Legislatura 15ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 126 del 04/10/2007

PROCEDURE INFORMATIVE 

 

Interrogazioni

 

Il sottosegretario GRANDI risponde congiuntamente alle interrogazioni n. 3-00968 dei senatori Ferrante e Bobba, sulla mancata erogazione del 5 per mille dell’IRPEF alle associazioni cui è stato destinato dai contribuenti, e n. 3-00971 del senatore Benvenuto, sugli esiti dell’assegnazione del 5 per mille dell’IRPEF, facendo presente che l’Agenzia delle Entrate ha comunicato di avere ormai completato i controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate dalle associazioni di volontariato e dalle altre organizzazioni di utilità sociale, iscritte nei registri previsti dalla legge, mentre sono state già avviate le elaborazioni informatiche riguardanti l’abbinamento degli importi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi dei singoli contribuenti con i dati relativi alle preferenze da essi espresse.

Precisato che, secondo l’Agenzia, le operazioni di individuazione dell’imposta netta su cui calcolare la quota del 5 per mille e quindi di quantificazione dell’importo spettante sono particolarmente complesse, il Sottosegretario rammenta che il completamento dell’operazione di riparto dipende dall’esatta determinazione delle entrate attinenti all’IRPEF nell’esercizio finanziario 2006, posto che le somme corrispondenti alla quota destinata sono stabilite proprio sulla base degli incassi in conto competenza risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

Per quanto riguarda invece il procedimento per l’erogazione del 5 per mille per il corrente esercizio finanziario, illustra la tempistica per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive, che è stata rimodulata per predisporre, entro il mese di marzo del 2008, l’elenco aggiornato di tutti i beneficiari.

Da ultimo, segnala la previsione contenuta nell’articolo 20 del decreto-legge n. 159 del 2007 (atto Senato n. 1819), con il quale il Governo ha provveduto ad integrare per l’anno 2007, con lo stanziamento di 150 milioni di euro, l’autorizzazione di spesa prevista per l’assegnazione del 5 per mille.

 

Il senatore FERRANTE (Ulivo) manifesta insoddisfazione per la risposta del Sottosegretario, evidenziando la gravità del ritardo nell’erogazione della quota del 5 per mille, a fronte della preferenza espressa dai contribuenti più di un anno fa.

Inoltre, rimarca criticamente che la risposta non offre elementi informativi in base ai quali prevedere tempi certi per l’erogazione degli importi dovuti. Osservato che la motivazione addotta a giustificazione del ritardo, consistente nella presunta complessità tecnica delle operazioni di calcolo, non appare del tutto convincente, sottolinea che gli elementi contenuti nella risposta contraddicono le previsioni indicate dalla stessa Agenzia delle Entrate secondo le quali le operazioni di riparto avrebbero dovuto essere concluse entro la fine del mese di settembre.

Tenuto conto del rilievo della modalità di finanziamento rappresentata dalla destinazione del 5 per mille, per le finalità di sostegno del volontariato e della ricerca scientifica e sanitaria, l’oratore sollecita il Governo affinché si completino celermente le operazioni necessarie.

Preso atto della previsione di aumento dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 337 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), rileva che con tale intervento non sono stati risolti i problemi di fondo della vicenda in esame, posto che il Governo non ha ancora chiarito se intende proseguire nell’iniziativa sperimentale consistente nell’assegnazione del 5 per mille dell’IRPEF (in merito alla quale il suo giudizio è positivo) ovvero se sta maturando un orientamento di segno diverso.

 

Il presidente BENVENUTO si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, che giudica interlocutoria. Posto in evidenza in termini positivi l’elevato tasso di adesione da parte dei contribuenti all’espressione della scelta per la destinazione del 5 per mille (che si attesta fra il 60 e il 70 per cento delle dichiarazioni dei redditi presentate), sottolinea le diverse modalità di assegnazione di tale quota rispetto a quelle relative all’assegnazione dell’8 per mille, che risultano di più immediata applicazione, anche se la percentuale di espressione delle preferenze risulta inferiore a quelle relative al 5 per mille. Ribadita la grande risposta della società civile rispetto alla possibilità introdotta per la prima volta con la legge finanziaria per il 2006, rileva l’esigenza che venga corretta la discrasia esistente rispetto alle modalità di destinazione dell’8 per mille, per il quale soltanto, in caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, si prevede che la destinazione venga stabilita in proporzione alle preferenze espresse.

Un ulteriore profilo sul quale intervenire concerne la previsione di un limite massimo all’assegnazione delle somme corrispondenti al 5 per mille, segnalando al riguardo che il disegno di legge finanziaria per il 2008 incrementa, all’articolo 84, la relativa autorizzazione di spesa fino a 400 milioni di euro. Il quadro delineato, prosegue l’oratore, determina quindi una serie di difficoltà applicative nell’erogazione delle somme spettanti agli enti e alle associazioni beneficiarie: in proposito, occorre agire per una maggiore salvaguardia del terzo settore e delle attività di volontariato. In tale direzione, ribadisce l’esigenza che venga individuata una soluzione più immediata.

Nel concludere l’intervento di replica, osserva che vi è la necessità di trasformare la contribuzione mediante la destinazione del 5 per mille in un meccanismo stabile di finanziamento delle associazioni di volontariato, anche valutando adeguatamente l’ipotesi di una diversa commisurazione della quota di imposta suscettibile di assegnazione.

 

Il sottosegretario GRANDI risponde all’interrogazione n. 3-00930 del senatore Eufemi, su una circolare esplicativa riguardante mutui, illustrando le modalità di applicazione delle previsioni contenute nel decreto-legge n. 7 del 2007, relativamente alla surrogazione del mutuante in un contratto di mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, per volontà del debitore (cosiddetta «portabilità» dei mutui immobiliari).

Sotto il profilo fiscale, evidenzia che l’articolo 8, comma 4, del decreto-legge citato, prevede che la surrogazione per volontà del debitore non comporta il venir meno dei benefici fiscali, con riguardo alla possibilità di utilizzare la detrazione dall’imposta sul reddito di un importo pari al 19 per cento degli interessi passivi pagati in dipendenza di un mutuo immobiliare. Rammentato infatti che il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR) prevede, all’articolo 15, che il diritto alla predetta detrazione non viene meno nel caso in cui l’originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, sottolinea che con la circolare richiamata nell’interrogazione (n. 95 del 12 maggio 2000) l’Amministrazione finanziaria ha precisato che, in caso di estinzione di un mutuo con stipula di un altro di importo non superiore al capitale residuo, è possibile continuare a fruire della detrazione prevista, anche se sia diverso il mutuante del nuovo contratto.

Il Sottosegretario rende quindi noto che l’Agenzia delle Entrate ha ribadito l’interpretazione contenuta nella citata circolare, nel senso che il debitore continua a godere del beneficio fiscale anche nel caso in cui l’istituto di credito mutuante sia diverso da quello originale.

Da ultimo riferisce anche le osservazioni del Ministero dello sviluppo economico sulla possibilità di trasferimento ad una diversa banca di un mutuo immobiliare senza aggravi di imposta né perdita dei benefici fiscali. Dà quindi conto di una risoluzione adottata dalla VI Commissione finanze della Camera dei deputati, con la quale si sottopone al Governo l’ipotesi di un ampliamento della soglia di detraibilità degli interessi passivi.

 

Il senatore EUFEMI (UDC) esprime insoddisfazione per la risposta del Sottosegretario, posto che gli elementi informativi con essa offerti non arricchiscono il quadro normativo di riferimento. A suo avviso, il Governo avrebbe dovuto confermare in modo inequivoco che la detrazione di imposta per gli interessi passivi dei mutui immobiliari spetta anche nella già richiamata ipotesi di portabilità del mutuo stesso. In proposito, sottolinea che l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto emanare un’apposita circolare immediatamente dopo l’entrata in vigore del citato decreto-legge n. 7 del 2007 per sgombrare il campo da ogni dubbio interpretativo.

Alla luce della crescita generalizzata del costo dei mutui immobiliari, stipulati a tasso variabile, in conseguenza di turbolenze nei mercati finanziari internazionali, reputa opportuno un ampliamento delle spese detraibili nonché l’elevamento della soglia percentuale di detraibilità.

 

Il sottosegretario GRANDI risponde all’interrogazione n. 3-00910 del senatore Benvenuto, sulle normative a protezione dei risparmiatori e degli investitori, rilevando che, in ordine alla mancata attuazione della delega contenuta nell’articolo 27, comma 3, della legge n. 262 del 2005, sull’adozione di uno statuto dei risparmiatori e degli investitori, essa risulta di non agevole esercizio, stante l’indeterminatezza dei criteri direttivi sulla base dei quali valutare gli elementi di criticità attualmente presenti nella disciplina a tutela dei risparmiatori. Inoltre, fa presente che la previsione di obblighi aggiuntivi avrebbe determinato una violazione della direttiva sui mercati degli strumenti finanziari nonché di quella sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza in capo agli emittenti titoli quotati: infatti, la normativa comunitaria consente agli Stati membri di prevedere obblighi ulteriori rispetto a quelli definiti dall’Unione europea solo in presenza di obiettive esigenze connesse alla situazione dei mercati.

Alla luce delle considerazioni svolte e tenuto conto dell’attuazione delle numerose direttive comunitarie concernenti il piano d’azione per i servizi finanziari, il Sottosegretario osserva che il livello di tutela dei risparmiatori è stato comunque notevolmente accresciuto, risultando in linea con i parametri degli altri Paesi europei. Pertanto, prosegue l’oratore, appare ragionevole ritenere che la delega in questione può considerarsi superata, anche se esprime l’avviso che il susseguirsi di numerosi interventi di modifica delle fonti normative può rendere opportuna l’assunzione di iniziative di razionalizzazione e riordino del quadro normativo di riferimento concernente la tutela dei risparmiatori e degli investitori.

 

Il presidente BENVENUTO si dichiara soddisfatto della risposta del Sottosegretario che reputa esaustiva e completa. Concorda infine con l’osservazione secondo la quale le modifiche intervenute nell’ordinamento finanziario abbiano rafforzato la disciplina a tutela del risparmio.

 

Il sottosegretario GRANDI risponde all’interrogazione n. 3-00914 del senatore Benvenuto, sulla risoluzione delle controversie in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, osservando che, per quanto riguarda l’emanazione da parte del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) di una delibera sul sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie fra gli intermediari e gli investitori, la Banca d’Italia, alla quale spetta secondo la legge un potere d’impulso, ha predisposto, nell’agosto del 2007, uno schema di disciplina, che prospetta i possibili contenuti della proposta da formulare al CICR. Su tale documento, prosegue l’oratore, è prevista una fase di consultazione, che si è esaurita il 15 settembre 2007. Precisato che la disciplina contenuta nella delibera del CICR dovrà essere completata con le regole adottate in sede di autodisciplina dalle associazioni degli intermediari, segnala che presso la Banca d’Italia sono tuttora in corso approfondimenti e un confronto con tali associazioni oltre che con quelle dei consumatori, al termine dei quali verrà formulata la proposta di disciplina.

 

Nell’esprimere soddisfazione per la risposta ricevuta, il presidente BENVENUTO ribadisce la necessità che l’adozione della disciplina in questione avvenga nel rispetto dei tempi previsti dall’articolo 128-bis del Testo unico bancario, rispettando anche un principio di gradualità.

 

Il presidente BENVENUTO dichiara quindi chiusa la procedura informativa.

 

 

La seduta termina alle ore 15,45.