Legislatura 15ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 119 del 26/09/2007
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 117
La Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo,
evidenziato come esso contribuisca a completare le iniziative poste in essere dal Governo per sviluppare ulteriormente il sistema delle tutele in favore dei risparmiatori nel settore dei servizi di investimento, colmando alcune delle lacune evidenziatesi nell’ordinamento in occasione degli scandali che hanno negli ultimi anni coinvolto i mercati finanziari;
rilevato, in particolare, come lo schema di decreto dia attuazione alle deleghe legislative conferite al Governo dall’articolo 27 della legge n. 262 del 2005, al fine di assicurare l’adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali cui sono tenuti gli intermediari nei confronti della clientela e di introdurre forme di indennizzo in favore dei risparmiatori danneggiati dalla violazione delle disposizioni del Testo unico della finanza che disciplinano l’attività degli intermediari stessi;
rilevato, altresì, che la valutazione della disciplina dettata dall’articolo 27 della legge n. 262 del 2005 pone una serie di questioni interpretative la cui soluzione potrà derivare unicamente da una modifica della norma primaria, in termini di rapporti tra le varie procedure di soluzione delle controversie tra intermediari e risparmiatori o investitori non professionali, e invitato quindi il Governo a valutare tale necessità;
espresso apprezzamento per l’orientamento del Governo di avviare comunque una disciplina innovativa per agevolare i risparmiatori nelle procedure di ristoro economico per i danni causati dagli intermediari per accertata violazione delle norme previste nel TUF, con un apprezzabile indirizzo di deflazione dei ricorsi alla giustizia ordinaria;
rilevato come la creazione di un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori debba inserirsi in un contesto normativo ed in una prassi regolamentare e di vigilanza che assicuri la massima trasparenza nei rapporti tra gli operatori professionali ed i risparmiatori;
ribadita la necessità, già espressa in sede di valutazione dello schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva MiFID che venga realizzato un programma di "educazione finanziaria", in collaborazione tra i soggetti pubblici e privati, volto a migliorare la conoscenza dei meccanismi di investimento e del grado di rischio di ogni iniziativa finanziaria, indirizzato soprattutto ai consumatori maggiormente meritevoli di tutela, incentivando questi ultimi a compiere scelte di investimento il più possibile informate e responsabili, consapevoli del grado di rischiosità insito nell’acquisto dei diversi prodotti finanziari, evitando in tal modo che i sistemi di garanzia stessi siano intesi in termini impropri, tali da impedire una corretta visione dell’attività di investimento e da distorcere il funzionamento dei mercati finanziari;
esprime parere favorevole
con la seguente condizione:
1) con riferimento all’articolo 4, comma 6, provveda il Governo a sostituire le parole "nel procedimento sanzionatorio" con le seguenti: "nell’eventuale procedimento sanzionatorio", al fine di assicurare la migliore aderenza del testo al criterio di delega di cui all’articolo 27, comma 1, lettera b), della legge n. 262 del 2005, il quale subordina l’applicazione delle sanzioni alla sussistenza dei relativi presupposti;
e con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all’articolo 1, comma 1, lettera a), la quale reca la definizione di "investitori", valuti il Governo l’opportunità di rivedere tale nozione, ovvero di chiarire che il riferimento è indirizzato esclusivamente ai risparmiatori e ai clienti retail, tenendo anche conto delle nozioni contenute nel decreto legislativo di recepimento della MiFID. Valuti altresì il Governo l’opportunità di rivedere la formulazione di tutte le disposizioni dello schema di decreto (articoli 2, 3, 4, 6) nelle quali si attribuiscono poteri e facoltà ai soli investitori;
b) con riferimento all’articolo 3, valuti il Governo l’opportunità di chiarire meglio il rapporto tra procedura di conciliazione e procedura di arbitrato, tenendo conto del fatto che la corresponsione di un indennizzo sembra trovare la sua sede propria nell’ambito della procedura arbitrale: in tale contesto valuti il Governo l’opportunità di sopprimere il comma 3 dell’articolo 3, il quale, nell’ambito delle disposizioni relative all’indennizzo, prevede che il conciliatore è tenuto a tenere conto dei criteri per la determinazione dell’indennizzo di cui al comma 2 del medesimo articolo 3, inserendo piuttosto nel corpo dell’articolo 4, che disciplina le modalità della conciliazione stragiudiziale, una norma volta a prevedere che il conciliatore, nella redazione della proposta conciliativa, laddove si contempli la corresponsione di un indennizzo, tenga conto dei criteri per la determinazione dello stesso indicati dall’articolo 3, comma 2, ferma restando comunque la libera determinazione delle parti;
c) con riferimento all’articolo 4, comma 4, il quale stabilisce che il procedimento di conciliazione stragiudiziale attivato dagli investitori dinanzi alla Camera di conciliazione e arbitrato istituita dall’articolo 2 deve concludersi nel termine di 60 giorni, valuti il Governo l’opportunità di precisare il momento dal quale decorre il predetto termine, e quali siano le conseguenze derivanti dal suo spirare senza che il procedimento si sia concluso;
d) con riferimento all’articolo 8, comma 6, lettera c), la quale condiziona l’ammissione della richiesta di indennizzo da parte del Fondo all’inutile esperimento delle procedure esecutive nei confronti della banca o dell’intermediario responsabile del danno, valuti il Governo se tale previsione risulti congruente con il criterio di delega di cui all’articolo 27, comma 2, il quale non contempla tale elemento tra le condizioni per fruire dell’indennizzo del Fondo;
e) sempre con riferimento all’articolo 8, valuti il Governo l’opportunità di coordinare in termini espliciti l’operatività del Fondo di garanzia istituito dalla medesima disposizione con quella dei sistemi di indennizzo, di cui all’articolo 59 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, e con quella del Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie, di cui all’articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005.