Legislatura 15ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 119 del 26/09/2007
Azioni disponibili
FINANZE E TESORO (6ª)
MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 2007
119ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Vice Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Tononi.
La seduta inizia alle ore 15,15.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente BONADONNA rende noto che è pervenuto il documento del Ministero dell’economia e delle finanze contenente i dati, aggiornati al mese di luglio di quest’anno, sull’andamento delle entrate tributarie, come sollecitato dal senatore Eufemi.
Riferisce quindi gli esiti della riunione, che si è tenuta al termine della seduta antimeridiana della Commissione, dell’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi. In tale sede, si è convenuto di concludere l’iter relativo allo schema di decreto legislativo n. 117 con l’espressione del parere al Governo, in considerazione dell’imminente scadenza del termine per l’esercizio della delega.
Per quanto riguarda invece l’esame dello schema di decreto legislativo n. 128, che dà attuazione alla direttiva Transparency, comunica che il relatore si è riservato la presentazione di uno schema di parere nella seduta di martedì 2 ottobre.
In sede di Ufficio di Presidenza, nella composizione integrata, è stato inoltre deciso di procedere all’audizione, in sede informale, dell’Amministratore delegato della società Equitalia S.p.A., da svolgersi martedì 2 ottobre, in relazione all’andamento dell’attività di riscossione dei tributi.
È stato quindi deliberato di richiedere un intervento in audizione del Governo in merito all’organizzazione e alla gestione della rete degli apparecchi da intrattenimento.
Relativamente alle procedure legislative, comunica che è stata presa in considerazione la possibilità di inserire all’ordine del giorno della Commissione l’esame dei disegni di legge che prevedono la corresponsione di un assegno sostitutivo a favore dei grandi invalidi. Considerato, tuttavia, che l’esame presso l’altro ramo del Parlamento di una serie di provvedimenti, aventi oggetto identico, si trova in una fase molto avanzata dell’iter, si è deciso all’unanimità di attendere la trasmissione del testo approvato dalla Camera dei deputati.
Infine, l’Ufficio di Presidenza ha deliberato, in relazione al seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge sugli indennizzi per i beni perduti all’estero, di proseguire l’esame conferendo mandato al relatore di proporre un testo base.
La Commissione prende atto.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, di un sistema di indennizzo e di un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori» (n. 117)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi degli articoli 27, commi 1 e 2, e 44 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con condizione e osservazioni)
Si riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore D'AMICO (Ulivo) illustra uno schema di parere favorevole con condizione e osservazioni (il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto dell’odierna seduta), richiamando due considerazioni contenute nelle premesse: con la prima, muovendo dal presupposto che la norma di delega, contenuta nell’articolo 27 della legge n. 262 del 2005, pone una serie di questioni interpretative, si invita il Governo a valutare l’ipotesi di una modificazione della norma primaria. Con la seconda considerazione, si ribadisce la necessità di attuare un programma di «educazione finanziaria», in collaborazione tra soggetti pubblici e privati, nella prospettiva di migliorare la conoscenza, da parte dei risparmiatori, delle caratteristiche degli investimenti e del connesso livello di rischio finanziario. Peraltro, prosegue il relatore, tale iniziativa contribuirebbe anche a rendere più effettiva la disciplina dettata a tutela degli investitori.
Passando all’analisi della parte dispositiva, si sofferma sulla condizione, illustrandone il tenore e le finalità, volte a specificare che l’attivazione del procedimento sanzionatorio è eventuale e dipende dall’inosservanza degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali con gli investitori.
Per quanto riguarda le osservazioni, precisa di non averne voluto inserire alcuna, contrariamente a quanto prospettato in un primo tempo, sulla disciplina dettata dall’articolo 6, in materia di limiti all’operatività della clausola compromissoria nei contratti tra investitori e intermediari in adesione alle osservazioni formulate dal senatore Balboni che reputa condivisibili.
Con riferimento all’articolo 3, si propone sostanzialmente di trasfondere nel successivo articolo 4 la previsione secondo la quale il conciliatore deve tener conto dei criteri di determinazione dell’indennizzo individuati dalla Consob nella proposta conciliativa. Ritiene infatti che quella indicata sia la sede più opportuna dal momento che l’articolo 4 disciplina la procedura di conciliazione stragiudiziale.
Sotto altro profilo, giudica condivisibile l’equiparazione del lodo arbitrale non più impugnabile alla sentenza passata in giudicato, per quanto riguarda l’individuazione dei requisiti di concessione dell’indennizzo a carico del Fondo di garanzia. Più delicata appare la previsione relativa al previo esperimento delle procedure esecutive, anche se ribadisce, al riguardo, le considerazioni già svolte, richiamando in proposito l’osservazione di cui alla lettera d), con la quale si invita il Governo a valutare se tale previsione risulti conforme alla delega e comunque a esplicitare maggiormente le ragioni della scelta normativa compiuta.
Il presidente BONADONNA avverte quindi che si procederà alla votazione dello schema di parere favorevole con condizione e osservazioni illustrato dal relatore.
Il senatore EUFEMI (UDC) motiva il voto favorevole della propria parte politica, evidenziando che lo schema di parere del relatore tiene conto delle indicazioni formulate dall’opposizione nel corso del dibattito; apprezza inoltre, in modo particolare, il riferimento, contenuto nelle premesse, al problema dell’«educazione finanziaria».
Nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, il senatore BARBOLINI (Ulivo) sottolinea che la discussione svolta ha offerto utili elementi di riflessione dei quali lo schema di parere tiene opportunamente conto.
Dopo aver dichiarato il voto favorevole di Alleanza Nazionale, il senatore BALBONI (AN) motiva la propria valutazione positiva dello schema di parere, esprimendo apprezzamento, in particolare, per il richiamo al tema dell’«educazione finanziaria».
Quanto alla previsione contenuta nell’articolo 8, che subordina l’accesso al Fondo di garanzia all’inutile esperimento delle procedure esecutive, condivide il tenore dell’osservazione contenuta nel parere.
Dopo che i senatori Paolo FRANCO (LNP) e BETTAMIO (FI) hanno preannunciato il voto favorevole delle rispettive parti politiche e il sottosegretario TONONI ha espresso avviso favorevole, manifestando la volontà del Governo di accogliere la condizione e tener conto delle osservazioni formulate, il presidente BONADONNA, verificata la sussistenza del prescritto numero legale per deliberare, pone in votazione lo schema di parere favorevole con condizione e osservazioni (pubblicato in allegato al resoconto), che viene approvato all’unanimità.
Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2005/19/CE del Consiglio che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo e agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi» (n. 138)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Esame e rinvio)
Sul provvedimento in titolo riferisce alla Commissione la senatrice THALER AUSSERHOFER (Aut), osservando che lo schema di decreto, che dà attuazione alla direttiva 2005/19/CE, introduce nell’ordinamento italiano le nuove disposizioni fiscali comunitarie in materia di ristrutturazioni aziendali transfrontaliere, apportando quindi una serie di integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR). Rilevato che il provvedimento disciplina il regime fiscale comune da applicare alle operazioni di fusione, scissione, conferimento d’attivo e scambi di partecipazione, compiute tra società di Stati membri diversi, sottolinea che si prevede l’estensione della neutralità fiscale alle scissioni parziali, con effetto dal 1° gennaio 2007. Dopo aver dato compiutamente conto della nozione di scissione parziale e aver analizzato la disciplina precedentemente in vigore, la relatrice focalizza l’attenzione sul trattamento fiscale previsto per il trasferimento di sede all’estero, chiarendo la portata delle previsioni contenute nel decreto.
Per quanto riguarda la società europea per azioni (SE) e la società cooperativa europea (SCE), la relatrice segnala che il provvedimento prevede, da un lato, l’estensione della soggettività tributaria passiva, ai fini dell’imposta sul reddito delle società, anche a tali tipi di enti collettivi, e dall’altro, modificando l’articolo 166 del TUIR, ne prevede l’assoggettamento alla disciplina ivi contenuta in materia di trasferimento all’estero della residenza.
Svolge quindi una serie di approfondite considerazioni in merito al trattamento fiscale applicabile alle plusvalenze latenti relative alle stabili organizzazioni mantenute nel territorio dello Stato di provenienza.
Commenta altresì le modificazioni apportate agli articoli 177 e 178 del TUIR, in materia di scambio di azioni e di partecipazioni societarie.
Dopo aver dato ampiamente conto della modifica apportata all’articolo 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, volta a delimitare la possibilità di compiere operazioni aventi finalità di elusione o evasione d’imposta, nella fattispecie di trasferimento all’estero della residenza fiscale di una società, focalizza l’attenzione sul termine di recepimento della direttiva nell’ordinamento nazionale, richiamando un passaggio della relazione illustrativa del Governo, secondo il quale il legislatore non ha ritenuto necessario emanare le disposizioni di attuazione, entro i termini previsti, posto che le norme dettate per la SE e la SCE sono contenute in regolamenti comunitari direttamente vincolanti per gli Stati membri.
Conclude la propria illustrazione, rimarcando che l’articolo 2 prevede la decorrenza retroattiva delle disposizioni fiscali richiamate, ponendosi quindi in contrasto con lo statuto dei diritti del contribuente e con i contenuti della risoluzione (Doc. XXIV, n. 6) approvata dalla Commissione il 1° agosto scorso.
Il presidente BONADONNA, preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, propone, d’intesa con la relatrice, di proseguire l’esame nella seduta di martedì prossimo, 2 ottobre, concentrando quindi gli interventi sullo schema di parere che sarà presentato e illustrato in tale occasione.
La Commissione conviene.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,50.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 117
La Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo,
evidenziato come esso contribuisca a completare le iniziative poste in essere dal Governo per sviluppare ulteriormente il sistema delle tutele in favore dei risparmiatori nel settore dei servizi di investimento, colmando alcune delle lacune evidenziatesi nell’ordinamento in occasione degli scandali che hanno negli ultimi anni coinvolto i mercati finanziari;
rilevato, in particolare, come lo schema di decreto dia attuazione alle deleghe legislative conferite al Governo dall’articolo 27 della legge n. 262 del 2005, al fine di assicurare l’adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali cui sono tenuti gli intermediari nei confronti della clientela e di introdurre forme di indennizzo in favore dei risparmiatori danneggiati dalla violazione delle disposizioni del Testo unico della finanza che disciplinano l’attività degli intermediari stessi;
rilevato, altresì, che la valutazione della disciplina dettata dall’articolo 27 della legge n. 262 del 2005 pone una serie di questioni interpretative la cui soluzione potrà derivare unicamente da una modifica della norma primaria, in termini di rapporti tra le varie procedure di soluzione delle controversie tra intermediari e risparmiatori o investitori non professionali, e invitato quindi il Governo a valutare tale necessità;
espresso apprezzamento per l’orientamento del Governo di avviare comunque una disciplina innovativa per agevolare i risparmiatori nelle procedure di ristoro economico per i danni causati dagli intermediari per accertata violazione delle norme previste nel TUF, con un apprezzabile indirizzo di deflazione dei ricorsi alla giustizia ordinaria;
rilevato come la creazione di un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori debba inserirsi in un contesto normativo ed in una prassi regolamentare e di vigilanza che assicuri la massima trasparenza nei rapporti tra gli operatori professionali ed i risparmiatori;
ribadita la necessità, già espressa in sede di valutazione dello schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva MiFID che venga realizzato un programma di "educazione finanziaria", in collaborazione tra i soggetti pubblici e privati, volto a migliorare la conoscenza dei meccanismi di investimento e del grado di rischio di ogni iniziativa finanziaria, indirizzato soprattutto ai consumatori maggiormente meritevoli di tutela, incentivando questi ultimi a compiere scelte di investimento il più possibile informate e responsabili, consapevoli del grado di rischiosità insito nell’acquisto dei diversi prodotti finanziari, evitando in tal modo che i sistemi di garanzia stessi siano intesi in termini impropri, tali da impedire una corretta visione dell’attività di investimento e da distorcere il funzionamento dei mercati finanziari;
esprime parere favorevole
con la seguente condizione:
1) con riferimento all’articolo 4, comma 6, provveda il Governo a sostituire le parole "nel procedimento sanzionatorio" con le seguenti: "nell’eventuale procedimento sanzionatorio", al fine di assicurare la migliore aderenza del testo al criterio di delega di cui all’articolo 27, comma 1, lettera b), della legge n. 262 del 2005, il quale subordina l’applicazione delle sanzioni alla sussistenza dei relativi presupposti;
e con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all’articolo 1, comma 1, lettera a), la quale reca la definizione di "investitori", valuti il Governo l’opportunità di rivedere tale nozione, ovvero di chiarire che il riferimento è indirizzato esclusivamente ai risparmiatori e ai clienti retail, tenendo anche conto delle nozioni contenute nel decreto legislativo di recepimento della MiFID. Valuti altresì il Governo l’opportunità di rivedere la formulazione di tutte le disposizioni dello schema di decreto (articoli 2, 3, 4, 6) nelle quali si attribuiscono poteri e facoltà ai soli investitori;
b) con riferimento all’articolo 3, valuti il Governo l’opportunità di chiarire meglio il rapporto tra procedura di conciliazione e procedura di arbitrato, tenendo conto del fatto che la corresponsione di un indennizzo sembra trovare la sua sede propria nell’ambito della procedura arbitrale: in tale contesto valuti il Governo l’opportunità di sopprimere il comma 3 dell’articolo 3, il quale, nell’ambito delle disposizioni relative all’indennizzo, prevede che il conciliatore è tenuto a tenere conto dei criteri per la determinazione dell’indennizzo di cui al comma 2 del medesimo articolo 3, inserendo piuttosto nel corpo dell’articolo 4, che disciplina le modalità della conciliazione stragiudiziale, una norma volta a prevedere che il conciliatore, nella redazione della proposta conciliativa, laddove si contempli la corresponsione di un indennizzo, tenga conto dei criteri per la determinazione dello stesso indicati dall’articolo 3, comma 2, ferma restando comunque la libera determinazione delle parti;
c) con riferimento all’articolo 4, comma 4, il quale stabilisce che il procedimento di conciliazione stragiudiziale attivato dagli investitori dinanzi alla Camera di conciliazione e arbitrato istituita dall’articolo 2 deve concludersi nel termine di 60 giorni, valuti il Governo l’opportunità di precisare il momento dal quale decorre il predetto termine, e quali siano le conseguenze derivanti dal suo spirare senza che il procedimento si sia concluso;
d) con riferimento all’articolo 8, comma 6, lettera c), la quale condiziona l’ammissione della richiesta di indennizzo da parte del Fondo all’inutile esperimento delle procedure esecutive nei confronti della banca o dell’intermediario responsabile del danno, valuti il Governo se tale previsione risulti congruente con il criterio di delega di cui all’articolo 27, comma 2, il quale non contempla tale elemento tra le condizioni per fruire dell’indennizzo del Fondo;
e) sempre con riferimento all’articolo 8, valuti il Governo l’opportunità di coordinare in termini espliciti l’operatività del Fondo di garanzia istituito dalla medesima disposizione con quella dei sistemi di indennizzo, di cui all’articolo 59 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, e con quella del Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie, di cui all’articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005.