Legislatura 15ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 119 del 26/09/2007
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, di un sistema di indennizzo e di un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori» (n. 117)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi degli articoli 27, commi 1 e 2, e 44 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con condizione e osservazioni)
Si riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore D'AMICO (Ulivo) illustra uno schema di parere favorevole con condizione e osservazioni (il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto dell’odierna seduta), richiamando due considerazioni contenute nelle premesse: con la prima, muovendo dal presupposto che la norma di delega, contenuta nell’articolo 27 della legge n. 262 del 2005, pone una serie di questioni interpretative, si invita il Governo a valutare l’ipotesi di una modificazione della norma primaria. Con la seconda considerazione, si ribadisce la necessità di attuare un programma di «educazione finanziaria», in collaborazione tra soggetti pubblici e privati, nella prospettiva di migliorare la conoscenza, da parte dei risparmiatori, delle caratteristiche degli investimenti e del connesso livello di rischio finanziario. Peraltro, prosegue il relatore, tale iniziativa contribuirebbe anche a rendere più effettiva la disciplina dettata a tutela degli investitori.
Passando all’analisi della parte dispositiva, si sofferma sulla condizione, illustrandone il tenore e le finalità, volte a specificare che l’attivazione del procedimento sanzionatorio è eventuale e dipende dall’inosservanza degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali con gli investitori.
Per quanto riguarda le osservazioni, precisa di non averne voluto inserire alcuna, contrariamente a quanto prospettato in un primo tempo, sulla disciplina dettata dall’articolo 6, in materia di limiti all’operatività della clausola compromissoria nei contratti tra investitori e intermediari in adesione alle osservazioni formulate dal senatore Balboni che reputa condivisibili.
Con riferimento all’articolo 3, si propone sostanzialmente di trasfondere nel successivo articolo 4 la previsione secondo la quale il conciliatore deve tener conto dei criteri di determinazione dell’indennizzo individuati dalla Consob nella proposta conciliativa. Ritiene infatti che quella indicata sia la sede più opportuna dal momento che l’articolo 4 disciplina la procedura di conciliazione stragiudiziale.
Sotto altro profilo, giudica condivisibile l’equiparazione del lodo arbitrale non più impugnabile alla sentenza passata in giudicato, per quanto riguarda l’individuazione dei requisiti di concessione dell’indennizzo a carico del Fondo di garanzia. Più delicata appare la previsione relativa al previo esperimento delle procedure esecutive, anche se ribadisce, al riguardo, le considerazioni già svolte, richiamando in proposito l’osservazione di cui alla lettera d), con la quale si invita il Governo a valutare se tale previsione risulti conforme alla delega e comunque a esplicitare maggiormente le ragioni della scelta normativa compiuta.
Il presidente BONADONNA avverte quindi che si procederà alla votazione dello schema di parere favorevole con condizione e osservazioni illustrato dal relatore.
Il senatore EUFEMI (UDC) motiva il voto favorevole della propria parte politica, evidenziando che lo schema di parere del relatore tiene conto delle indicazioni formulate dall’opposizione nel corso del dibattito; apprezza inoltre, in modo particolare, il riferimento, contenuto nelle premesse, al problema dell’«educazione finanziaria».
Nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, il senatore BARBOLINI (Ulivo) sottolinea che la discussione svolta ha offerto utili elementi di riflessione dei quali lo schema di parere tiene opportunamente conto.
Dopo aver dichiarato il voto favorevole di Alleanza Nazionale, il senatore BALBONI (AN) motiva la propria valutazione positiva dello schema di parere, esprimendo apprezzamento, in particolare, per il richiamo al tema dell’«educazione finanziaria».
Quanto alla previsione contenuta nell’articolo 8, che subordina l’accesso al Fondo di garanzia all’inutile esperimento delle procedure esecutive, condivide il tenore dell’osservazione contenuta nel parere.
Dopo che i senatori Paolo FRANCO (LNP) e BETTAMIO (FI) hanno preannunciato il voto favorevole delle rispettive parti politiche e il sottosegretario TONONI ha espresso avviso favorevole, manifestando la volontà del Governo di accogliere la condizione e tener conto delle osservazioni formulate, il presidente BONADONNA, verificata la sussistenza del prescritto numero legale per deliberare, pone in votazione lo schema di parere favorevole con condizione e osservazioni (pubblicato in allegato al resoconto), che viene approvato all’unanimità.
Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2005/19/CE del Consiglio che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo e agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi» (n. 138)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Esame e rinvio)
Sul provvedimento in titolo riferisce alla Commissione la senatrice THALER AUSSERHOFER (Aut), osservando che lo schema di decreto, che dà attuazione alla direttiva 2005/19/CE, introduce nell’ordinamento italiano le nuove disposizioni fiscali comunitarie in materia di ristrutturazioni aziendali transfrontaliere, apportando quindi una serie di integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR). Rilevato che il provvedimento disciplina il regime fiscale comune da applicare alle operazioni di fusione, scissione, conferimento d’attivo e scambi di partecipazione, compiute tra società di Stati membri diversi, sottolinea che si prevede l’estensione della neutralità fiscale alle scissioni parziali, con effetto dal 1° gennaio 2007. Dopo aver dato compiutamente conto della nozione di scissione parziale e aver analizzato la disciplina precedentemente in vigore, la relatrice focalizza l’attenzione sul trattamento fiscale previsto per il trasferimento di sede all’estero, chiarendo la portata delle previsioni contenute nel decreto.
Per quanto riguarda la società europea per azioni (SE) e la società cooperativa europea (SCE), la relatrice segnala che il provvedimento prevede, da un lato, l’estensione della soggettività tributaria passiva, ai fini dell’imposta sul reddito delle società, anche a tali tipi di enti collettivi, e dall’altro, modificando l’articolo 166 del TUIR, ne prevede l’assoggettamento alla disciplina ivi contenuta in materia di trasferimento all’estero della residenza.
Svolge quindi una serie di approfondite considerazioni in merito al trattamento fiscale applicabile alle plusvalenze latenti relative alle stabili organizzazioni mantenute nel territorio dello Stato di provenienza.
Commenta altresì le modificazioni apportate agli articoli 177 e 178 del TUIR, in materia di scambio di azioni e di partecipazioni societarie.
Dopo aver dato ampiamente conto della modifica apportata all’articolo 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, volta a delimitare la possibilità di compiere operazioni aventi finalità di elusione o evasione d’imposta, nella fattispecie di trasferimento all’estero della residenza fiscale di una società, focalizza l’attenzione sul termine di recepimento della direttiva nell’ordinamento nazionale, richiamando un passaggio della relazione illustrativa del Governo, secondo il quale il legislatore non ha ritenuto necessario emanare le disposizioni di attuazione, entro i termini previsti, posto che le norme dettate per la SE e la SCE sono contenute in regolamenti comunitari direttamente vincolanti per gli Stati membri.
Conclude la propria illustrazione, rimarcando che l’articolo 2 prevede la decorrenza retroattiva delle disposizioni fiscali richiamate, ponendosi quindi in contrasto con lo statuto dei diritti del contribuente e con i contenuti della risoluzione (Doc. XXIV, n. 6) approvata dalla Commissione il 1° agosto scorso.
Il presidente BONADONNA, preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, propone, d’intesa con la relatrice, di proseguire l’esame nella seduta di martedì prossimo, 2 ottobre, concentrando quindi gli interventi sullo schema di parere che sarà presentato e illustrato in tale occasione.
La Commissione conviene.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,50.