Legislatura 15ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 122 del 02/10/2007

 

FINANZE E TESORO    (6ª) 

 

MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2007

122ª Seduta 

 

Presidenza del Presidente

BENVENUTO 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Tononi.  

 

 

            La seduta inizia alle ore 15,15.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(Doc. LVII, n. 2-bis) Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2008-2011

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

 

      Sul documento in titolo riferisce alla Commissione il senatore BARBOLINI (Ulivo), soffermandosi, per quanto di competenza,  sul quadro macroeconomico di riferimento: in proposito, richiama il passaggio contenuto nella Nota, secondo il quale i mercati finanziari mondiali sono attualmente interessati da forti turbolenze indotte dalla crisi dei mutui subprime statunitensi. Fa infatti presente che le stime di crescita dell’economia americana sono state riviste al ribasso per il 2008, mentre, per quanto riguarda l’impatto sull’economia italiana, rileva che è necessario attendere il pieno dispiegarsi degli effetti della turbolenza finanziaria per una valutazione completa del fenomeno.

            Sottolinea quindi che le stime per la crescita del prodotto interno lordo per il 2008 dovrebbero essere riviste al ribasso, con lievi effetti negativi anche per gli anni seguenti: si prevede infatti che la crescita si attesti all’1,5 per cento rispetto all’1,9 indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

            In riferimento al quadro di finanza pubblica per il prossimo triennio, il relatore osserva che l’andamento delle entrate tributarie ha evidenziato nel periodo giugno-agosto una sensibile accentuazione della tendenza positiva: rispetto al miglioramento emerso in sede di elaborazione delle stime contenute del DPEF, la successiva evoluzione ha rafforzato la dinamica positiva in atto portando a valutare per il 2007 un maggior gettito tributario per circa 6 miliardi rispetto a quanto previsto nel DPEF. Il miglioramento del gettito conferma la tendenza, a suo avviso indiscutibile, di un progressivo allargamento della base imponibile, ed anche di una maggiore efficacia dell’azione di contrasto all’evasione fiscale adottata dal Governo.

            Secondo la Nota in illustrazione, la linea di intervento mira a sostenere lo sviluppo economico, finanziando, da un lato, gli investimenti in infrastrutture (nei settori del trasporto ferroviario e autostradale) e, dall’altro, prevedendo l’adozione di misure  nell’area della fiscalità, con riguardo anche alle famiglie.

            Precisato che l’utilizzazione delle maggiori disponibilità emerse comporta una ricomposizione del conto delle Amministrazioni pubbliche, evidenzia che l’indebitamento netto per l’anno in corso, scontando gli effetti dei nuovi interventi, si colloca al 2,4 per cento del PIL, un decimo di punto in meno rispetto a quanto stimato nel DPEF.

            Dopo aver fatto cenno alle misure di attuazione degli obblighi europei di riduzione del disavanzo,         ribadendo che l’indebitamento netto tendenziale in rapporto al PIL risulta in miglioramento, il relatore si sofferma sugli obiettivi programmatici di finanza pubblica nel triennio 2008-2011, richiamando le stime di quantificazione dell’avanzo primario e del debito pubblico, in punti percentuali rispetto al PIL.

            Dopo aver commentato la nuova articolazione in missioni e programmi del bilancio dello Stato, focalizza l’attenzione sugli strumenti mediante i quali si procederà all’adozione della decisione di bilancio.  In proposito la Nota in illustrazione menziona la presentazione di un provvedimento d’urgenza recante misure di semplificazione fiscale e di sostegno alla spesa per investimenti, incidendo esclusivamente sui saldi di finanza pubblica del 2007. Passa poi in rassegna i disegni di legge collegati alla decisione di bilancio, sottolineando il rilievo di quelli che intervengono sui costi della politica, sulla riforma del Welfare nonché sulle politiche di sostegno ai non autosufficienti e le politiche sociali e della famiglia.

            Conclude la propria illustrazione, dando compiutamente conto dell’aggiornamento del livello del saldo netto da finanziare per l’anno 2008 rispetto alle previsioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria e commentando le misure relative ai piani di rientro delle Regioni.

 

            Il presidente BENVENUTO propone di proseguire l’esame del documento in titolo nella seduta antimeridiana di domani.

 

            La Commissione conviene.

 

            Il seguito dell’esame è pertanto rinviato.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2005/19/CE del Consiglio che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo e agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi» (n. 138)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato)

 

Si riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 settembre scorso.

 

La senatrice THALER AUSSERHOFER (Aut) illustra la proposta di parere favorevole con condizione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta) sottolineando il valore dell’indicazione concernente la non retroattività delle disposizioni concernenti l’articolo 37-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600, in linea con la più volte richiamata esigenza di rispetto puntuale della prescrizione contenuta nella legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), oggetto, da ultimo, dell’importante risoluzione votata dalla 6a Commissione, approvata all’unanimità, in relazione al referto della Corte dei Conti sulla applicazione dello stesso Statuto (Doc. XXIV, n. 6).

 

Dopo gli interventi in dichiarazione di voto favorevole dei senatori EUFEMI (UDC) e Paolo FRANCO (LNP), interviene il presidente BENVENUTO, apprezzando in particolare, la continuità del parere espresso dalla relatrice rispetto allo strumento di indirizzo approvato all’unanimità nell'agosto scorso sull’applicazione dello Statuto del contribuente.

 

Il sottosegretario TONONI si riserva di valutare la possibilità di accogliere il parere condizionato, esprimendo peraltro l’impegno a che tale parere possa essere tenuto in considerazione dal Governo.

 

Il senatore PEGORER (Ulivo) nel preannunciare il voto favorevole a nome della propria parte politica, sottolinea il valore del parere proposto dalla senatrice Thaler Ausserhofer e ritiene quindi opportuno che il Governo possa accogliere integralmente tale indicazione.

 

Dopo un intervento del presidente BENVENUTO - a giudizio del quale la dichiarazione del rappresentante del Governo assume un particolare rilievo in relazione alla condizione posta nel parere di rispetto integrale del principio della irretroattività delle norme tributarie - il sottosegretario TONONI ribadisce l’impegno a far sì che il Governo possa accogliere favorevolmente il parere, pur evidenziando l’opportunità di un approfondimento ulteriore sul punto.

 

A giudizio del senatore EUFEMI (UDC) l’orientamento espresso dal rappresentante del Governo appare ambiguo e non tiene conto del valore politico del pronunciamento unanime della Commissione finanze e tesoro sul rispetto dello Statuto del contribuente: sollecita quindi un chiarimento rispetto alla portata del parere illustrato dalla senatrice Thaler Ausserhofer.

 

A giudizio del senatore Paolo FRANCO (LNP) è opportuno che il rappresentante del Governo dia una risposta inequivoca rispetto all’accoglimento o meno del parere formulato dalla senatrice Thaler Ausserhofer, fermo restando ovviamente la facoltà dell’Esecutivo di emanare il decreto legislativo in via definitiva con le correzioni e le modifiche che ritiene necessarie. L’atteggiamento del rappresentante del Governo, inoltre, non sembra tener conto dell’orientamento pressoché unanime della Commissione sulla questione in commento anche in considerazione del fatto che i gruppi di opposizione hanno garantito la presenza del numero legale e si apprestano a votare a favore del parere illustrato.

 

A giudizio del senatore BONADONNA (RC-SE) il parere predisposto dalla senatrice Thaler Ausserhofer sottolinea un aspetto sul quale la Commissione si è già più volte pronunciata all’unanimità con un orientamento di rilevante valore politico. A suo parere quindi non può essere sottaciuta una valutazione politica di un’eventuale orientamento del Governo difforme rispetto alle osservazioni contenute nel parere.

 

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere, posta ai voti, è approvata all’unanimità.

 

 

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE» (n. 128)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

 

Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 19 settembre scorso.

 

Il relatore D'AMICO (Ulivo) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato al resoconto) sottolineando l’apprezzamento per la previsione che i soggetti obbligati a dare comunicazione alla Consob e alle società partecipate del superamento del 2 per cento del capitale, tengano conto anche della detenzione di strumenti derivati. Sottolinea inoltre come il parere inviti il Governo a ridurre il periodo entro il quale la relazione finanziaria semestrale viene trasmessa, prima della pubblicazione agli organi di controllo interno ed esterno: tale osservazione è motivata dalla necessità di restringere quanto più possibile il periodo nel corso del quale le informazioni price sensitive sulla situazione finanziaria delle società siano messe a disposizione del pubblico, per evitare possibili utilizzazioni illecite di tali informazioni. Inoltre il parere contiene, in via generale e non direttamente riferita al solo recepimento della Direttiva in titolo, l’invito al Governo a valutare la possibilità di disciplinare nell’ordinamento italiano l’operatività delle società di investimento a capitale fisso. Infine si sottopone alla valutazione del Governo la opportunità di precisare che le nuove disposizioni recate dal provvedimento si applichino a partire dalle rendicontazioni contabili successive al 31 dicembre 2007.

 

A giudizio del senatore EUFEMI (UDC) il parere illustrato dal relatore coglie alcune questioni importanti e tiene conto di osservazioni emerse nel corso del dibattito. In particolare, ritiene rilevante l’aver introdotto la eventuale detenzione di titoli derivati quale criterio ulteriore per calcolare il superamento della soglia del 2 per cento, come condizione per l’obbligo di comunicazione all’autorità di vigilanza.  Nel valutare poi positivamente la sollecitazione a programmare un’azione concertata di azione finanziaria a favore dei risparmiatori meno avvertiti, preannunzia a nome della propria parte politica, il voto favorevole.

 

Il sottosegretario TONONI preannuncia l’accoglimento da parte del Governo delle osservazioni contenute nel parere, in particolare facendo riferimento alla necessità di ridurre il periodo entro il quale la relazione finanziaria semestrale è trasmessa, prima della pubblicazione, agli organi di controllo, nonché alla disciplina delle società di investimento a capitale fisso. Rileva poi che il Governo, pur in presenza della facoltà prevista dalla Direttiva di elevare la soglia di partecipazione oltre la quale scatta l’obbligo di comunicazione alla Consob, ha scelto di tener ferma la percentuale del 2 per cento, nella convinzione che tale limite garantisca maggiormente la trasparenza dei mercati e i piccoli azionisti in particolare.

 

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere illustrata dal senatore D’Amico, viene posta ai voti e approvata all’unanimità.

 

 

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI 

 

Il presidente BENVENUTO, in relazione alle modifiche al calendario dei lavori dell’Assemblea, comunica che la seduta antimeridiana di domani, prevista alle 8,30, è anticipata alle ore 8,15.

 

La Commissione prende atto.

 

 

            La seduta termina alle ore 15,45.


 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 138

  

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo,

premesso che:

            occorre ribadire al Governo la necessità di provvedere tempestivamente all’attuazione delle direttive comunitarie, adottando entro i termini previsti le disposizioni interne di adeguamento agli obblighi comunitari: tale esigenza è indispensabile per garantire certezza di  dirittoquanto più le norme comunitarie intervengono in settori dell’ordinamento tecnicamente complessi e articolati, come quello tributario;

            occorre richiamare l’indirizzo generale, espresso dalla Commissione sin dall’avvio del dibattito parlamentare nell’attuale legislatura, sul rilievo politico e sul valore di civiltà giuridica della piena osservanza e attuazione dello statuto del contribuente; tale orientamento, ulteriormente ribadito con la risoluzione adottata il 1° agosto 2007 (Doc. XXIV, n. 6), si traduce nella necessità di assicurare la piena osservanza del principio di irretroattività delle norme tributarie (sancito dal primo comma dell’articolo 3 della legge n. 212 del 2000), con la decorrenza dell’applicazione delle nuove norme dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di approvazione delle stesse;  

il legislatore deve garantire per primo ai contribuenti la certezza di diritto.

Sulla base di tali premesse, la Commissione

esprime parere favorevole

con la seguente condizione:

che la decorrenza retroattiva prevista dall’articolo 2 dello schema di decreto (rispettivamente al 1° gennaio 2006 per le norme indicate nel paragrafo 1 dell’articolo 2 della direttiva, e al 1° gennaio 2007 per quelle individuate dal paragrafo 2 dello stesso articolo) sia riferita unicamente alle fattispecie tributarie espressamente disciplinate dai regolamenti comunitari e dalla direttiva in attuazione, mentre per tutte le altre disposizioni, quali, ad esempio, la novella recata dal secondo comma dell’articolo 1 (che, modificando l’articolo 37­-bis del Decreto del Presidente della Repubblica. n. 600 del 1973, amplia il novero oggettivo delle operazioni rilevanti ai fini dell’applicazione delle disposizioni antielusive) occorre prevedere, trattandosi di modifiche di coordinamento non espressamente previste dalla normativa comunitaria, un termine di decorrenza conforme alle richiamate prescrizioni dello statuto, fissando tale termine al 1° gennaio 2008.


 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 128

 

 

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

 

premesso che il recepimento della direttiva 2004/109/CE completa il quadro normativo interno dopo il recepimento della direttiva sul prospetto e quella sui mercati finanziari,   con un incremento della tutela del risparmiatore,  sotto il profilo degli obblighi di trasparenza e  informazione posti a carico degli emittenti;

 

giudicati  apprezzabili i seguenti profili normativi:

 

-                                     la previsione (articolo 120 del TUF come modificato dall’art. 1, comma 6, dello schema di decreto) dell’obbligo - in capo ai soggetti che detengono partecipazioni superiori al due per cento nel capitale di emittenti azioni quotate aventi l’Italia come Stato membro di origine - di darne comunicazione alla società partecipata e alla Consob, tenendo anche conto della detenzione di strumenti derivati.

 

-                                     la previsione (articolo 154-ter come introdotto dall’art. 1, comma 9, dello schema di decreto) dell’obbligo, in capo agli emittenti azioni quotate aventi l’Italia come Stato membro di origine, di pubblicare un resoconto intermedio di gestione semplificato rispetto alla vigente relazione trimestrale, ferma restando la facoltà dei gestori di mercati regolamentati di imporre, nei propri regolamenti, obblighi informativi più stringenti;

 

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

 

-                                     si ribadisce al Governo l’urgenza - già sottolineata in sede di formulazione del parere sullo schema di decreto attuativo della Direttiva 2004/39/CE (c.d. MiFID) – di adottare una serie di misure, di intesa e in accordo con gli operatori e anche attraverso iniziative poste in essere dalle associazioni di categoria, volte ad accrescere il livello di consapevolezza dei risparmiatori, mediante un vero e proprio piano di educazione finanziaria.

 

In relazione all’articolo  154-bis, comma 5, del Testo unico della finanza, si osserva che la nuova formulazione del quinto comma dell’art. 154-bis, specificamente dedicato alla attestazione degli organi amministrativi delegati e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, è stata arricchita da una serie di elementi che recepiscono la disciplina comunitaria di riferimento. Con specifico riferimento alla disciplina dettata dalla direttiva 2004/109, andrebbe specificato che la certificazione della relazione finanziaria semestrale avviene con la condizione della effettiva conoscenza del responsabile amministrativo; sarebbe, pertanto, opportuno modificare il testo dell’articolo 154-bis, comma 5, TUF aggiungendo alla fine del primo periodo, l’espressione "in base allo stato delle loro conoscenze".

Inoltre, valuti il Governo l’opportunità di coordinare la previsione dell’art. 154-bis con le disposizioni nazionali, di volta in volta vigenti, che attengono alle modalità di recepimento del Regolamento 1606/2002 ed in particolare all’individuazione dei soggetti tenuti all’applicazione dei principi contabili internazionali.

 

In relazione all’art. 154-ter del Testo unico in materia finanziaria, il comma 2 stabilisce che la relazione finanziaria semestrale è trasmessa almeno 15 giorni prima della pubblicazione al collegio sindacale e alla società di revisione. La formulazione della norma determina, tuttavia, un intervallo troppo ampio tra il momento di approvazione della relazione semestrale da parte del consiglio e la relativa pubblicazione. Tale situazione si pone in difformità con quanto stabilito dall'art. 114 TUF, recante l'obbligo di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, cui sono tenuti gli emittenti.

 

Si richiede, pertanto, di abrogare l’ultimo capoverso del comma in esame, che recita:  "La relazione finanziaria semestrale è trasmessa almeno quindici giorni prima della pubblicazione al collegio sindacale e alla società di revisione", ovvero in alternativa, volendo mantenere inalterata tale norma, occorre sostituire il riferimento al collegio sindacale con la più ampia nozione di organo di controllo, per tenere conto dell’adozione del sistema di governance di tipo dualistico.

 

Poiché il nuovo art. 154-ter, nei commi 1 e 2, rispettivamente dedicati alla relazione finanziaria annuale e alla relazione finanziaria semestrale, richiama la sola attestazione di cui al quinto comma dell’art. 154-bis TUF e non anche la dichiarazione del dirigente preposto di cui è menzione nel secondo comma dell’art. 154-bis TUF, al fine di prevenire interpretazioni incoerenti con la normativa comunitaria di riferimento sarebbe opportuno che al comma 7 si sostituiscano le parole "di cui alla presente sezione" con le seguenti: "di cui al presente articolo".

In particolare, sarebbe opportuno che venga chiarito a quali forme di pubblicità faccia riferimento il primo comma dell’art. 154-ter, precisando in particolare se tra tali forme di pubblicità rientri o meno il deposito presso il registro delle imprese di copia del bilancio.

 

Considerato inoltre:

 

            che nell’ordinamento italiano – a differenza di altri Paesi europei – i fondi comuni di investimento cosiddetti "chiusi" (di cui all’articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 58 del 1998 - TUF) possono avere soltanto la veste giuridica di società di investimento a capitale variabile (SICAV), essendo loro preclusa la forma della società di investimento a capitale fisso (SICAF);

            che la diversità riscontrata origina dalla circostanza che la disciplina dettata a livello comunitario per emittenti strumenti finanziari quotati (disciplina del prospetto per l’offerta al pubblico e sugli abusi di mercato, prima, armonizzazione degli obblighi di trasparenza sulle informazioni relative agli emittenti i cui valori sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato, poi) - applicabile anche agli OICR di tipo chiuso quotati - privilegia la forma societaria dell’organismo piuttosto che quella contrattuale di patrimonio autonomo e separato fatta propria dal legislatore nazionale. Ciò anche in ragione del fatto che la forma societaria per gli OICR di tipo chiuso è quella preferita dalla maggior parte dei Paesi europei.

 

Rilevato:

 

che la suddetta preclusione comporta difficoltà nell’applicazione ai fondi cosiddetti "chiusi" della disciplina recata dalle direttive comunitarie 2003/71/CE sul prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (recepita con il decreto legislativo n. 51 del 2007), 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto (in corso di recepimento) e 2004/109/CE (direttiva recepita dall’Atto del Governo in esame);

che l’introduzione della SICAF nell'ordinamento italiano risulta opportuna per consentire, anche agli OICR di tipo chiuso, una corretta applicazione della normativa comunitaria in tema di obblighi previsti per gli emittenti strumenti finanziari quotati (quale, ad esempio, quella dettata dalle direttive transparency, prospetto e abusi di mercato):

 

auspica l’adozione di appositi provvedimenti correttivi del TUF recanti la possibilità, per i fondi cosiddetti "chiusi", di assumere la forma giuridica di società di investimento a capitale fisso (SICAF), con conseguente applicazione delle disposizioni della Parte IV del TUF sulla disciplina degli emittenti.

 

Da ultimo, per quanto riguarda la decorrenza delle disposizioni del decreto legislativo, si sottopone alla valutazione del Governo l'opportunità di precisare che le nuove disposizioni si applicano a partire dalle rendicontazioni contabili successive al 31 dicembre 2007.