Legislatura 15ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 155 del 26/09/2007
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Schema di decreto legislativo recante: "Recepimento della direttiva 2004/113/CE per la parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura" (n. 132)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29. Esame. Parere favorevole con osservazioni)
La relatrice GAGGIO GIULIANI (RC-SE) illustra lo schema di decreto legislativo che introduce nel codice delle pari opportunità (decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198) il Libro III con il titolo "Parità di trattamento tra uomini e donne nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura", al fine di affrontare le discriminazioni basate sul sesso che avvengono fuori dal mercato del lavoro strettamente intese.
In particolare l’articolo 55-bis, introdotto dall’articolo 1, reca la nozione di discriminazione diretta e indiretta e l’articolo 55-ter stabilisce il divieto che dà attuazione al principio della parità di trattamento tra uomini e donne nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura. L’articolo 55-quater specifica il principio di parità di trattamento nei servizi assicurativi e negli altri servizi finanziari e l’articolo 55-quinquies disciplina il procedimento per la tutela contro le discriminazioni. Il successivo articolo 55-sexies dispone un’eccezione al principio di ripartizione dell’onere della prova, ponendo la stessa per intero a carico del soggetto presunto discriminante e l’articolo 55-septies introduce la legittimazione ad agire di associazioni ed enti. L’articolo 55-octies è diretto a promuovere il principio di parità di trattamento nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura, mentre l’articolo 55-nonies prevede l’individuazione dell’Ufficio del Dipartimento delle pari opportunità deputato alla promozione della parità di trattamento. Infine, l’articolo 55-decies prevede che il Dipartimento per le pari opportunità trasmetta alla Commissione europea una relazione annuale contenente le informazioni relative all’applicazione delle norme introdotte.
Conclude, illustrando una proposta di parere favorevole con osservazioni.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole con osservazioni proposto dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.