Legislatura 15ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 116 del 17/10/2007
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante: "Recepimento della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali" (n. 134)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Seguito dell'esame e sospensione)
Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 2 ottobre scorso.
Il presidente SALVI ricorda che nella precedente seduta il senatore Manzione aveva svolto la relazione introduttiva.
Richiamandosi alla relazione precedentemente svolta, il RELATORE illustra l'allegata proposta di parere.
Il senatore CENTARO(FI), nel dichiararsi complessivamente favorevole allo schema di decreto legislativo in esame e alle osservazioni proposte dal relatore, esprime vive perplessità in ordine all'articolo 25 - recante la cosiddetta "piattaforma comune" da sottoporre alla Commissione europea per l'individuazione dei criteri delle qualifiche professionali in grado di colmare le differenze fra i requisiti di formazione dei vari Stati membri - sotto il profilo dei commi 1 e 2, che individuano i soggetti da consultare per l'elaborazione della piattaforma tanto per le professioni regolamentate quanto per quelle non regolamentate.
Per quanto riguarda infatti le professioni regolamentate appare improprio affiancare agli ordini e ai collegi le associazioni di categoria, la cui natura e i cui compiti sono strutturalmente diversi, mentre per le professioni non regolamentate c'è il rischio che il riferimento alle associazioni- se i criteri per la valutazione della loro rappresentatività previsti dal comma 3 non viene integrato con altri criteri che facciano più specificamente riferimento al possesso da parte degli iscritti dei presupposti per l'accesso e l'esercizio della professione - possa determinare l'ammissione di soggetti professionalmente inadeguati, e la cui attività sia esente da controlli, alla partecipazione dell'elaborazione delle piattaforme comuni.
Il senatore CASTELLI (LNP) fa presente di aver assistito da almeno tre legislature al tentativo di rinnovare la disciplina delle professioni, un tentativo che è certamente sostenuto dalla diffusa consapevolezza di quanto sia importante un ordinamento moderno delle libere attività professionali per migliorare la competitività del nostro Paese, ma che si è scontrato con resistenze corporative di ogni genere.
Anche il più recente disegno di legge governativo in questa materia è tuttora bloccato presso le Commissioni giustizia e attività produttive della Camera dei deputati e non sembra che il suo iter si rimetterà in moto tanto presto.
Nell'assenza della volontà politica di portare avanti una riforma complessiva, il Governo interviene con provvedimenti occasionali, che a volte assomigliano a dei veri e propri colpi di mano, come lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione che, fra l'altro, introduce una disciplina delle professioni non regolamentate, che sono di fatto inesistenti.
Egli annuncia in conclusione il suo voto contrario all'atto del Governo sottoposto al parere parlamentare.
Il RELATORE, nell'invitare il senatore Castelli a rivedere il suo giudizio sullo schema di decreto legislativo che certamente presenta degli aspetti discutibili dei quali però si è tenuto conto nella proposta di parere - e in particolare è stata recepita un'osservazione del senatore Divina relativa alla questione del riconoscimento della qualifica di maestro di sci - ritiene di poter accogliere le osservazioni del senatore Centaro modificando il parere di conseguenza.
Il presidente SALVI, al fine di consentire al senatore Manzione di formalizzare la modifica al parere da lui proposto, sospende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.
Schema di decreto legislativo recante: "Recepimento della direttiva 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato" (n. 130)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, delle legge 25 gennaio 2006, n. 29. Esame e rinvio)
Riferisce alla Commissione la senatrice Maria Luisa BOCCIA(RC-SE), che rileva in primo luogo con soddisfazione come lo schema di decreto legislativo in titolo sia diretto a porre termine al persistente inadempimento da parte dello Stato italiano per quanto riguarda l'attuazione della direttiva 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato.
La relatrice si sofferma dapprima sul quadro normativo europeo in cui si inserisce la predetta direttiva, e in particolare sulla Convenzione del Consiglio d'Europa relativo ad un risarcimento delle vittime di reati violenti, approvata a Strasburgo il 24 novembre 1983 - che dopo ben 24 anni non è stata ancora ratificata dall'Italia diversamente da altri 21 paesi membri del Consiglio d'Europa - e che prevede l'obbligo dello Stato di contribuire, in mancanza di altre riparazioni, al risarcimento di chi abbia subito gravi danni all'integrità fisica o mentale per un reato violento o intenzionale, nonché la decisione-quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale.
La decisione-quadro, in particolare, è diretta a garantire alle vittime dei reati la partecipazione informata e protetta nei provvedimenti penali, stabilendo altresì che gli Stati membri incoraggino i colpevoli a pagare un adeguato risarcimento alle vittime e stabilendo un sistema di cooperazione volto a facilitare l'accesso delle vittime all'indennizzo alle situazioni transfrontaliere.
Anche la decisione-quadro non è ancora pienamente attuata dall'Italia.
Il recepimento della direttiva in esame potrebbe contribuire a sanare almeno in parte le lacune presenti nel nostro ordinamento.
Essa impegna gli Stati a prevedere nei rispettivi ordinamenti l'esistenza di un sistema di indennizzo alle vittime di reati internazionali violenti.
La direttiva non contiene una specifica definizione di vittima. che può essere peraltro ricavata dall'articolo 1 della decisione-quadro, dove si parla di persona fisica che abbia subito un pregiudizio fisico o mentale, sofferenze psichiche o danni materiali in conseguenza diretta o indiretta della violazione di una norma penale. E' facoltà degli Stati, secondo la decisione quadro, di estendere la tutela anche alle persone giuridiche.
Questa definizione è, evidentemente, abbastanza consolidata ed esaustiva da far sì che la delega di cui alla legge comunitaria (legge n.29 del 2006) non abbia previsto ulteriori e più specifici criteri e principi direttivi.
In realtà è proprio sotto questo profilo che lo schema di decreto legislativo presta il fianco a taluni rilievi critici. In particolare se si tiene conto che lo scopo della direttiva comunitaria non è solo quello di istituire procedure di cooperazione tra gli Stati membri che consentano alle vittime di reati di richiedere, se previsto dalla legislazione nazionale, l'indennizzo a carico dello Stato membro in cui è stato commesso l'illecito, ma anche quello di istituire in ciascun ordinamento un sistema di indennizzo equo ed adeguato alle vittime, come si evince in particolare dalla lettura della parte motiva della direttiva stessa.
Sembra quindi piuttosto riduttiva la scelta dello schema di decreto legislativo di limitare il concorso dello Stato al risarcimento solo nei casi in cui è già previsto dalla legge italiana, come il caso delle vittime del terrorismo o della criminalità organizzata.
Anche sulla definizione stessa di vittima appare giustificata qualche perplessità, dal momento che la sopra ricordata definizione di cui all'articolo 1 della decisione-quadro giustifica l'attribuzione della qualifica di vittima anche ai superstiti delle vittime dirette dei reati nel caso in cui queste ultime siano defunte in conseguenza del reato stesso.
Ebbene, lo schema di decreto legislativo considera i superstiti solo nell'ambito della fattispecie di cui all'articolo 2, vale a dire alla richiesta di indennizzo, per il tramite dell'autorità di assistenza di altro Stato membro all'autorità italiana da parte della vittima di reato commesso in Italia, ma non per la fattispecie di cui all'articolo 1, che disciplina il diritto di richiedere il risarcimento da uno Stato membro tramite l'assistenza della procura generale della Repubblica territorialmente competente per la vittima di un reato commesso in quello Stato e residente in Italia.
A tale proposito la relatrice rileva anche l'inopportunità della formulazione "vittima ...... stabilmente residente in Italia" laddove sarebbe meglio, in particolare nel rispetto del principio di uguaglianza di fronte alla legge, parlare di vittima "abitualmente" residente in Italia.
Infine la relatrice sottolinea la necessità di prevedere un'adeguata copertura finanziaria per gli oneri derivanti dal provvedimento, in vista in particolare di una sua applicazione ben più ampia di quella che viene preventivata dalla relazione di accompagnamento.
Non essendovi iscritti a parlare, il presidente SALVI invita la relatrice a predisporre una bozza di parere che verrà votata in una prossima seduta.
Schema di decreto legislativo recante: "Recepimento della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali" (n. 134)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Riprende l'esame precedentemente sospeso.
Il RELATORE illustra alcune integrazioni del parere che tengono conto delle osservazioni del senatore Centaro, nonché dei timori espressi dalle associazioni delle professioni del comparto sanitario, e recepite nelle osservazioni della Commissione sanità, circa la necessità che tutte le 22 categorie sanitarie professionali riconosciute dal nostro ordinamento siano considerate nel decreto legislativo, anche per evitare improprie equivalenze con professioni e profili esistenti in altri Paesi, ma non più attuali in Italia.
Dopo un intervento del sottosegretario SCOTTI - il quale, pur manifestando la disponibilità del Governo a tener conto delle esigenze di queste categorie professionali, sottolinea la necessità di semplificare il sistema degli ordini, dei collegi e degli elenchi professionali attualmente vigente in Italia, nonché di evitare improprie equiparazioni funzionali tra professioni per le quali è richiesta la laurea di tre anni e professioni per le quali è richiesta la laurea magistrale - il senatore CAFORIO sottolinea il rischio che l'approvazione del decreto legislativo nella sua forma attuale possa penalizzare le professioni sanitarie e annullare, portando così indietro la sanità italiana di oltre 20 anni, i grandi progressi realizzati dall'Italia nella qualificazione e professionalizzazione delle attività del comparto sanitario.
La proposta di parere del senatore Manzione, con le integrazioni testé illustrate, è quindi posta ai voti e approvata.
Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti in materia di edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile del Ministero della giustizia, per l'anno 2007 (n. 151)
(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)
Il senatore Massimo BRUTTI (Ulivo) illustra l'allegata proposta di parere.
Il senatore MANZIONE (Ulivo) ricorda come già in sede di discussione del rapporto alla Commissione bilancio sul disegno di legge finanziaria egli avesse avuto modo di segnalare l'urgenza che la Commissione acquisisse elementi informativi in ordine allo stato del sistema carcerario, in particolare per quanto riguarda problemi quali la mancata utilizzazione di strutture già pronte o i tempi lunghi che affliggono gli interventi nel settore che sono in questi giorni oggetto di una particolare tensione mediatica.
Egli pertanto propone che, in particolare al fine di esprimere un parere più meditato sulla relazione in titolo, la Commissione possa raccogliere elementi attraverso un'audizione informale in Ufficio di presidenza del direttore del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, dottor Ferrara.
Concordando la Commissione, il seguito dell'esame è rinviato.
La seduta termina alle ore 17.