Legislatura 15ª - 3ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 91 del 05/12/2007

Il relatore TONINI (Aut) riferisce sull’attività del Comitato ristretto, costituito lo scorso giugno e che ha tenuto circa 30 riunioni, alla luce dei cui risultati ha ritenuto di presentare alla Commissione un testo unificato per i disegni di legge in titolo (pubblicato in allegato al resoconto della presente seduta), che propone di assumere quale base per il seguito dell’esame. Riscontrando come sia emerso un generale consenso su ampia parte del suddetto testo, rileva tuttavia che sullo stesso  risultano in atto permanere delle riserve da parte di taluni componenti del Comitato ristretto con riferimento all’istituzione di un’Agenzia per la cooperazione e ad altri punti. Dopo aver osservato che il citato Comitato ristretto ha già concluso da alcune settimane i lavori e che il testo unificato non è stato presentato prima alla Commissione solamente per un atto di cortesia istituzionale nei confronti del Governo, il cui rappresentate non è potuto infatti intervenire per via di concomitanti impegni internazionali, dà atto a tutti i componenti del Comitato ristretto dell’apporto fattivo e collaborativo arrecato.

Passando all’illustrazione del testo unificato rileva come nel Capo I si sia cercato di delineare i principi fondamentali e le finalità della cooperazione allo sviluppo, tenendo conto dell’evoluzione che si è verificata nell’ambito dell’ordinamento e delle relazioni internazionali successivamente all’adozione della legge n. 49 del 1987, che attualmente disciplina la materia, sancendo, da un lato, il carattere solidaristico della cooperazione, volta alla costruzione di relazioni fondate sui principi di indipendenza e di partenariato e, dall’altro, che essa costituisce parte integrante della politica estera.

Il Capo II delinea l’indirizzo, il governo e il controllo della cooperazione precisando che la responsabilità politica aspetta al Ministro degli affari esteri prevedendo, all’articolo 3, l’elaborazione di un documento triennale di programmazione e di indirizzo, aggiornato annualmente, approvato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli affari esteri attraverso un procedimento che prevede il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari, della Conferenza unificata Stato - Regioni ed Enti locali e della Consulta per la cooperazione allo sviluppo di cui all’articolo 16, rappresentativa dei soggetti della società civile. Il Capo II reca inoltre disposizioni volte ad assicurare un migliore raccordo fra il Ministero degli affari esteri ed il Ministero delle finanze, la cui necessità è stata sovente riscontrata dalla Commissione, formalizza l’istituzione di un Vice Ministro competente ad hoc nonché di un fondo unico cui dovrebbero confluire tutte le risorse destinate attualmente ad iniziative di cooperazione, salvo quelle di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché di un Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), che costituisce la principale differenza rispetto all’impianto del disegno di legge di iniziativa governativa.

Il Capo III definisce gli ambiti di applicazione con riferimento ai contributi multilaterali, alle relazioni bilaterali, alle iniziative di carattere multibilaterale, all’emergenza umanitaria e alla più complessa questione della cooperazione decentrata e del coordinamento, in tale materia, tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali.

Evidenzia quindi come il Capo IV, relativo all’istituzione dell’Agenzia per la cooperazione e la solidarietà internazionale, costituisca la parte più controversa del testo in esame in quanto proprio sul ruolo e sulla fisionomia della istituenda Agenzia sono emerse delle opinioni divergenti. Al riguardo precisa che l’articolo 14 si basa sull’impianto di massima del disegno di legge di iniziativa governativa da cui si differenzia, tuttavia, in quanto viene accentuato il carattere esecutivo dell’Agenzia stessa snellendone la struttura (imperniata sulla figura del direttore e sopprimendo organi collegiali previsti dal disegno di legge n. 1537 come il Comitato direttivo) e vengono rimossi quegli elementi che ne avrebbero potuto configurare un ruolo politico, che spetta invece al Ministro e al CICS.

Dopo aver rilevato che i Capi V e VI sono rispettivamente dedicata alla partecipazione della società civile e alle norme transitorie e finali conclude sottolineando come un altro elemento che caratterizza il testo proposto rispetto al disegno di legge-delega presentata dal Governo è che il conferimento della delega, nel testo unificato, viene circoscritto alla disciplina della istituenda Agenzia di cui all’articolo 14 e del servizio civile del volontariato internazionale di cui all’articolo 16, restando gli altri profili regolati da norme di legge ordinaria.

Propone infine di riprendere l’indagine conoscitiva sulla politica della cooperazione allo sviluppo e sulle prospettive di riforma della relativa disciplina, sospesa dalla Commissione lo scorso 15 marzo, al fine di ascoltare i soggetti previsti nel relativo programma. In relazione all’esigenza del Governo, rappresentata dal presidente Dini, di delineare le fasi successive dell’iter del provvedimento in titolo, rileva quindi che, dopo lo svolgimento delle audizioni previste nell’ambito della citata indagine conoscitiva – che dovrebbero essere incentrate sulla valutazione dell’articolato testé illustrato – la Commissione potrebbe procedere celermente alla fase emendativa, subito dopo la pausa natalizia delle attività parlamentari, per licenziare il provvedimento per l’Assemblea nelle prime settimane di lavoro del prossimo anno.