Legislatura 15ª - 3ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 91 del 05/12/2007
Azioni disponibili
AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)
MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 2007
91ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono il vice ministro degli affari esteri Danieli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Tononi.
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE REFERENTE
(1855) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, con allegati, protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 2006, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)
Il relatore ANTONIONE (FI) riferisce sul provvedimentoin titolo rilevando come esso assuma un rilievo politico particolare, dovuto sia al suo contenuto e al valore che riveste nel contesto albanese ogni passo in direzione dell'Europa, sia allo specifico interesse italiano a sviluppare relazioni sempre più solide con l'Albania. Le motivazioni di tale interesse, oltre alla vicinanza geografica, ai legami storici e culturali e alle stesse opportunità economiche, riguardano anche il ruolo complessivo dell'Albania nell'intera area balcanica, nonché il grande sforzo richiesto oggi dalla lotta alla criminalità e ai traffici transfrontalieri illegali, di cui solo un'azione coordinata delle autorità dei due paesi può assicurare il successo.
L'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Albania, dall'altra, oggetto del disegno di legge di ratifica in esame, è finalizzato quindi ad integrare l'Albania nel contesto politico ed economico europeo, anche nella prospettiva di una futura candidatura all'ingresso nell'Unione europea. L'Accordo è parte del processo di stabilizzazione e di associazione (PSA), previsto dalla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 26 maggio 1999. Il PSA prevede, oltre all'elaborazione di accordi di stabilizzazione e di associazione (ASA), lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali con la regione e al suo interno, lo sviluppo degli aiuti economici e finanziari già disponibili, l'aiuto al processo di democratizzazione, alla società civile, all'istruzione e allo sviluppo istituzionale, la cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni, lo sviluppo del dialogo politico. In tale quadro, la Commissione europea segue costantemente l'evoluzione della situazione nei paesi dei Balcani occidentali; dalla più recente relazione si ricava che - per quanto ulteriori progressi siano necessari (soprattutto per quanto attiene al miglioramento della capacità amministrativa, alla tutela dei diritti umani, alla riforma giudiziaria, alla lotta alla corruzione e al crimine organizzato e alla libertà dei media) - tuttavia, sul piano politico complessivo la situazione presenta dei miglioramenti e dei progressi concreti possono essere registrati in diverse aree chiave. Secondo la Commissione europea le autorità albanesi hanno dimostrato determinazione nella lotta alla corruzione; hanno adottato un piano per rispettare gli obblighi derivanti dal partenariato europeo e dall'ASA; hanno continuato a contribuire alla stabilità della regione. Anche per quanto attiene ai criteri economici, la Commissione ha segnalato che l'Albania ha fatto progressi in direzione di un'economia di mercato funzionante e ha mantenuto stabilità macroeconomica, forte crescita e bassa inflazione, mentre si registrano progressi anche nel consolidamento fiscale. Su quest'ultimo punto c'è comunque da rilevare che il processo volto a rendere l'amministrazione fiscale completamente autonoma dalla politica non è ancora completato, mentre la sua importanza ai fini di un effettivo processo di democratizzazione e di adeguamento agli standard europei è centrale. Anche sotto il profilo economico la situazione del Paese non è ancora pienamente soddisfacente: le esportazioni rimangono deboli; l'ambiente deve essere reso più favorevole agli affari, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture. Per quanto riguarda l'applicazione degli standard europei, l'Albania ha compiuto progressi nell'adozione di nuova legislazione e nella creazione di nuove istituzioni, in particolare in materia di dogane, concorrenza, standardizzazioni e statistiche. Ulteriori riforme sono tuttavia necessarie, tra l'altro, in materia di appalti pubblici, diritti di proprietà intellettuale, società dell'informazione e media, controlli veterinari e fitosanitari. Infine, riguardo alla presente situazione interna, è possibile guardare con ottimismo alla più recente evoluzione: l'elezione del Presidente della Repubblica, lo scorso luglio, ha consentito al Governo albanese di evitare la crisi e le elezioni anticipate, che probabilmente non sarebbero state di aiuto ai fini della stabilizzazione e della ripresa economica.
Per quanto concerne il testo in esame, ai sensi del Titolo I, gli obiettivi dell'Accordo, delineati nell'articolo 1 dello stesso, sono quelli di favorire il dialogo per consentire lo sviluppo delle relazioni politiche tra le Parti, sostenere l'Albania nella direzione di sviluppare la cooperazione economica e internazionale, instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità e l'Albania, promuovere la cooperazione regionale. I principi generali concordati tra le Parti per l'attuazione dell'ASA sono: il rispetto dei princìpi democratici e dei diritti umani; il rispetto dei principi del diritto internazionale e dello Stato di diritto; il rispetto dei principi dell'economia di mercato e di quelli relativi alla promozione della pace e della stabilità a livello internazionale e regionale; lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, queste ultime da perseguire mediante progetti di comune interesse soprattutto nel campo della lotta al crimine organizzato, alla corruzione, al riciclaggio di denaro, all'immigrazione clandestina, ai traffici illegali di persone e di stupefacenti. L'articolo 5, in particolare, contiene lo specifico impegno delle Parti a condurre un'efficace azione di contrasto al terrorismo, in particolare con il rispetto degli obblighi internazionali in materia. È previsto un periodo transitorio della durata massima di dieci anni - suddiviso in due fasi - per la realizzazione dell'Associazione, durante il quale verranno applicate gradualmente le disposizioni dell'ASA; le due fasi hanno lo scopo di consentire, dopo i primi cinque anni, una valutazione periodica sull'applicazione dell'Accordo da parte del consiglio di stabilizzazione e di associazione, istituito dall'articolo 116 dell'Accordo stesso.
Il titolo II riguarda lo sviluppo del dialogo politico a livello bilaterale, multilaterale e regionale. Il dialogo politico bilaterale è mirato a facilitare la progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, e a favorire la comunanza di vedute sulla sicurezza e la stabilità in Europa. L'articolo 8 prevede la collaborazione delle Parti nella lotta contro la proliferazione di armi di distruzione di massa, nonché nel controllo efficace delle operazioni di import/export e di transito delle tecnologie suscettibili di utilizzazione a fini bellici o terroristici (dual use). Il dialogo bilaterale si svolge, a livello ministeriale, all'interno del Consiglio di stabilizzazione e associazione (CSA). Su richiesta delle Parti il dialogo politico, sia bilaterale che multilaterale, può avvenire anche a livello di alti funzionari. È inoltre previsto che il dialogo politico si possa svolgere a livello parlamentare, attraverso un apposito Comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione. La durata dell'Accordo è illimitata, salva la facoltà delle Parti di denunciarlo, con effetto sei mesi dopo la notifica. L'entrata in vigore dell'Accordo in esame determinerà la decadenza dell'Accordo tra la Comunità europea e l'Albania del 1992 sugli scambi e la cooperazione economica.
Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli rispettivamente concernenti l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo, l’ordine di esecuzione, la copertura finanziaria (per un onere valutato nell'ordine di 6.970 euro annui a decorrere dal 2007) e l’entrata in vigore dello stesso.
In conclusione, ritiene possibile guardare con fiducia al processo di avvicinamento e integrazione europea dell'Albania, che è la vera finalità dell'accordo di stabilizzazione ed associazione, senza sottovalutare le difficoltà e nell'auspicio che l'incoraggiamento, che l'Italia intende trasmettere all'Albania, anche attraverso la celere ratifica parlamentare, si inserisca in un processo interno di consolidamento dell'evoluzione democratica. Propone, pertanto, di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.
Il senatore COSSUTTA (IU-Verdi-Com), nel ringraziare il relatore per l'ampia esposizione, si riserva di svolgere più articolate considerazioni circa la questione inerente al rapporto dell'Albania con la Serbia in occasione della preannunciata procedura informativa del Governo che si svolgerà il prossimo martedì 11 dicembre sulla questione relativa allo status finale del Kosovo.
Il senatore FRUSCIO (LNP), nell'esprimere il proprio favore in merito al provvedimento in titolo, si sofferma sui sicuri vantaggi che ne potrebbero derivare all'Italia in termini di sicurezza, laddove siano avviate politiche orientate al rispetto dei principi democratici e delle norme del diritto internazionale, nonché di progressiva crescita economica, grazie anche alle efficaci riforme in materia fiscale ivi in corso di attuazione.
Il relatore ANTONIONE (FI), replicando ai senatori intervenuti nel dibattito, caldeggia la conclusione positiva dell'iter parlamentare in tempi brevi, quale importante segnale politico da parte dell'Italia che per lo Stato albanese ha sempre rappresentato un chiaro punto di riferimento.
Per quanto riguarda la questione kosovara, infine, fa presente che l'Albania è in grado di giocare un ruolo di assoluto rilievo per un'area cruciale quale quella dei Balcani occidentali. In particolare, nel corso dell'incontro di ieri dell’Ufficio di Presidenza della Commissione integrato dai rappresentanti dei Gruppi con il ministro degli esteri albanese Alzim Basha, è emerso un atteggiamento di estrema prudenza, posta l’esigenza, da questi rappresentata, che un'eventuale dichiarazione di indipendenza del Kosovo si inscriva in un processo che coinvolga l'Unione europea e gli Stati Uniti, piuttosto che essere esclusivamente frutto di un atto unilaterale.
Il presidente DINI, dopo aver evidenziato come l'Accordo in esame costituisca un utile quadro di riferimento per il progressivo avvicinamento dell'Albania all'Unione europea, fa presente che, nell'ambito dell'incontro di ieri, è stata sottolineata l'importanza dei risultati economici raggiunti grazie ad un forte processo di sviluppo. In questo quadro la crescita economica albanese è funzionale a favorire il processo di transizione verso un'economia di mercato nonché a consolidare le istituzioni democratiche attraverso una seria lotta alla corruzione e all'illegalità.
Con riferimento alle considerazioni del senatore Fruscio ricorda che l'introduzione della flat tax ha finora prodotto un rilevante incremento di gettito in Albania.
Dopo aver dato conto dei pareri pervenuti, propone quindi di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione oralmente.
Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta del Presidente.
IN SEDE DELIBERANTE
(1108-B) Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta del 28 novembre scorso.
Il vice ministro DANIELI, in replica alle sollecitazioni emerse nel corso del dibattito, precisa che i fondi aggiuntivi relativi all'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 14, comma 1, consentiranno di procedere ad una più efficace graduazione delle retribuzioni di posizione metropolitane, valorizzando gli incarichi che comportano maggiori oneri e responsabilità e, segnatamente, quelli volti ad assicurare la partecipazione a fondi, banche e organismi internazionali. In particolare, lo stanziamento previsto consentirebbe di procedere all’emanazione di un nuovo atto, sostitutivo del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, necessario per assicurare un aggiornamento delle posizioni ricoperte dai funzionari diplomatici.
Quanto alle forme di tutela sociale del personale a contratto assunto secondo la legge locale, fa presente che, in base al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, gli impiegati beneficiano obbligatoriamente di assegno per il nucleo familiare, astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, tutela previdenziale, assistenza sanitaria, e tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Al riguardo precisa, inoltre, che nei casi in cui la normativa locale non statuisca o statuisca in modo insufficiente, le forme assistenziali sono assicurate con il ricorso ad assicurazioni private.
Anche se non possono eleggere rappresentanti sindacali nelle rappresentanze sindacali unitarie istituite nelle sedi all'estero poiché il loro contratto non è regolato dalla legge italiana, l'Amministrazione dialoga assiduamente con i loro rappresentanti sindacali, sia a livello italiano, sia a livello straniero (come avviene in alcune sedi europee).
Quanto alla richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore Martone circa i caratteri della Corporación Andina de Fomento (CAF), fa rinvio all'ampia illustrazione contenuta in un documento che consegna alla Commissione.
Il senatore MICHELONI (PD-Ulivo), pur non dichiarandosi pregiudizialmente contrario in relazione al provvedimento in titolo, ribadisce l'esigenza - più volte sottolineata – che il Governo avvii un confronto serio con la Commissione in merito all’elaborazione di un disegno organico sulla riforma del sistema diplomatico-consolare, non solo in relazione alle istanze della comunità degli italiani all'estero ma anche con riferimento alle prospettive dell'economia italiana sul piano internazionale. Chiede inoltre chiarimenti in ordine alle iniziative che il Governo intenderà assumere al fine di onorare l'impegno contenuto nell'ordine del giorno G/1817/2/3 a sua firma, presentato nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria in Commissione, che verte sulla medesima materia.
Ribadisce infine l’esigenza di avere dati più analitici circa il quadro complessivo delle tipologie di rapporti con i lavoratori locali a contratto presso le strutture italiane all'estero.
Il senatore POLLASTRI (PD-Ulivo) preannuncia la presentazione di un ordine del giorno concernente l’esigenza di un progetto complessivo di riordino e modernizzazione della rete diplomatico-consolare.
Il senatore ANTONIONE (FI), in relazione alle considerazioni espresse dal senatore Micheloni, nel sottolineare l'importanza di un'interlocuzione politica tra il Governo e il Parlamento, fa presente, tuttavia, che spetta al Governo la responsabilità ultima di adottare le iniziative più opportune in materia di organizzazione degli Uffici, potendo la Commissione esprimere un mero indirizzo politico generale senza poter definire le questioni di dettaglio.
Il sottosegretario TONONI, in relazione alle richieste di chiarimenti emerse nel corso della seduta, rileva che la decurtazione al Fondo africano e del Fondo asiatico di sviluppo – già illustrata dal relatore – è in parte compensata dal fatto che, avvenendo il versamento dell’importo che attiene a più annualità in un’unica tranche, il contributo italiano assume un valore attualizzato ovviamente superiore a quello che assumerebbe il versamento del medesimo importo nominale in più rate annuali.
Rinvia infine alla documentazione messa a disposizione della Commissione per quanto concerne i chiarimenti circa le iniziative adottate dal Governo in merito all'ordine del giorno G200 a firma del senatore Martone, accolto come raccomandazione nel corso dell'esame in prima lettura del disegno di legge n. 1108.
Il vice ministro DANIELI, con riferimento alla questione metodologica posta dal senatore Micheloni, fa presente che il Governo non si è mai finora sottratto agli indirizzi elaborati dalla Commissione, rilevando tuttavia l'impossibilità di poter definire con gli organi parlamentari tutti gli aspetti di dettaglio, sebbene sia intervenuto a numerose procedure informative per offrire chiarimenti al riguardo.
Si dichiara infine disponibile a fornire ulteriori informazioni circa le tipologie contrattuali di lavoro impiegabili presso le sedi diplomatiche e consolari all'estero, che riflettono la normativa locale.
Il presidente DINI avverte che la documentazione prodotta dal vice ministro Danieli e dal sottosegretario Tononi è disponibile alla pubblica consultazione.
Alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a domani, giovedì 6 dicembre, alle ore 15, e di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.
La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito della discussione è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(1790) Deputato SERENI ed altri. - Contributo straordinario in favore dello Staff College delle Nazioni Unite, con sede in Torino, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)
Riprende l’esame sospeso nella seduta del 27 novembre scorso.
Non essendovi altri iscritti a parlare, su proposta del presidente DINI, che dà conto dei pareri trasmessi delle Commissioni consultate, previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore Cossutta a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo chiedendo l’autorizzazione a svolgere la relazione orale.
(1830) Concessione di un contributo finanziario alla Delegazione generale palestinese per il funzionamento della sede in Italia, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)
Riprende l’esame sospeso nella seduta del 21 novembre scorso.
Il senatore MARTONE (RC-SE) riferisce sul disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, il quale prevede la concessione di un contributo finanziario alla Delegazione generale palestinese in Italia per sostenere le spese di funzionamento della relativa sede. Al riguardo ricorda che la Delegazione palestinese opera a Roma dal 1974, inizialmente come Ufficio di informazione e collegamento, godendo poi del riconoscimento diplomatico a partire dal 1999. Già dal 1996 l’Italia finanzia il funzionamento della Delegazione generale palestinese sulla base di tre successivi interventi normativi (legge n. 558 del 1996, legge n. 147 del 2000 e legge n. 145 del 2003). Per il triennio 2007-2009 si è reso necessario rinnovare la concessione del contributo, posta l'esigenza di fondo - nel quadro delle relazioni bilaterali italo-palestinesi - di offrire un sostegno al rafforzamento delle istituzioni dell'Autorità nazionale palestinese (ANP).
In particolare, tale intervento si è reso necessario in quanto funzionale al mantenimento di una sede di rappresentanza dell'ANP in Italia, non potendo l'Autorità medesima provvedere al funzionamento delle sedi all'estero con le sue proprie finanze. Quanto alle ragioni di fondo, nella relazione si afferma altresì che tale contributo si colloca nel solco della politica estera italiana volta al sostegno dei territori palestinesi, soprattutto in considerazione della delicata fase del conflitto in Medio Oriente e della crisi economica che investe l'ANP, nonché con riguardo alla preoccupante situazione a Gaza. In questo quadro la comunità internazionale, in ragione dell’adesione manifestata al processo di pace e di convivenza con Israele, conviene sulla necessità di sostenere il presidente Abu Mazen e di rafforzare l’apparato statale che questi tenta di riformare. Ricorda infatti che le Delegazioni palestinesi dipendono direttamente dal Presidente dell'Autorità e possono rappresentare un canale di dialogo politico diretto al riguardo.
Segnala, inoltre, che alla Camera si è svolto un ampio dibattito in cui, nel sottolineare l'esigenza di accompagnare il sostegno alla rappresentanza diplomatica palestinese con la promozione di fattive iniziative in favore della popolazione palestinese attraverso misure di carattere umanitario, è emersa una sostanziale condivisione in ordine al peculiare ruolo politico svolto dalla Delegazione palestinese, quale interlocutore diretto a fronte della crisi mediorientale. L'esame si è quindi concluso registrando una larga convergenza tra le posizioni espresse dai Gruppi parlamentari.
Nel merito, il contributo viene mantenuto inalterato rispetto al precedente triennio 2002-2004 ed è pari a 309.875 euro l'anno, a valere dei fondi disponibili nell'accantonamento della Tabella A della legge finanziaria relativo al Ministero degli affari esteri.
Si sofferma, quindi, sugli esiti del recente vertice di Annapolis, rilevando come, da un lato, sia emersa la volontà di concludere un trattato di pace mentre, per altro verso, numerosi siano ancora gli ostacoli che si frappongono verso la definizione dello status palestinese, posto che da parte israeliana non traspare alcuna disponibilità volta a porre fine al blocco dei finanziamenti internazionali. Al riguardo esprime, inoltre, forti perplessità circa l'assunzione da parte degli Stati Uniti di un ruolo di arbitro nell'ambito della costruzione del processo di pace, esprimendo infine un giudizio negativo sulla scarsa attenzione dedicata, nell'ambito del citato vertice, alla soluzione della questione di Gaza. In proposito sottolinea l'importanza della posizione assunta dal Governo italiano volta a non isolare il partito di Hamas ma a considerarlo un necessario interlocutore politico ai fini del rilancio della Road Map.
Auspica infine che il Governo riferisca in Commissione circa le iniziative che intenderà assumere in considerazione degli esiti del vertice di Annapolis.
Quanto al disegno di legge in esame, prosegue infine precisando che esso riprende l'iniziativa legislativa avviata presso il Senato nell'ultima parte della scorsa legislatura, il cui esame si era concluso favorevolmente in Commissione.
Alla luce delle suddette considerazioni propone di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1830 in esame.
Il senatore FRUSCIO (LNP) chiede chiarimenti circa le finalità complessive del disegno di legge in esame.
Il senatore MANTICA (AN) interviene brevemente per sottolineare l'importanza del provvedimento, volto a garantire il funzionale mantenimento della rappresentanza palestinese in Italia.
Il senatore Furio COLOMBO (PD-Ulivo), dopo aver sollecitato chiarimenti in merito alla natura e alle finalità del contributo finanziario del disegno di legge in esame, si associa alla richiesta del senatore Martone circa l'esigenza di un'audizione del Governo sulle risultanze del vertice di Annapolis.
Il vice ministro DANIELI prende atto della richiesta di una procedura informativa sugli esiti del vertice di Annapolis, preannunciando la disponibilità del Governo a svolgere comunicazioni al riguardo.
Il presidente DINI esprime rammarico per il mancato raggiungimento, nel corso del vertice di Annapolis, di risultati concreti per la definizione del processo di pace, tenuto conto delle recenti dichiarazioni rese dalle autorità israeliane in merito all'esigenza di tempi più lunghi per la conclusione di un accordo, nonché in relazione alla ripresa dell'attività di costruzione di insediamenti nella parte orientale di Gerusalemme.
In relazione ai quesiti emersi nel corso del dibattito, fa presente che nell’ambito della preannunciata procedura informativa – in relazione alla quale il vice ministro Danieli ha preliminarmente rappresentato la disponibilità del Governo – potranno essere svolti tutti gli approfondimenti inerenti alla situazione in Medio Oriente e rileva come appartenga ad un’antica consuetudine la concessione di un contributo da parte dell’Italia per la Delegazione palestinese.
Nessuno chiedendo di intervenire, essendo pervenuti i pareri delle Commissioni consultate, propone infine di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in titolo, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.
Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta del Presidente.
(83) MALABARBA. - Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo
(517) MANTICA ed altri. - Riforma della disciplina dell' attività di cooperazione allo sviluppo dell'Italia
(1260) PIANETTA ed altri. - Riforma della cooperazione allo sviluppo
(1398) MARTONE ed altri. - Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale
(1537) Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo
(1599) TONINI ed altri. - Nuove disposizioni in materia di cooperazione e solidarietà internazionale
(1641) BACCINI. - Misure in favore della regolamentazione del mercato globale e di sostegno alla crescita economica dei Paesi in via di sviluppo
- e petizione n. 508 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto sospeso nella seduta del 17 luglio scorso.
Il presidente DINI ricorda che nella seduta della Commissione di ieri sono emersi forti rilievi, unanimemente condivisi, sull’inopportunità della presentazione alla Camera, da parte del Governo, dell’emendamento 31.02 al disegno di legge finanziaria del 2008 (Atto Camera n. 3256), volto a istituire l’Agenzia per la cooperazione allo sviluppo. E’ stato infatti osservato che tale iniziativa vanifica il lavoro fin qui svolto dalla Commissione in relazione all’esame dei disegni di legge in titolo, in ordine ai quali è stato costituito un Comitato ristretto coordinato dal relatore Tonini che ha operato con grande laboriosità per delineare un testo unificato che appare idoneo a superare i limiti degli altri provvedimenti, ivi incluso quello di iniziativa governativa (Atto Senato n. 1537).
Al riguardo, dopo aver espresso vivissimo apprezzamento per lo spirito costruttivo dimostrato dai senatori, di maggioranza e di opposizione, che hanno partecipato all’attività del suddetto Comitato ristretto, comunica che il Ministro degli affari esteri, informato del dibattito svoltosi in Commissione, ha dichiarato la disponibilità del Governo a ritirare il suddetto emendamento sottolineando tuttavia l’esigenza che si possa accelerare l’iter dei disegni di legge in titolo, il cui testo unificato, alla luce del proficuo lavoro svolto dal citato Comitato ristretto, dopo la necessaria fase emendativa in Commissione, potrebbe essere licenziato dalla stessa in Assemblea entro la fine del prossimo mese di gennaio ovvero con i primi giorni di febbraio.
Invita pertanto il relatore Tonini a riferire sui risultati dell’attività del Comitato ristretto e ad illustrare il testo unificato elaborato a seguito della cospicua attività istruttoria ivi svolta.
Il relatore TONINI (Aut) riferisce sull’attività del Comitato ristretto, costituito lo scorso giugno e che ha tenuto circa 30 riunioni, alla luce dei cui risultati ha ritenuto di presentare alla Commissione un testo unificato per i disegni di legge in titolo (pubblicato in allegato al resoconto della presente seduta), che propone di assumere quale base per il seguito dell’esame. Riscontrando come sia emerso un generale consenso su ampia parte del suddetto testo, rileva tuttavia che sullo stesso risultano in atto permanere delle riserve da parte di taluni componenti del Comitato ristretto con riferimento all’istituzione di un’Agenzia per la cooperazione e ad altri punti. Dopo aver osservato che il citato Comitato ristretto ha già concluso da alcune settimane i lavori e che il testo unificato non è stato presentato prima alla Commissione solamente per un atto di cortesia istituzionale nei confronti del Governo, il cui rappresentate non è potuto infatti intervenire per via di concomitanti impegni internazionali, dà atto a tutti i componenti del Comitato ristretto dell’apporto fattivo e collaborativo arrecato.
Passando all’illustrazione del testo unificato rileva come nel Capo I si sia cercato di delineare i principi fondamentali e le finalità della cooperazione allo sviluppo, tenendo conto dell’evoluzione che si è verificata nell’ambito dell’ordinamento e delle relazioni internazionali successivamente all’adozione della legge n. 49 del 1987, che attualmente disciplina la materia, sancendo, da un lato, il carattere solidaristico della cooperazione, volta alla costruzione di relazioni fondate sui principi di indipendenza e di partenariato e, dall’altro, che essa costituisce parte integrante della politica estera.
Il Capo II delinea l’indirizzo, il governo e il controllo della cooperazione precisando che la responsabilità politica aspetta al Ministro degli affari esteri prevedendo, all’articolo 3, l’elaborazione di un documento triennale di programmazione e di indirizzo, aggiornato annualmente, approvato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli affari esteri attraverso un procedimento che prevede il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari, della Conferenza unificata Stato - Regioni ed Enti locali e della Consulta per la cooperazione allo sviluppo di cui all’articolo 16, rappresentativa dei soggetti della società civile. Il Capo II reca inoltre disposizioni volte ad assicurare un migliore raccordo fra il Ministero degli affari esteri ed il Ministero delle finanze, la cui necessità è stata sovente riscontrata dalla Commissione, formalizza l’istituzione di un Vice Ministro competente ad hoc nonché di un fondo unico cui dovrebbero confluire tutte le risorse destinate attualmente ad iniziative di cooperazione, salvo quelle di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché di un Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), che costituisce la principale differenza rispetto all’impianto del disegno di legge di iniziativa governativa.
Il Capo III definisce gli ambiti di applicazione con riferimento ai contributi multilaterali, alle relazioni bilaterali, alle iniziative di carattere multibilaterale, all’emergenza umanitaria e alla più complessa questione della cooperazione decentrata e del coordinamento, in tale materia, tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali.
Evidenzia quindi come il Capo IV, relativo all’istituzione dell’Agenzia per la cooperazione e la solidarietà internazionale, costituisca la parte più controversa del testo in esame in quanto proprio sul ruolo e sulla fisionomia della istituenda Agenzia sono emerse delle opinioni divergenti. Al riguardo precisa che l’articolo 14 si basa sull’impianto di massima del disegno di legge di iniziativa governativa da cui si differenzia, tuttavia, in quanto viene accentuato il carattere esecutivo dell’Agenzia stessa snellendone la struttura (imperniata sulla figura del direttore e sopprimendo organi collegiali previsti dal disegno di legge n. 1537 come il Comitato direttivo) e vengono rimossi quegli elementi che ne avrebbero potuto configurare un ruolo politico, che spetta invece al Ministro e al CICS.
Dopo aver rilevato che i Capi V e VI sono rispettivamente dedicata alla partecipazione della società civile e alle norme transitorie e finali conclude sottolineando come un altro elemento che caratterizza il testo proposto rispetto al disegno di legge-delega presentata dal Governo è che il conferimento della delega, nel testo unificato, viene circoscritto alla disciplina della istituenda Agenzia di cui all’articolo 14 e del servizio civile del volontariato internazionale di cui all’articolo 16, restando gli altri profili regolati da norme di legge ordinaria.
Propone infine di riprendere l’indagine conoscitiva sulla politica della cooperazione allo sviluppo e sulle prospettive di riforma della relativa disciplina, sospesa dalla Commissione lo scorso 15 marzo, al fine di ascoltare i soggetti previsti nel relativo programma. In relazione all’esigenza del Governo, rappresentata dal presidente Dini, di delineare le fasi successive dell’iter del provvedimento in titolo, rileva quindi che, dopo lo svolgimento delle audizioni previste nell’ambito della citata indagine conoscitiva – che dovrebbero essere incentrate sulla valutazione dell’articolato testé illustrato – la Commissione potrebbe procedere celermente alla fase emendativa, subito dopo la pausa natalizia delle attività parlamentari, per licenziare il provvedimento per l’Assemblea nelle prime settimane di lavoro del prossimo anno.
Il senatore MANTICA (AN) prende atto delle comunicazioni del Presidente sulla disponibilità del Governo a ritirare l’emendamento n. 31.02 presentato alla Camera dei deputati sul disegno di legge n. 3256 (Legge finanziaria 2008), relativo all’istituzione dell’Agenzia per la cooperazione, che peraltro in atto non risulta ancora ritirato.
Dopo aver precisato che la disponibilità ad accettare come testo base l’articolato appena illustrato dal relatore non implica, come da questi correttamente rilevato, un consenso preliminare sulle norme ivi indicate, si sofferma sui punti nodali su cui si è incentrato il lavoro del citato Comitato ristretto. In proposito evidenzia, in primo luogo, l’ampio consenso emerso sull’esigenza che la direzione politica della cooperazione allo sviluppo resti riferita al Ministero degli affari esteri quale componente della politica estera dell’Italia.
In secondo luogo rileva come il citato Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo sia suscettibile di offrire la soluzione in ordine alla controversia sul ruolo da attribuire all’istituenda Agenzia. Il CICS, infatti, dovrebbe costituire il luogo delle decisioni politiche, divenendo più chiaramente l’Agenzia un organismo esecutivo. Non appare infatti ammissibile che a questa possano essere demandate funzioni di natura prettamente politica quali l’interlocuzione con i governi dei paesi beneficiari di operazioni come la concessione di contributi al bilancio o di crediti agevolati.
Riscontra inoltre fra le questioni meritevoli di particolare approfondimento, in quanto presentano profili ancora controversi, il tema del raccordo con le Regioni – su cui condivide con il relatore l’obiettivo di un maggior coordinamento con lo Stato ma non ritiene realistico che si possa applicare efficacemente il complesso meccanismo di coordinamento dianzi delineato – e quello della collocazione dell’istituendo fondo unico. Posto che sarebbe auspicabile veder convergere nel fondo unico per la cooperazione indicato dal relatore anche le risorse attualmente gestite dal Ministero dell’economia e delle finanze, rileva come costituisca un dilemma l’attribuzione della relativa gestione: il suo affidamento al Ministero degli affari esteri potrebbe infatti essere percepito come un improprio assorbimento da parte di tale Dicastero di risorse che attualmente sono attribuite ad altri ministeri per la gestione di iniziative di cooperazione di loro competenza; per altro verso, la sua collocazione nell’ambito dell’Agenzia accentuerebbe il ruolo politico di quest’ultima. Una terza soluzione di mediazione potrebbe essere allora l’affidamento del citato fondo unico alla gestione da parte del CICS, che assicurerebbe la necessaria collegialità nella sua direzione. Al riguardo invita il relatore ad approfondire la fattibilità normativa amministrativa e contabile di tale opzione.
In conclusione rileva come il testo unificato presentato dal relatore non raccolga il consenso della sua parte politica, in quanto l’impianto resta eccessivamente vicino al disegno di legge n. 1537 di iniziativa governativa, ma possa costituire una base di discussione in relazione alla quale si riserva di verificare, nella fase emendativa, le possibili convergenze.
Il senatore Furio COLOMBO (PD-Ulivo) riscontra l’esigenza di apportare degli interventi di coordinamento al testo proposto dal relatore.
Su proposta del presidente DINI, che rileva come la fase emendativa offrirà l’occasione per affinare ulteriormente il già pregevole articolato illustrato dal senatore Tonini, la Commissione, infine, conviene di adottare come testo base per il prosieguo dell’esame dei disegni di legge in titolo il testo unificato dianzi proposto dal relatore e di rinviare il seguito dell’esame.
(Doc. XXII, n. 14) BULGARELLI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta del 13 giugno scorso.
Il presidente DINI, stante l’imminente avvio dei lavori dell’Assemblea, propone di rinviare ad altra seduta la ripresa dell’esame del documento in titolo per consentire al relatore Polito di svolgere la replica con riferimento della discussione generale che si è svolta nelle precedenti sedute.
Il relatore POLITO (PD-Ulivo) conviene con la proposta del Presidente sottolineando tuttavia l’esigenza di riprendere l’iter del documento in titolo quanto più sollecitamente possibile.
Il senatore MICHELONI (PD-Ulivo) chiede di fissare un termine per la presentazione dei possibili emendamenti relativi al documento in esame.
Il presidente DINI segnala che il documento in titolo resta fra gli argomenti prioritari iscritti all’ordine del giorno e propone di valutare l’opportunità di fissare il termine per gli emendamenti in occasione della ripresa del relativo esame, che avrà luogo nella prima occasione utile.
La Commissione conviene con la proposta del Presidente e il seguito dell’esame è infine rinviato.
La seduta termina alle ore 16,30.
TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 83, 517, 1260, 1398, 1537, 1599 E 1641
Il Relatore
Riforma della disciplina sulla Cooperazione allo sviluppo
Capo I
PRINCIPI FONDAMENTALI E FINALITÀ
Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1. La cooperazione allo sviluppo contribuisce, come parte integrante della politica estera dell'Italia, alla promozione della pace, della giustizia e della solidarietà tra i popoli, attraverso la costruzione di relazioni fondate sui principi di interdipendenza e partenariato.
2. La cooperazione allo sviluppo, ispirandosi ai principi universali in materia di diritti umani fondamentali, ai trattati, alle convenzioni e agli indirizzi delle Nazioni Unite e alla normativa dell'Unione europea persegue la lotta alla povertà e il miglioramento delle condizioni economiche, sociali, di lavoro, di salute e di vita delle popolazioni dei Paesi partner, attraverso politiche di: riconciliazione e risoluzione politica dei conflitti; cancellazione del debito e accesso equo ai mercati internazionali; rafforzamento della capacità di generare risorse proprie per lo sviluppo; promozione e protezione dei diritti umani e del lavoro, del ruolo delle donne e della partecipazione civile e democratica; tutela dell'ambiente, dei beni comuni e della diversità culturale.
3. Al fine di favorire la crescita dei sistemi produttivi locali, nelle attività di cooperazione allo sviluppo è privilegiato, compatibilmente con la normativa comunitaria, l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi.
4. La cooperazione allo sviluppo anche mediante il coinvolgimento attivo della società civile promuove politiche per la prevenzione dei conflitti e per la pacificazione e la stabilizzazione dei Paesi destinatari. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati per il finanziamento e lo svolgimento di attività militari.
Art. 2.
(Destinatari e criteri dell'azione dell'Italia in ambito di cooperazione e solidarietà internazionale)
1. L'azione dell'Italia in ambito di cooperazione allo sviluppo ha come destinatari le popolazioni, i territori, le istituzioni, le amministrazioni locali, le organizzazioni di solidarietà internazionale e le associazioni dei Paesi individuati in coerenza con i principi condivisi in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/DAC) nonché tenuto conto dei parametri definiti nel Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP).
Capo II
INDIRIZZO POLITICO, GOVERNO E CONTROLLO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Art. 3.
(Competenze del Ministro degli affari esteri e Documento triennale di programmazione e di indirizzo)
1. La responsabilità della politica di cooperazione allo sviluppo, al fine di assicurare l'unitarietà e il coordinamento di tutte le iniziative di cooperazione nazionali, spetta al Ministro degli affari esteri, il quale ne stabilisce gli indirizzi nell'ambito delle linee di politica estera.
2. Su proposta del Ministro degli affari esteri il Consiglio dei Ministri approva entro il 31 marzo di ogni anno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari di cui all'articolo 4, comma 1, il documento triennale di programmazione e indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo che indica le priorità di azione e di intervento e le disponibilità finanziarie generali e la ripartizione delle risorse del Fondo unico di cui all'articolo 6 nonché delle restanti risorse destinate dal bilancio dello Stato all'Aiuto pubblico allo sviluppo (APS) per le attività di cooperazione bilaterale, multibilaterale, multilaterale e di emergenza umanitaria all'estero. Sullo schema del documento triennale di programmazione e indirizzo di cui al precedente periodo il Ministro degli affari esteri attiva preliminarmente forme di concertazione con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e acquisisce il parere della Consulta per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e).
3. Al Ministro degli affari esteri è attribuito il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali competenti in materia di aiuto pubblico allo sviluppo.
4. Al Ministro degli affari esteri è altresì attribuita la definizione e l'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo, da esercitare d'intesa, per quanto di competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Ferme restando le competenze attribuite dalla legislazione vigente al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e di partecipazione finanziaria a detti organismi, le stesse competenze sono esercitate d'intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui ai commi 1, 2 e 3.
6. Il Ministro degli affari esteri esercita le competenze di cui al presente articolo avvalendosi delle strutture del Ministero degli affari esteri e della rete diplomatica e consolare.
Art. 4.
(Rapporti con il Parlamento)
1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, lo schema del documento triennale di programmazione e indirizzo di cui all'articolo 3, comma 2, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, accompagnato da una nota illustrativa del documento medesimo. Le Commissioni parlamentari si pronunciano nei termini previsti dai rispettivi regolamenti; decorsi tali termini il documento triennale di programmazione e indirizzo è approvato anche in assenza del parere.
2. La nota illustrativa di cui al comma 1 include un'esposizione esplicativa del documento triennale di programmazione e indirizzo politico di cui all'articolo 3, comma 2, relativa al triennio di riferimento riguardante le proposte e le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento nonché gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno è trasmessa alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione, predisposta dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, consuntiva sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente. La relazione consuntiva di cui al presente comma dà anche conto della partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali, delle politiche e delle strategie adottate in tali sedi, dei criteri seguiti nell'erogazione dei crediti e dei progetti finanziati dalle banche, dai fondi di sviluppo e dagli altri organismi multilaterali evidenziando le posizioni assunte in merito dai rappresentanti italiani indicando, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalità con le quali le operazioni di tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio.
4. Sono abrogati l'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, il comma 6, lettera c), ultimo periodo, dell'articolo 3 e l'articolo 4, comma 2-bis, della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
Art. 5.
(Istituzione del Vice Ministro)
1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, approvata dal Consiglio dei Ministri, è nominato un sottosegretario per gli affari esteri responsabile dell'attività di cooperazione allo sviluppo al quale sono attribuiti il titolo e le prerogative di Vice Ministro della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale.
2. Il decreto di cui al comma 1 definisce le deleghe attribuite al Vice Ministro della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale ai sensi della presente legge e della normativa vigente, nonché i casi in cui lo stesso Vice Ministro partecipa alle riunioni del Consiglio dei Ministri.
Art. 6.
(Istituzione del Fondo unico per la realizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale)
1. È istituito il Fondo unico per la realizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale.
2. Al Fondo unico di cui al comma 1 confluiscono tutte le risorse economiche e finanziarie del bilancio dello Stato per l'aiuto pubblico allo sviluppo, in particolare quelle annualmente determinate con legge finanziaria, ad eccezione di quanto destinato all'esercizio delle competenze di cui al all'articolo 3, commi 4 e 5, oltre ai proventi derivanti dai servizi e dalle attività di cui alle lettere a), c) e d) dell'articolo 14, comma 3, ai fondi apportati dalle regioni e dagli enti locali allorché questi ritengano di avvalersi dell'Agenzia di cui all'articolo 14, comma 1, nonché a liberalità e legati.
3. Le somme non utilizzate relative a ciascun esercizio finanziario del fondo di cui al comma 1 possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate agli anni successivi. Si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.
Art. 6-bis.
(Istituzione del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo)
1. Al fine di assicurare la programmazione, il coordinamento e la coerenza di tutte le iniziative di cooperazione nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, è istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS).
2. Il CICS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri, che ne è Vice Presidente, nonché dai Ministri o dai Sottosegretari all'uopo delegati con competenze sulle seguenti materie: sviluppo economico; economia e finanze; ambiente e tutela del territorio e del mare; politiche agricole, alimentari e forestali; pubblica istruzione; università e ricerca; solidarietà sociale; protezione civile; università e ricerca; lavoro e previdenza sociale; politiche europee; commercio internazionale.
3. Alle riunioni del CICS partecipa altresì il Vice Ministro della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale di cui all'articolo 4, cui può essere delegata la Presidenza del CICS.
4. In relazione alle questioni da trattare possono essere invitati a partecipare alle riunioni del CICS Ministri o Sottosegretari di altri Dicasteri, il Direttore dell'Agenzia di cui all'articolo 14, comma 1, o esperti titolati.
5. Sulla base delle finalità e degli indirizzi della politica di cooperazione allo sviluppo indicati nel documento triennale di programmazione di cui all'articolo 3 comma 2, il CICS verifica lo stato della coerenza e del coordinamento delle iniziative di cooperazione nazionale ed autorizza i relativi interventi su proposta del Ministro degli affari esteri d'intesa con i Ministri eventualmente competenti, sentita la Consulta per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e).
6. Le deliberazioni del CICS sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
7. Il Ministero degli affari esteri fornisce supporto tecnico, operativo e logistico alle attività del CICS.
Art. 7.
(Delegificazione di norme di organizzazione)
1. Su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza, il Governo emana, con un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le norme attuative del presente capo, salvo quanto attiene ai rapporti con le regioni, nel rispetto del principio di semplificazione, definendo i compiti al riguardo attribuiti alle competenti strutture del Ministero degli affari esteri.
Capo III
AMBITI DI APPLICAZIONE
Art. 8.
(Ambito di applicazione)
1. L'insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo, rivolto ai soggetti destinatari di cui all'articolo 2, comma 1, denominato «Aiuto pubblico allo sviluppo (APS)», è finalizzato, anche attraverso la promozione di politiche di autosviluppo, alla realizzazione di uno sviluppo umano sostenibile, e si articola in:
a) contributi di solidarietà dell'Italia in ambito multilaterale;
b) iniziative nell'ambito di relazioni bilaterali;
c) iniziative a carattere multibilaterale;
d) iniziative di cooperazione decentrata e partenariati territoriali;
e) interventi internazionali di emergenza umanitaria.
Art. 9.
(Contributi di solidarietà in ambito multilaterale)
1. Rientra nell'ambito dell'APS la partecipazione, anche finanziaria, dell'Italia all'attività e al capitale di organismi, banche e fondi di sviluppo multilaterali, nonché ai programmi ed all'azione dell'Unione europea finalizzati a tale scopo.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui all'articolo 3, commi 1e 2.
Art. 10.
(Interventi di cooperazione nell'ambito di relazioni bilaterali)
1. L'APS si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti, programmi e iniziative a dono finanziati interamente o parzialmente dall'amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da enti locali, oppure tramite la concessione di contributi al bilancio o la concessione di crediti a condizioni agevolate in favore dei Paesi destinatari, secondo le priorità individuate dal documento triennale di programmazione e indirizzo di cui all'articolo 3, commi 1 e 2.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere attuate direttamente dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale, di cui all'articolo 14, comma 1, ovvero realizzate dal Paese beneficiario sotto la sua responsabilità, ovvero affidate ai soggetti di cui all'articolo 15.
Art. 11.
(Interventi di cooperazione a carattere multibilaterale)
1. L'APS si svolge in via multibilaterale mediante il finanziamento di specifiche iniziative di cooperazione promosse e realizzate da organismi internazionali. Tale partecipazione deve essere disciplinata da appositi accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana e l'organismo internazionale promotore dell'iniziativa, che determinino le rispettive responsabilità e permettano il controllo delle iniziative da realizzare, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali stessi.
Art. 12.
(Cooperazione decentrata e partenariato territoriale)
1. I rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano correlati a profili inerenti ad interventi di cooperazione allo sviluppo si svolgono nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nella legge dello Stato o da essa desumibili, nonché nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Ai fini dell'adozione delle leggi delle regioni e delle province autonome volte a disciplinare le iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale nelle materie appartenenti alla loro potestà legislativa concorrente, le disposizioni del presente articolo e degli articoli 1, 2 e 3, commi 1, 2 e 3, costituiscono princìpi fondamentali.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali promuovono e attuano iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3. Le regioni, le province e i comuni comunicano all'Agenzia di cui all'articolo 14, comma 1, le attività di cooperazione decentrata e del partenariato territoriale, ai fini del rispetto dell'articolo 3, comma 3, e dell'inclusione delle stesse nella banca dati di cui all'articolo 14, comma 3, lettera h).
3. Nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente, per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome provvedono anche all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi e nel rispetto del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione.
Art. 13.
(Interventi internazionali di emergenza umanitaria)
1. Gli interventi internazionali di emergenza umanitaria sono finalizzati al soccorso delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo e sono attuati dall'agenzia di cui all'articolo 14, comma 1, anche avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 15 che abbiano specifica e comprovata esperienza in materia.
2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, può affidare gli interventi di primo soccorso nell'ambito degli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui al comma 1 al Dipartimento della protezione civile che, a tale fine, agisce secondo le proprie procedure operative e di spesa. Il Dipartimento organizza gli interventi di primo soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata d'intesa con l'Agenzia di cui all'articolo 14, comma 1.
Capo IV
AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE
Art. 14.
(Delega per l'istituzione dell'Agenzia italiana per la cooperazione e la solidarietà internazionale e il relativo riordino e il coordinamento delle disposizioni riguardanti l'ordinamento e l'organizzazione del Ministero degli affari esteri)
1. Il Governo, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a istituire la Agenzia per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale, di seguito denominata «Agenzia», ente di diritto pubblico, che opera per dare esecuzione alle attività conseguenti ai programmi, agli indirizzi e alle finalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 e al comma 3 lettera a) del presente articolo, oltre a fornire supporto alle funzioni di cui all'articolo 3, comma 3, prevedendo la corrispondente riduzione, anche mediante la soppressione, delle strutture le cui attività sono trasferite alla Agenzia.
2. Dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, non devono scaturire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. I decreti legislativi di cui al presente articolo, nel disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Agenzia prevedono che:
a) il Ministro degli affari esteri, in attuazione degli indirizzi e delle finalità di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, e delle deliberazioni del CICS di cui all'articolo 6-bis, impartisce all'Agenzia direttive vincolanti, generali e specifiche, anche per definire le priorità di azione e di intervento e le disponibilità finanziarie per i singoli Paesi e aree di intervento;
b) l'Agenzia si avvale anche dei soggetti di cui all'articolo 15, nonché eroga, su base convenzionale, servizi, assistenza e supporto alle altre amministrazioni per lo svolgimento delle attività di cooperazione; acquisisce altresì incarichi di esecuzione di programmi e progetti della Commissione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, oltre a collaborare con strutture ed enti pubblici di altri Paesi aventi analoghe finalità;
c) l'Agenzia promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative di cooperazione; può realizzare iniziative di cooperazione finanziate da soggetti privati, previa verifica della coerenza con gli indirizzi e le finalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 2;
d) l'Agenzia dispone, per la realizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, delle risorse del fondo unico di cui all'articolo 6;
e) le operazioni effettuate mediante l'Agenzia, le amministrazioni dello Stato e i soggetti di cui al capo V, che provvedono al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, non sono imponibili, conformemente alle disposizioni vigenti; analogo beneficio compete alle importazioni di beni connessi alle medesime finalità;
f) l'Agenzia è dotata di autonomia di bilancio, e definisce le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, che sono approvate con decreto del Ministro degli affari esteri;
g) al fine del coordinamento di tutte le iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale, è istituita presso l'Agenzia una banca dati contenente informazioni sugli interventi realizzati, da predisporre anche valorizzando banche dati già esistenti; l'accesso alla banca dati è pubblico.
4. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri, è emanato lo statuto dell'Agenzia di cui al comma 1, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore dell'Agenzia, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri;
b) attribuzione al direttore dell'Agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché del raggiungimento dei relativi risultati;
c) definizione dei poteri ministeriali di controllo e vigilanza;
d) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
e) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione;
f) deliberazione da parte del Direttore dell'Agenzia di regolamenti interni di contabilità, approvati dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ispirati, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a princìpi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica e rispondenti alle esigenze di speditezza, efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse.
5. I decreti legislativi di cui al comma 1, adottati di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, disciplinano le modalità di determinazione e copertura dell'organico dell'Agenzia, anche prevedendo l'inquadramento nell'Agenzia del personale già in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. I medesimi decreti disciplinano, altresì, il regime giuridico ed economico del personale dell'Agenzia, garantendo il trattamento giuridico ed economico e le competenze in godimento presso il Ministero degli affari esteri al momento dell'inquadramento.
6. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 5, da svolgere previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono ridotte le dotazioni organiche delle Amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie confluiscono nel fondo di cui al comma 3, lettera d), e sono interamente destinate alla copertura del trattamento economico del personale.
7. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 sono individuate le risorse del bilancio dello Stato di cui all'articolo 6, comma 2, che affluiscono al fondo di cui al comma 3, lettera d) del presente articolo, anche mediante soppressione e modificazione di norme di legge vigenti, nonché sono disciplinate le modalità di funzionamento dell'Agenzia ed è altresì determinato il limite massimo di spesa, a valere sul fondo di cui al comma 3, lettera d), da destinare alle spese di funzionamento.
8. Le disposizioni sulle modalità di funzionamento dell'Agenzia di cui al comma 7 disciplinano altresì il rapporto tra l'Agenzia e la struttura diplomatica e consolare del Ministero degli affari esteri escludendo in ogni caso la costituzione di strutture permanenti dell'Agenzia nel territorio dei Paesi partner beneficiari.
9. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede, altresì, al riordino e al coordinamento delle disposizioni riguardanti l'ordinamento e l'organizzazione del Ministero degli affari esteri e dell'Istituto agronomico per l'oltremare nonché al coordinamento con altre disposizioni di legge vigenti, ove reso necessario per effetto delle disposizioni riguardanti la modifica della disciplina della cooperazione allo sviluppo.
10. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
11. Gli schemi dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
12. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città. Detti pareri devono essere resi entro venti giorni dalla ricezione degli schemi stessi. I pareri delle due Conferenze di cui al primo periodo sono immediatamente comunicati alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
13. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi fissati dalla presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi.
14. Le disposizioni previste dai commi 11 e 12 si applicano anche per l'adozione dei decreti di cui al comma 13.
Capo V
PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ CIVILE
Art. 15.
(Soggetti della cooperazione e solidarietà internazionale italiana)
1. La solidarietà internazionale riconosce e valorizza il ruolo dei soggetti, pubblici e privati, nella realizzazione di programmi e di progetti, sulla base del principio di sussidiarietà.
2. Sono soggetti della cooperazione internazionale, tra gli altri, e possono partecipare alla gestione e all'attuazione dei progetti di cooperazione approvati dall'Agenzia e oggetto delle procedure concorsuali di cui al comma 5:
a) gli enti pubblici, comprese le regioni, le province autonome, gli enti locali, le università e i centri di ricerca;
b) le organizzazioni non governative e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
c) le associazioni senza scopo di lucro, le associazioni di solidarietà internazionale, le organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione;
d) le comunità di cittadini immigrati che dimostrino di mantenere rapporti di solidarietà internazionale con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo, residenti nei Paesi coinvolti.
3. L'idoneità dei soggetti di cui al comma 2, lettere b), c) e d), è verificata periodicamente in base ai parametri e ai criteri fissati dall'Agenzia; i medesimi soggetti sono iscritti, previa loro richiesta, in apposito albo pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia. Tali soggetti, oltre a partecipare alle procedure concorsuali di cui al comma 5, possono altresì proporre, di loro iniziativa, progetti di cooperazione internazionale per i quali possono richiedere finanziamenti e contributi dello Stato e dell'Unione europea. Tali progetti, se approvati dall'Agenzia di cui all'articolo 14, comma 1, possono essere direttamente affidati al soggetto proponente.
4. L'Agenzia di cui all'articolo 14, comma 1, adotta un codice etico cui devono attenersi i soggetti di cui al comma 2 per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cui al comma 1.
Art. 16.
(Volontari e cooperanti internazionali. Delega al Governo in materia di servizio civile dei volontari internazionali e istituzione della Consulta per la cooperazione allo sviluppo)
1. Sono volontari internazionali le persone maggiorenni che hanno contratto con uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 15, comma 3 l'impegno a prestare la propria opera in un Paese cooperante nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale gestiti dal soggetto contraente.
2. I volontari internazionali prestano servizio civile all'estero, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 marzo 2001, n. 64; i soggetti di cui all'articolo 15 della presente legge, iscritti all'albo di cui al medesimo articolo 15, comma 3, sono, a loro richiesta, inseriti tra gli enti di cui all'articolo 7, comma 2, della citata legge n. 64 del 2001.
3. Il Governo è delegato ad adottare senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare il servizio civile prestato all'estero dai volontari internazionali, anche in riferimento al relativo trattamento economico e alla copertura dei connessi oneri sociali, assistenziali e assicurativi, nonché ad istituire una Consulta per la cooperazione allo sviluppo, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che il servizio da prestare in loco abbia una durata continuativa comunque non inferiore ad un anno e non superiore a cinque;
b) prevedere un periodo aggiuntivo di formazione specifica preventiva, comunque non superiore a tre mesi;
c) prevedere che il servizio civile dei volontari internazionali all'estero sia prestato nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c) ed e), della legge 6 marzo 2001, n. 64;
d) prevedere che la disciplina del servizio civile dei volontari internazionali all'estero sia adottata nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 3, della medesima legge n. 64 del 2001;
e) prevedere l'istituzione di una Consulta per la cooperazione allo sviluppo di cui facciano parte rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 2, che eserciti le funzioni consultive di cui all'articolo 3, comma 2, e che possa inoltrare al Ministro degli affari esteri osservazioni e pareri su ogni aspetto della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale;
f) prevedere, al fine di una valutazione generale sulle attività e sugli indirizzi della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale, la convocazione, una volta l'anno, di una Conferenza generale sulla cooperazione allo sviluppo, a carattere consultivo, cui partecipano le associazioni, le società cooperative, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti che svolgono attività di cooperazione allo sviluppo.
4. Sono cooperanti internazionali le persone maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche necessarie e di una adeguata esperienza professionale nel settore in cui sono chiamati ad operare, hanno contratto con uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 15, comma 3 o con un soggetto della cooperazione decentrata di cui all'articolo 12 l'impegno di svolgere attività di lavoro autonomo di elevata rilevanza tecnica, formativa, organizzativa o gestionale nell'ambito di progetti di cooperazione e solidarietà internazionale gestiti dal soggetto contraente.
5. I volontari e i cooperanti internazionali con contratto registrato presso l'Agenzia hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione di carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge o il convivente in servizio di cooperazione. Alle amministrazioni di appartenenza è data la possibilità di sostituire il dipendente assente per più di tre mesi tramite contratto di lavoro a tempo determinato. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono al volontario o al cooperante internazionale, ovvero al coniuge o al convivente che lo segue in loco, da esse dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro interinale o a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti in vigore.
6. I soggetti della cooperazione contraenti possono risolvere anticipatamente il contratto con un volontario o con un cooperante, facendosi carico dell'onere dell'eventuale rimpatrio, in caso di grave inadempienza degli impegni assunti, ovvero di mutamenti delle condizioni del Paese tali da impedire la prosecuzione delle attività del soggetto interessato, dandone comunicazione all'Agenzia.
7. Al termine del periodo di servizio, l'Agenzia rilascia un apposito attestato da cui risultano la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato dal volontario o dal cooperante internazionale. Salve più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate in attuazione della presente legge sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.
Art. 17.
(Commercio equo e solidale)
1. La Repubblica, attraverso la politica di cooperazione e solidarietà internazionale, riconosce il valore del commercio equo e solidale in quanto forma complementare volta a realizzare scambi commerciali con i produttori dei Paesi cooperanti, che tendono a valorizzare le produzioni, le tradizioni e le culture autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e alle altre attività produttive che si indirizzano all'obiettivo dello sviluppo sostenibile.
2. Sono, a loro richiesta, iscritte in un apposito albo istituito presso l'Agenzia, che verifica periodicamente la sussistenza e il mantenimento dei requisiti, le organizzazioni e le associazioni che:
a) praticano gli scambi di cui al comma 1 e possono documentare almeno un triennio di esperienza operativa diretta in attività di Paesi cooperanti;
b) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile e hanno come fine statutario quello di svolgere attività di commercio equo e solidale.
3. I soggetti iscritti all'albo di cui al comma 2 beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
4. I soggetti di cui al comma 3 devono presentare annualmente all'Agenzia copia del bilancio certificato e una relazione sulle attività svolte. In caso di mancato adempimento l'Agenzia può escluderli dall'albo di cui al comma 2.
Art. 18.
(Partecipazione degli immigrati in forma associata alle attività di cooperazione)
1. Le associazioni e le società cooperative di immigrati possono presentare, a parità di condizioni con i soggetti italiani, progetti di cooperazione internazionale all'Agenzia, alle regioni e agli altri enti territoriali, in conformità all'articolo 15 o alle normative regionali di settore.
Capo VI
COPERTURA FINANZIARIA E NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 19.
(Clausola finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 20.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.