Legislatura 15ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 180 del 04/12/2007

      Il PRESIDENTE riferisce che il Presidente del Senato gli ha rappresentato una questione, sollevata dal Presidente della Commissione giustizia, relativa alla delimitazione delle competenze rispetto alla Commissione affari costituzionali. Il primo aspetto della questione riguarda i disegni di legge e gli affari nei quali sia coinvolta "la tutela di diritti fondamentali": egli osserva, in proposito, che tale rilevante implicazione investe, diversamente da quanto sostenuto dal Presidente della Commissione giustizia, proprio la competenza primaria e inderogabile della 1a Commissione. Infatti, la tutela di diritti fondamentali deriva direttamente da precetti costituzionali e non sarebbero possibili valutazioni di merito su fattispecie che in sé coinvolgano quel profilo di tutela senza una contestuale e immanente valutazione di politica legislativa costituzionale. Proprio questa fu la ragione che indusse la Commissione affari costituzionali a sollevare - ad esempio - una questione di competenza in materia di intercettazioni telefoniche. D’altra parte, va aggiunto al riguardo che non solo la natura del potere pubblico regolato, amministrativo o giurisdizionale, ma soprattutto la qualificazione  sostanziale del bene tutelato o dell’interesse pubblico perseguito orienta spesso il criterio di competenza. Di conseguenza, egli considera appropriata la conferma di una competenza primaria, in via esclusiva, della Commissione affari costituzionali per il decreto-legge in tema di allontanamento per ragioni di sicurezza pubblica perché in quel caso l’oggetto specifico è quello di alcune misure di prevenzione, a fini di sicurezza collettiva, che sono assistite, come di norma, anche da presìdi giurisdizionali. Viceversa, si dichiara persuaso che il riferimento diretto a istituti processuali, contenuto ad esempio nei provvedimenti sulle intercettazioni telefoniche, non giustifichi di per sé una competenza prevalente della Commissione giustizia, quando scopo e oggetto fondamentale della disciplina sia, per l’appunto, la tutela di diritti fondamentali della persona, tutela di immediato rilevo costituzionale.

            Quanto all’altra questione sollevata dal presidente Salvi, in materia di giurisdizione amministrativa e di giurisdizione contabile, egli ricorda che già all’inizio della XIII legislatura vi fu un tentativo, da parte della Commissione giustizia, di mettere in discussione una ripartizione consolidata e fondata sull’attribuzione alla 1a Commissione degli affari inerenti a quelle due giurisdizioni. Nell'occasione, l’argomento risolutivo fu individuato nella connessione indissolubile tra funzioni giurisdizionali e funzioni di natura diversa. Tali connessioni si sono sviluppate ulteriormente nei tempi più recenti, ad esempio con l’incremento della funzione consultiva sugli atti normativi da parte del Consiglio di Stato o con l’evoluzione del sistema dei controlli affidato alla Corte dei conti, sino a una valutazione dell’efficienza amministrativa, al di là della legittimità formale degli atti, coerente al principio costituzionale di buon andamento. Non si potrebbe, pertanto, trattare in modo distinto un complesso organico di giurisdizione, consulenza e controllo, che nell’integrazione tra quelle funzioni e nella organizzazione conseguente degli uffici che la esercitano trova la sua realizzazione più coerente, e comunque quella definita dalla legislazione vigente in conformità alla Costituzione. Si tratta, infatti, di organi con funzioni plurime, non solo giurisdizionali, che non potrebbero essere considerate separatamente, meno che mai in sede legislativa, sia per l’equilibrio del sistema sia perché le funzioni giurisdizionali, consultive e di controllo sono esercitate rispettivamente dai magistrati amministrativi e contabili senza differenza di status, carriera e profilo professionale.

            Osserva ancora che dopo quel chiarimento vi fu anche un nuovo tentativo di dare un'altra sistemazione costituzionale al rapporto tra le giurisdizioni, effettivamente ispirato a un principio unitario. Nondimeno, mantenuta in proposito la Costituzione nel testo già vigente, restano inalterate a suo avviso le ragioni che già nel 1996 indussero il Presidente del Senato a confermare la competenza della 1a Commissione.

            Ritiene, pertanto, che non vi siano ragioni consistenti per modificare i criteri di assegnazione alle due Commissioni. Il rapporto, particolarmente intenso, tra le rispettive sfere di competenza può dar luogo, tuttavia, a decisioni occasionali e necessariamente limitate di assegnazione a Commissioni riunite, ma ancor più a quelle modalità di coordinamento tra il lavoro delle due Commissioni che hanno avuto una proficua realizzazione, ad esempio, proprio per l’esame dell’Atto Senato n. 1872: la Commissione referente (la 1a) ha atteso il parere dell’altra (la 2a), che lo ha reso tempestivamente; prima del termine per gli emendamenti, l’estensore del parere, nel caso il senatore Massimo Brutti, è intervenuto in una seduta della Commissione referente per esporre le motivazioni del parere e chiarirne ogni aspetto; gli emendamenti proposti hanno tenuto conto, in misura sensibile, del parere della Commissione giustizia, che così è entrato, con il suo contenuto, nel merito dell’esame svolto dalla Commissione referente. A suo avviso tale possibilità corrisponde bene all’esigenza di assicurare una valutazione compiuta anche da parte della Commissione consultata, così come vi corrispondono altri adattamenti procedurali già sperimentati in occasioni diverse: dalla scelta di un relatore alla Commissione di merito tra i senatori appartenenti alla Commissione consultata, alle informazioni tempestive sui lavori della Commissione referente dirette anche ai senatori della Commissione consultata, alla definizione, nelle forme opportune, di programmi istruttori sostanzialmente concordati, ad esempio con la segnalazione di audizioni utili nell’ambito di un’indagine conoscitiva o comunque in sede di acquisizione degli elementi informativi.

            Propone, dunque, di rispondere nei termini esposti alla richiesta di una valutazione, avanzata dal Presidente del Senato, circa la questione sollevata dal Presidente della Commissione giustizia.

 

La Commissione unanime consente.