Legislatura 15ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 122 del 02/10/2007
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 138
La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo,
premesso che:
occorre ribadire al Governo la necessità di provvedere tempestivamente all’attuazione delle direttive comunitarie, adottando entro i termini previsti le disposizioni interne di adeguamento agli obblighi comunitari: tale esigenza è indispensabile per garantire certezza di dirittoquanto più le norme comunitarie intervengono in settori dell’ordinamento tecnicamente complessi e articolati, come quello tributario;
occorre richiamare l’indirizzo generale, espresso dalla Commissione sin dall’avvio del dibattito parlamentare nell’attuale legislatura, sul rilievo politico e sul valore di civiltà giuridica della piena osservanza e attuazione dello statuto del contribuente; tale orientamento, ulteriormente ribadito con la risoluzione adottata il 1° agosto 2007 (Doc. XXIV, n. 6), si traduce nella necessità di assicurare la piena osservanza del principio di irretroattività delle norme tributarie (sancito dal primo comma dell’articolo 3 della legge n. 212 del 2000), con la decorrenza dell’applicazione delle nuove norme dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di approvazione delle stesse;
il legislatore deve garantire per primo ai contribuenti la certezza di diritto.
Sulla base di tali premesse, la Commissione
esprime parere favorevole
con la seguente condizione:
che la decorrenza retroattiva prevista dall’articolo 2 dello schema di decreto (rispettivamente al 1° gennaio 2006 per le norme indicate nel paragrafo 1 dell’articolo 2 della direttiva, e al 1° gennaio 2007 per quelle individuate dal paragrafo 2 dello stesso articolo) sia riferita unicamente alle fattispecie tributarie espressamente disciplinate dai regolamenti comunitari e dalla direttiva in attuazione, mentre per tutte le altre disposizioni, quali, ad esempio, la novella recata dal secondo comma dell’articolo 1 (che, modificando l’articolo 37-bis del Decreto del Presidente della Repubblica. n. 600 del 1973, amplia il novero oggettivo delle operazioni rilevanti ai fini dell’applicazione delle disposizioni antielusive) occorre prevedere, trattandosi di modifiche di coordinamento non espressamente previste dalla normativa comunitaria, un termine di decorrenza conforme alle richiamate prescrizioni dello statuto, fissando tale termine al 1° gennaio 2008.