Legislatura 15ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 119 del 26/09/2007

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2005/19/CE del Consiglio che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo e agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi» (n. 138)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Esame e rinvio) 

 

Sul provvedimento in titolo riferisce alla Commissione la senatrice THALER AUSSERHOFER (Aut), osservando che lo schema di decreto, che dà attuazione alla direttiva 2005/19/CE, introduce nell’ordinamento italiano le nuove disposizioni fiscali comunitarie in materia di ristrutturazioni aziendali transfrontaliere, apportando quindi una serie di integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR). Rilevato che il provvedimento disciplina il regime fiscale comune da applicare alle operazioni di fusione, scissione, conferimento d’attivo e scambi di partecipazione, compiute tra società di Stati membri diversi, sottolinea che si prevede l’estensione della neutralità fiscale alle scissioni parziali, con effetto dal 1° gennaio 2007. Dopo aver dato compiutamente conto della nozione di scissione parziale e aver analizzato la disciplina precedentemente in vigore, la relatrice focalizza l’attenzione sul trattamento fiscale previsto per il trasferimento di sede all’estero, chiarendo la portata delle previsioni contenute nel decreto.

Per quanto riguarda la società europea per azioni (SE) e la società cooperativa europea (SCE), la relatrice segnala che il provvedimento prevede, da un lato, l’estensione della soggettività tributaria passiva, ai fini dell’imposta sul reddito delle società, anche a tali tipi di enti collettivi, e dall’altro, modificando l’articolo 166 del TUIR, ne prevede l’assoggettamento alla disciplina ivi contenuta in materia di trasferimento all’estero della residenza.

Svolge quindi una serie di approfondite considerazioni in merito al trattamento fiscale applicabile alle plusvalenze latenti relative alle stabili organizzazioni mantenute nel territorio dello Stato di provenienza.

Commenta altresì le modificazioni apportate agli articoli 177 e 178 del TUIR, in materia di scambio di azioni e di partecipazioni societarie.

Dopo aver dato ampiamente conto della modifica apportata all’articolo 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, volta a delimitare la possibilità di compiere operazioni aventi finalità di elusione o evasione d’imposta, nella fattispecie di trasferimento all’estero della residenza fiscale di una società, focalizza l’attenzione sul termine di recepimento della direttiva nell’ordinamento nazionale, richiamando un passaggio della relazione illustrativa del Governo, secondo il quale il legislatore non ha ritenuto necessario emanare le disposizioni di attuazione, entro i termini previsti, posto che le norme dettate per la SE e la SCE sono contenute in regolamenti comunitari direttamente vincolanti per gli Stati membri.

Conclude la propria illustrazione, rimarcando che l’articolo 2 prevede la decorrenza retroattiva delle disposizioni fiscali richiamate, ponendosi quindi in contrasto con lo statuto dei diritti del contribuente e con i contenuti della risoluzione (Doc. XXIV, n. 6) approvata dalla Commissione il 1° agosto scorso.

 

Il presidente BONADONNA, preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, propone, d’intesa con la relatrice, di proseguire l’esame nella seduta di martedì prossimo, 2 ottobre, concentrando quindi gli interventi sullo schema di parere che sarà presentato e illustrato in tale occasione.

 

La Commissione conviene.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 

La seduta termina alle ore 15,50.