Legislatura 15ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 116 del 17/10/2007
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Schema di decreto legislativo recante: "Recepimento della direttiva 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato" (n. 130)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, delle legge 25 gennaio 2006, n. 29. Esame e rinvio)
Riferisce alla Commissione la senatrice Maria Luisa BOCCIA(RC-SE), che rileva in primo luogo con soddisfazione come lo schema di decreto legislativo in titolo sia diretto a porre termine al persistente inadempimento da parte dello Stato italiano per quanto riguarda l'attuazione della direttiva 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato.
La relatrice si sofferma dapprima sul quadro normativo europeo in cui si inserisce la predetta direttiva, e in particolare sulla Convenzione del Consiglio d'Europa relativo ad un risarcimento delle vittime di reati violenti, approvata a Strasburgo il 24 novembre 1983 - che dopo ben 24 anni non è stata ancora ratificata dall'Italia diversamente da altri 21 paesi membri del Consiglio d'Europa - e che prevede l'obbligo dello Stato di contribuire, in mancanza di altre riparazioni, al risarcimento di chi abbia subito gravi danni all'integrità fisica o mentale per un reato violento o intenzionale, nonché la decisione-quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale.
La decisione-quadro, in particolare, è diretta a garantire alle vittime dei reati la partecipazione informata e protetta nei provvedimenti penali, stabilendo altresì che gli Stati membri incoraggino i colpevoli a pagare un adeguato risarcimento alle vittime e stabilendo un sistema di cooperazione volto a facilitare l'accesso delle vittime all'indennizzo alle situazioni transfrontaliere.
Anche la decisione-quadro non è ancora pienamente attuata dall'Italia.
Il recepimento della direttiva in esame potrebbe contribuire a sanare almeno in parte le lacune presenti nel nostro ordinamento.
Essa impegna gli Stati a prevedere nei rispettivi ordinamenti l'esistenza di un sistema di indennizzo alle vittime di reati internazionali violenti.
La direttiva non contiene una specifica definizione di vittima. che può essere peraltro ricavata dall'articolo 1 della decisione-quadro, dove si parla di persona fisica che abbia subito un pregiudizio fisico o mentale, sofferenze psichiche o danni materiali in conseguenza diretta o indiretta della violazione di una norma penale. E' facoltà degli Stati, secondo la decisione quadro, di estendere la tutela anche alle persone giuridiche.
Questa definizione è, evidentemente, abbastanza consolidata ed esaustiva da far sì che la delega di cui alla legge comunitaria (legge n.29 del 2006) non abbia previsto ulteriori e più specifici criteri e principi direttivi.
In realtà è proprio sotto questo profilo che lo schema di decreto legislativo presta il fianco a taluni rilievi critici. In particolare se si tiene conto che lo scopo della direttiva comunitaria non è solo quello di istituire procedure di cooperazione tra gli Stati membri che consentano alle vittime di reati di richiedere, se previsto dalla legislazione nazionale, l'indennizzo a carico dello Stato membro in cui è stato commesso l'illecito, ma anche quello di istituire in ciascun ordinamento un sistema di indennizzo equo ed adeguato alle vittime, come si evince in particolare dalla lettura della parte motiva della direttiva stessa.
Sembra quindi piuttosto riduttiva la scelta dello schema di decreto legislativo di limitare il concorso dello Stato al risarcimento solo nei casi in cui è già previsto dalla legge italiana, come il caso delle vittime del terrorismo o della criminalità organizzata.
Anche sulla definizione stessa di vittima appare giustificata qualche perplessità, dal momento che la sopra ricordata definizione di cui all'articolo 1 della decisione-quadro giustifica l'attribuzione della qualifica di vittima anche ai superstiti delle vittime dirette dei reati nel caso in cui queste ultime siano defunte in conseguenza del reato stesso.
Ebbene, lo schema di decreto legislativo considera i superstiti solo nell'ambito della fattispecie di cui all'articolo 2, vale a dire alla richiesta di indennizzo, per il tramite dell'autorità di assistenza di altro Stato membro all'autorità italiana da parte della vittima di reato commesso in Italia, ma non per la fattispecie di cui all'articolo 1, che disciplina il diritto di richiedere il risarcimento da uno Stato membro tramite l'assistenza della procura generale della Repubblica territorialmente competente per la vittima di un reato commesso in quello Stato e residente in Italia.
A tale proposito la relatrice rileva anche l'inopportunità della formulazione "vittima ...... stabilmente residente in Italia" laddove sarebbe meglio, in particolare nel rispetto del principio di uguaglianza di fronte alla legge, parlare di vittima "abitualmente" residente in Italia.
Infine la relatrice sottolinea la necessità di prevedere un'adeguata copertura finanziaria per gli oneri derivanti dal provvedimento, in vista in particolare di una sua applicazione ben più ampia di quella che viene preventivata dalla relazione di accompagnamento.
Non essendovi iscritti a parlare, il presidente SALVI invita la relatrice a predisporre una bozza di parere che verrà votata in una prossima seduta.