Legislatura 15ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 180 del 04/12/2007
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(1908) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)
Il relatore VILLONE (SDSE) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 180, che proroga il termine massimo che le amministrazioni competenti devono assegnare per l’attuazione delle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale e disciplina in via transitoria la prosecuzione dell’attività di quegli stessi impianti.
Dopo aver ricordato che la Camera dei deputati ha introdotto alcune modificazioni che tuttavia non formano oggetto dell’esame, propone di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.
Il senatore PASTORE (FI) rileva che la Camera dei deputati ha aggiunto disposizioni di grande rilievo al testo originario del decreto-legge: la recente sentenza della Corte costituzionale, n. 171 del 2007, in materia di presupposti costituzionali dei decreti-legge, ripropone a suo avviso la questione del sindacato sui requisiti di necessità e urgenza anche sulle norme introdotte in sede di conversione in legge.
Inoltre, osserva che il decreto-legge n. 180 è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, cioè il 31 ottobre, quando il termine che si intende prorogare era ormai maturato: potrebbe porsi, allora, il problema di una soluzione di continuità nelle situazioni giuridiche, tra la scadenza del termine (30 ottobre 2007) e l’entrata in vigore del decreto-legge.
Il senatore SINISI (PD-Ulivo) ritiene che le obiezioni avanzate dal senatore Pastore non abbiano rilevanza ai fini dei requisiti di costituzionalità. In particolare, ritiene che il termine da considerare sia quello di approvazione del decreto-legge, cioè il 30 ottobre; quindi, contrariamente a quanto sostenuto, non vi sarebbe soluzione di continuità.
Inoltre, ritiene infondata l’ipotesi di una verifica dei requisiti costituzionali anche per le modificazioni apportate dall’altro ramo del Parlamento: a suo avviso non potrebbero essere prese in considerazione per la ragione che, a differenza del decreto-legge, non sono entrate in vigore.
Il relatore VILLONE (SDSE) ritiene che le argomentazioni del senatore Pastore potrebbero assumere rilevanza, semmai, nel giudizio sull’ammissibilità degli emendamenti al decreto-legge. Osserva, inoltre, che la formulazione del decreto-legge prospetta una sostituzione del termine e non una proroga in senso tecnico. Sarebbe scongiurato, pertanto, il rischio di un eventuale intervallo fra scadenza del termine ed entrata in vigore delle nuove norme.
Il PRESIDENTE ricorda che non è prevista un’ulteriore valutazione dei presupposti costituzionali nel caso in cui il disegno di legge di conversione approvato dal Senato torni al suo esame per una nuova lettura con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati: ciò conferma la tesi che le modificazioni parlamentari non sono oggetto di valutazione.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.