Legislatura 15ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 122 del 02/10/2007

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 128

 

 

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

 

premesso che il recepimento della direttiva 2004/109/CE completa il quadro normativo interno dopo il recepimento della direttiva sul prospetto e quella sui mercati finanziari,   con un incremento della tutela del risparmiatore,  sotto il profilo degli obblighi di trasparenza e  informazione posti a carico degli emittenti;

 

giudicati  apprezzabili i seguenti profili normativi:

 

-                                     la previsione (articolo 120 del TUF come modificato dall’art. 1, comma 6, dello schema di decreto) dell’obbligo - in capo ai soggetti che detengono partecipazioni superiori al due per cento nel capitale di emittenti azioni quotate aventi l’Italia come Stato membro di origine - di darne comunicazione alla società partecipata e alla Consob, tenendo anche conto della detenzione di strumenti derivati.

 

-                                     la previsione (articolo 154-ter come introdotto dall’art. 1, comma 9, dello schema di decreto) dell’obbligo, in capo agli emittenti azioni quotate aventi l’Italia come Stato membro di origine, di pubblicare un resoconto intermedio di gestione semplificato rispetto alla vigente relazione trimestrale, ferma restando la facoltà dei gestori di mercati regolamentati di imporre, nei propri regolamenti, obblighi informativi più stringenti;

 

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

 

-                                     si ribadisce al Governo l’urgenza - già sottolineata in sede di formulazione del parere sullo schema di decreto attuativo della Direttiva 2004/39/CE (c.d. MiFID) – di adottare una serie di misure, di intesa e in accordo con gli operatori e anche attraverso iniziative poste in essere dalle associazioni di categoria, volte ad accrescere il livello di consapevolezza dei risparmiatori, mediante un vero e proprio piano di educazione finanziaria.

 

In relazione all’articolo  154-bis, comma 5, del Testo unico della finanza, si osserva che la nuova formulazione del quinto comma dell’art. 154-bis, specificamente dedicato alla attestazione degli organi amministrativi delegati e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, è stata arricchita da una serie di elementi che recepiscono la disciplina comunitaria di riferimento. Con specifico riferimento alla disciplina dettata dalla direttiva 2004/109, andrebbe specificato che la certificazione della relazione finanziaria semestrale avviene con la condizione della effettiva conoscenza del responsabile amministrativo; sarebbe, pertanto, opportuno modificare il testo dell’articolo 154-bis, comma 5, TUF aggiungendo alla fine del primo periodo, l’espressione "in base allo stato delle loro conoscenze".

Inoltre, valuti il Governo l’opportunità di coordinare la previsione dell’art. 154-bis con le disposizioni nazionali, di volta in volta vigenti, che attengono alle modalità di recepimento del Regolamento 1606/2002 ed in particolare all’individuazione dei soggetti tenuti all’applicazione dei principi contabili internazionali.

 

In relazione all’art. 154-ter del Testo unico in materia finanziaria, il comma 2 stabilisce che la relazione finanziaria semestrale è trasmessa almeno 15 giorni prima della pubblicazione al collegio sindacale e alla società di revisione. La formulazione della norma determina, tuttavia, un intervallo troppo ampio tra il momento di approvazione della relazione semestrale da parte del consiglio e la relativa pubblicazione. Tale situazione si pone in difformità con quanto stabilito dall'art. 114 TUF, recante l'obbligo di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, cui sono tenuti gli emittenti.

 

Si richiede, pertanto, di abrogare l’ultimo capoverso del comma in esame, che recita:  "La relazione finanziaria semestrale è trasmessa almeno quindici giorni prima della pubblicazione al collegio sindacale e alla società di revisione", ovvero in alternativa, volendo mantenere inalterata tale norma, occorre sostituire il riferimento al collegio sindacale con la più ampia nozione di organo di controllo, per tenere conto dell’adozione del sistema di governance di tipo dualistico.

 

Poiché il nuovo art. 154-ter, nei commi 1 e 2, rispettivamente dedicati alla relazione finanziaria annuale e alla relazione finanziaria semestrale, richiama la sola attestazione di cui al quinto comma dell’art. 154-bis TUF e non anche la dichiarazione del dirigente preposto di cui è menzione nel secondo comma dell’art. 154-bis TUF, al fine di prevenire interpretazioni incoerenti con la normativa comunitaria di riferimento sarebbe opportuno che al comma 7 si sostituiscano le parole "di cui alla presente sezione" con le seguenti: "di cui al presente articolo".

In particolare, sarebbe opportuno che venga chiarito a quali forme di pubblicità faccia riferimento il primo comma dell’art. 154-ter, precisando in particolare se tra tali forme di pubblicità rientri o meno il deposito presso il registro delle imprese di copia del bilancio.

 

Considerato inoltre:

 

            che nell’ordinamento italiano – a differenza di altri Paesi europei – i fondi comuni di investimento cosiddetti "chiusi" (di cui all’articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 58 del 1998 - TUF) possono avere soltanto la veste giuridica di società di investimento a capitale variabile (SICAV), essendo loro preclusa la forma della società di investimento a capitale fisso (SICAF);

            che la diversità riscontrata origina dalla circostanza che la disciplina dettata a livello comunitario per emittenti strumenti finanziari quotati (disciplina del prospetto per l’offerta al pubblico e sugli abusi di mercato, prima, armonizzazione degli obblighi di trasparenza sulle informazioni relative agli emittenti i cui valori sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato, poi) - applicabile anche agli OICR di tipo chiuso quotati - privilegia la forma societaria dell’organismo piuttosto che quella contrattuale di patrimonio autonomo e separato fatta propria dal legislatore nazionale. Ciò anche in ragione del fatto che la forma societaria per gli OICR di tipo chiuso è quella preferita dalla maggior parte dei Paesi europei.

 

Rilevato:

 

che la suddetta preclusione comporta difficoltà nell’applicazione ai fondi cosiddetti "chiusi" della disciplina recata dalle direttive comunitarie 2003/71/CE sul prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (recepita con il decreto legislativo n. 51 del 2007), 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto (in corso di recepimento) e 2004/109/CE (direttiva recepita dall’Atto del Governo in esame);

che l’introduzione della SICAF nell'ordinamento italiano risulta opportuna per consentire, anche agli OICR di tipo chiuso, una corretta applicazione della normativa comunitaria in tema di obblighi previsti per gli emittenti strumenti finanziari quotati (quale, ad esempio, quella dettata dalle direttive transparency, prospetto e abusi di mercato):

 

auspica l’adozione di appositi provvedimenti correttivi del TUF recanti la possibilità, per i fondi cosiddetti "chiusi", di assumere la forma giuridica di società di investimento a capitale fisso (SICAF), con conseguente applicazione delle disposizioni della Parte IV del TUF sulla disciplina degli emittenti.

 

Da ultimo, per quanto riguarda la decorrenza delle disposizioni del decreto legislativo, si sottopone alla valutazione del Governo l'opportunità di precisare che le nuove disposizioni si applicano a partire dalle rendicontazioni contabili successive al 31 dicembre 2007.