Legislatura 15ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 126 del 04/10/2007

Il presidente BENVENUTO si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, che giudica interlocutoria. Posto in evidenza in termini positivi l’elevato tasso di adesione da parte dei contribuenti all’espressione della scelta per la destinazione del 5 per mille (che si attesta fra il 60 e il 70 per cento delle dichiarazioni dei redditi presentate), sottolinea le diverse modalità di assegnazione di tale quota rispetto a quelle relative all’assegnazione dell’8 per mille, che risultano di più immediata applicazione, anche se la percentuale di espressione delle preferenze risulta inferiore a quelle relative al 5 per mille. Ribadita la grande risposta della società civile rispetto alla possibilità introdotta per la prima volta con la legge finanziaria per il 2006, rileva l’esigenza che venga corretta la discrasia esistente rispetto alle modalità di destinazione dell’8 per mille, per il quale soltanto, in caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, si prevede che la destinazione venga stabilita in proporzione alle preferenze espresse.

Un ulteriore profilo sul quale intervenire concerne la previsione di un limite massimo all’assegnazione delle somme corrispondenti al 5 per mille, segnalando al riguardo che il disegno di legge finanziaria per il 2008 incrementa, all’articolo 84, la relativa autorizzazione di spesa fino a 400 milioni di euro. Il quadro delineato, prosegue l’oratore, determina quindi una serie di difficoltà applicative nell’erogazione delle somme spettanti agli enti e alle associazioni beneficiarie: in proposito, occorre agire per una maggiore salvaguardia del terzo settore e delle attività di volontariato. In tale direzione, ribadisce l’esigenza che venga individuata una soluzione più immediata.

Nel concludere l’intervento di replica, osserva che vi è la necessità di trasformare la contribuzione mediante la destinazione del 5 per mille in un meccanismo stabile di finanziamento delle associazioni di volontariato, anche valutando adeguatamente l’ipotesi di una diversa commisurazione della quota di imposta suscettibile di assegnazione.

 

Il sottosegretario GRANDI risponde all’interrogazione n. 3-00930 del senatore Eufemi, su una circolare esplicativa riguardante mutui, illustrando le modalità di applicazione delle previsioni contenute nel decreto-legge n. 7 del 2007, relativamente alla surrogazione del mutuante in un contratto di mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, per volontà del debitore (cosiddetta «portabilità» dei mutui immobiliari).

Sotto il profilo fiscale, evidenzia che l’articolo 8, comma 4, del decreto-legge citato, prevede che la surrogazione per volontà del debitore non comporta il venir meno dei benefici fiscali, con riguardo alla possibilità di utilizzare la detrazione dall’imposta sul reddito di un importo pari al 19 per cento degli interessi passivi pagati in dipendenza di un mutuo immobiliare. Rammentato infatti che il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR) prevede, all’articolo 15, che il diritto alla predetta detrazione non viene meno nel caso in cui l’originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, sottolinea che con la circolare richiamata nell’interrogazione (n. 95 del 12 maggio 2000) l’Amministrazione finanziaria ha precisato che, in caso di estinzione di un mutuo con stipula di un altro di importo non superiore al capitale residuo, è possibile continuare a fruire della detrazione prevista, anche se sia diverso il mutuante del nuovo contratto.

Il Sottosegretario rende quindi noto che l’Agenzia delle Entrate ha ribadito l’interpretazione contenuta nella citata circolare, nel senso che il debitore continua a godere del beneficio fiscale anche nel caso in cui l’istituto di credito mutuante sia diverso da quello originale.

Da ultimo riferisce anche le osservazioni del Ministero dello sviluppo economico sulla possibilità di trasferimento ad una diversa banca di un mutuo immobiliare senza aggravi di imposta né perdita dei benefici fiscali. Dà quindi conto di una risoluzione adottata dalla VI Commissione finanze della Camera dei deputati, con la quale si sottopone al Governo l’ipotesi di un ampliamento della soglia di detraibilità degli interessi passivi.