Legislatura 15ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 119 del 26/09/2007

Il relatore D'AMICO (Ulivo) illustra uno schema di parere favorevole con condizione e osservazioni (il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto dell’odierna seduta), richiamando due considerazioni contenute nelle premesse: con la prima, muovendo dal presupposto che la norma di delega, contenuta nell’articolo 27 della legge n. 262 del 2005, pone una serie di questioni interpretative, si invita il Governo a valutare l’ipotesi di una modificazione della norma primaria. Con la seconda considerazione, si ribadisce la necessità di attuare un programma di «educazione finanziaria», in collaborazione tra soggetti pubblici e privati, nella prospettiva di migliorare la conoscenza, da parte dei risparmiatori, delle caratteristiche degli investimenti e del connesso livello di rischio finanziario. Peraltro, prosegue il relatore, tale iniziativa contribuirebbe anche a rendere più effettiva la disciplina dettata a tutela degli investitori.

Passando all’analisi della parte dispositiva, si sofferma sulla condizione, illustrandone il tenore e le finalità, volte a specificare che l’attivazione del procedimento sanzionatorio è eventuale e dipende dall’inosservanza degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali con gli investitori.

            Per quanto riguarda le osservazioni, precisa di non averne voluto inserire alcuna, contrariamente a quanto prospettato in un primo tempo, sulla disciplina dettata dall’articolo 6, in materia di limiti all’operatività della clausola compromissoria nei contratti tra investitori e intermediari in adesione alle osservazioni formulate dal senatore Balboni che reputa condivisibili.

            Con riferimento all’articolo 3, si propone sostanzialmente di trasfondere nel successivo articolo 4 la previsione secondo la quale il conciliatore deve tener conto dei criteri di determinazione dell’indennizzo individuati dalla Consob nella proposta conciliativa. Ritiene infatti che quella indicata sia la sede più opportuna dal momento che l’articolo 4 disciplina la procedura di conciliazione stragiudiziale.

            Sotto altro profilo, giudica condivisibile l’equiparazione del lodo arbitrale non più impugnabile alla sentenza passata in giudicato, per quanto riguarda l’individuazione dei requisiti di concessione dell’indennizzo a carico del Fondo di garanzia. Più delicata appare la previsione relativa al previo esperimento delle procedure esecutive, anche se ribadisce, al riguardo, le considerazioni già svolte, richiamando in proposito l’osservazione di cui alla lettera d), con la quale si invita il Governo a valutare se tale previsione risulti conforme alla delega e comunque a esplicitare maggiormente le ragioni della scelta normativa compiuta.