma 11.

1.2000/44

BETTAMIO

All'emendamento 1.2000, sopprimere il comma 11.

1.2000/75

COLLINO, SAPORITO

All'emendamento 1.2000, sopprimere il comma 11.

1.2000/101

POLLEDRI, CALDEROLI, FRANCO PAOLO

All'emendamento 1.2000, sopprimere il comma 11.

1.2000/7

PASTORE

All'emendamento 1.2000, al comma 11 sopprimere le cifre: «112» e «113-bis».

1.2000/102

POLLEDRI, CALDEROLI, FRANCO PAOLO

All'emendamento 1.2000, al comma 11, sopprimere le cifre: «e 113-bis» e «11».

1.2000/61

RUSSO SPENA, VILLONE, TIBALDI, DE PETRIS, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, TECCE

All'emendamento 1.2000, al comma 11 sopprimere le parole: «e 113-bis».

1.2000/8

PASTORE

All'emendamento 1.2000, al comma 11 sopprimere le seguenti parole: «e 35, commi 6, 7, 9, 10, 11 e 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

1.2000/112

VITALI

All'emendamento 1.2000, al comma 11 sopprimere la cifra: «11».

1.2000/50

MAFFIOLI

All'emendamento 1.2000, sopprimere il comma 12.

1.2000/60

VILLONE, RUSSO SPENA, DE PETRIS, TIBALDI, GAGGIO GIULIANI, GRASSI, TECCE

All'emendamento 1.2000, al comma 12. sostituire le parole: «all'articolo 101 della legge finanziaria 2008» con le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

1.2000/52

MAFFIOLI

All'emendamento 1.2000, dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

        «12-bis. Le società quotate che, alla data di entrata in vigore della presente legge, eroghino servizi pubblici locali, quali definiti dalla presente legge o da altre leggi vigenti, anche di derivazione comunitaria, in forza di contratti di servizio regolarmente sottoscritti o già definiti con gli enti locali concedenti continuano ad applicare all'erogazione di tali servizi le regole contrattuali e normative in essi descritte e richiamate o da essi presupposte.

        12-ter. Ove nei contratti di cui al comma 12-bis non sia stabilita una durata ovvero i contratti fossero stati sottoscritti prima della data di entrata in vigore della presente legge, alla durata si applica la disciplina dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 15 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione e del comma 11 dell'articolo 35 della legge n. 448 del 2001.

       12-quater. In esecuzione dell'articolo 113, comma 14 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 35, comma 1 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le società quotate restano proprietarie degli impianti, delle reti, dei beni e delle altre dotazioni patrimoniali necessarie per l'erogazione del servizio pubblico locale avente rilevanza economica, anche dopo la conclusione del rapporto giuridico che regola l'erogazione del servizio pubblico. Ove un altro soggetto diventi titolare dell'erogazione di tale servizio pubblico, le società quotate sono obbligate a mettere a disposizione di tale soggetto gli impianti, le reti, dei beni e delle altre dotazioni patrimoniali necessarie per l'erogazione del servizio pubblico locale a titolo oneroso.

        12-quinquies. La determinazione del canone di utilizzo sarà definita dalle autorità competenti e costituirà elemento di costo del servizio da tenere in idonea considerazione anche ai fini tariffari. In attesa di tali determinazioni, la quantificazione sarà proposta dal proprietario e, in caso di dissidio tra il proprietario e l'utilizzatore, l'ente locale garantirà il proprietario dagli oneri derivanti dalla somma non riconosciuta dall'utilizzatore, anche utilizzando a tal fine parte del canone di concessione percepito dal nuovo gestore.

        12-sexies. La titolarità, in capo alle società quotate ed a quelle da esse direttamente partecipate alla data del 1º ottobre 2003, di un servizio pubblico locale già iniziato alla data di entrata in vigore della presente legge, non impedisce alla società quotata ed a quelle da esse direttamente partecipate al 1º ottobre 2003 la partecipazione a nuove procedure bandite da enti locali per l'assegnazione di nuovi servizi pubblici locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lettere a) e b) o ai sensi delle specifiche previsioni delle discipline vigenti e di derivazione comunitaria.

        12-septies. Per discipline dei pubblici servizi vigenti e di derivazione comunitaria si intendono quelle contenute nei decreti legislativi n. 79 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni, n. 164 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni, n. 422 del 1997 e n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni.

        12-octies. Le regioni devono recepire in proprie leggi regionali i princìpi generaIi in materia di servizi pubblici locali contenuti nella presente che costituiscano per esse vincolo ai sensi del Titolo V della Costituzione».

1.2000/51

MAFFIOLI

All'emendamento 1.2000, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

        «12-bis. All'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: ''con esclusione dei servizi pubblici locali'', sono inserite le seguenti: ''e delle società quotate e loro partecipate''».

1.2000/11

MOLINARI, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI

All'emendamento 1.2000, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

        «12-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le parti che rientrano nelle attribuzioni previste dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione, fatto salvo il recepimento dei princìpi generali».

1.2000/105

TONINI, MOLINARI, THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, PINZGER

All'emendamento 1.2000, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

        «12-bis. Le regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai princìpi contenuti nella presente legge secondo le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.».

1.2000/103

POLLEDRI, CALDEROLI, FRANCO PAOLO

All'emendamento 1.2000, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Incentivazioni per il servizio smaltimento rifiuti)

        1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2012, ai soggetti gestori di impianti di termoventilazione, già operativi, siti in ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali la percentuale di raccolta differenziata superi il 30 per cento, e anche ai fini dell'ampliamento degli impianti medesimi, sono concessi i finanziamenti e gli interventi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, come previsti dal secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

1.2000

Il Governo

Sostituire gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 con il seguente:

«Art. 1.

(Affidamento dei servizi pubblici locali)

 

1. L'erogazione dei servizi pubblici che hanno per oggetto produzione di beni ed attività a favore della collettività locale per realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile avviene con conferimento della gestione del servizio:

            a) a società di capitali individuate mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e di servizi pubblici;

            b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, nella quale il socio privato detenga una quota non inferiore al 30%, a condizione che quest'ultimo sia scelto mediante procedure ad evidenza pubblica, nelle quali siano già stabilite le condizioni, le modalità e la durata della gestione del servizio, che sia vietata la proroga o la rinnovazione dell'affidamento alla sua scadenza e che siano previste le modalità di liquidazione del socio, al momento della scadenza dell'affidamento del servizio.

            2. In deroga alle modalità ordinarie di affidamento indicate al comma 1, la gestione del servizio può essere assegnata a società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione in house e, in particolare, nei confronti delle quali l'ente proprietario eserciti un controllo analogo a quello che esercita nei confronti dei propri uffici, nelle sole situazioni che, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non consentono un efficace ed utile ricorso al mercato. In tale caso l'ente locale deve dare adeguata pubblicità alla relativa determinazione, motivandola in base ad un'analisi di mercato e ad una valutazione comparativa con l'offerta privata, e trasmettere una relazione, contenente gli esiti delle predette verifiche, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, che esprimono il loro parere nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Alle società in house si applicano le procedure di selezione pubblica del personale e quelle ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi.

            3. Resta ferma la possibilità per gli enti locali di gestire i servizi in economia, anche mediante le aziende speciali, ivi comprese quelle costituite in forma consortile, che operano secondo le modalità ed i limiti indicati all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla presente legge.

            4. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 8, i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, con esclusione dei servizi idrici di cui al Titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate anche in forma indiretta, né partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente si applica anche ai soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi. Ai fini dell'applicazione del presente comma e del successivo comma 9, si considerano affidamenti diretti anche quelli disposti in favore di società miste in difformità dalle prescrizioni di cui al comma 1, lettera b). I divieti di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2008.

            5. Ferma restandone la proprietà pubblica, le reti, gli impianti e gli altri beni destinati all'esercizio dei servizi pubblici sono vincolati all'uso pubblico e ne deve essere garantita la disponibilità al fine dell'affidamento della gestione.

            6. Nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore, gli enti locali definiscono le caratteristiche del servizio, quanto alla qualità, alla sicurezza, alle condizioni di prestazione ed economiche, allo sviluppo e potenziamento, e definiscono le modalità di vigilanza e controllo della gestione.

            Nell'affidamento del servizio, le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono preferenza, mediante l'inserimento di apposite clausole nei bandi e nei capitolati di gara, alle imprese che assicurano il mantenimento dei livelli occupazionali relativi alla gestione precedente e l'adozione di specifiche misure di rispetto dell'ambiente e di tutela dei lavoratori. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore.

            7. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono disciplinati da un contratto di servizio, allegato al capitolato di gara e stipulato al momento dell'affidamento, nel quale sono obbligatoriamente stabiliti, oltre gli elementi di cui al comma 5, il periodo di validità, il programma di esercizio e la dimensione di offerta dei servizi, i livelli minimi qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare e gli obiettivi di miglioramento, i profili economici del rapporto contrattuale, gli standard qualitativi e quantitativi minimi del servizio, definiti in termini di livelli specifici e livelli generali, i meccanismi di rendicontazione analitica e di controllo degli standard qualitativi dei servizi e dell'osservanza degli obblighi assunti dal gestore, nonché, nei casi di grave violazione di questi ultimi, il potere dell'ente locale di risolvere il contratto e le modalità di incentivazione e di penalizzazione del gestore finalizzate al miglioramento dell'efficienza e della qualità del servizio.

            8. All'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti i seguenti commi: "9. La contabilità dell'azienda speciale, i rapporti di lavoro dalla stessa instaurati e la sua attività contrattuale sono soggetti alla disciplina di diritto pubblico applicabile all'ente di riferimento, anche ai fini del consolidamento dei dati del suo bilancio con quelli del bilancio dell'ente locale. 10. L'azienda speciale può operare esclusivamente in favore dell'ente locale di riferimento, non può ricevere affidamenti al di fuori del relativo territorio e non può costituire società di capitali o acquisire partecipazioni in esse.".

            9. Gli affidamenti diretti di servizi pubblici locali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge cessano alla scadenza contrattuale o di legge, con esclusione di ogni proroga o rinnovo. A decorrere dal 1° gennaio 2011 gli organismi affidatari diretti dei servizi pubblici locali, ivi compresi le società in house e le aziende speciali, sono soggetti al patto di stabilità interno.

            10. Le disposizioni che precedono si applicano a tutti i servizi pubblici, fatta eccezione per il servizio idrico di cui al Titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e per i relativi gestori, e prevalgono sulle disposizioni di settore con esse incompatibili.

            11. Sono abrogati gli articoli 112, 113 e 113-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 35, commi 6, 7, 9, 10, 11 e 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

            12. Ai fini della tutela degli utenti dei servizi pubblici locali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 101 della legge finanziaria 2008.».