Legislatura 15ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 155 del 26/09/2007
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Schema di decreto legislativo recante: "Recepimento della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta" (n. 131)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29. Esame e rinvio)
La relatrice AMATI (Ulivo) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, richiamando anzitutto la condizione drammatica in cui si trovano le moltitudini di rifugiati o di persone altrimenti bisognose di protezione internazionale. Ricorda le definizioni di rifugiato e di persona ammissibile alla protezione sussidiaria declinate all’articolo 2 e i criteri per la valutazione delle domande di protezione internazionale di cui al Capo II. Commenta anche le disposizioni che definiscono lo status di rifugiato, in particolare gli atti considerati di persecuzione, i motivi di tale persecuzione e i casi di cessazione, di esclusione, di diniego e di revoca dello status di rifugiato. Si sofferma quindi sulle norme del Capo IV, che disciplinano la protezione sussidiaria di cui all’articolo 15 della direttiva e su quelle del Capo V, che individuano il contenuto della protezione internazionale; in particolare, l’assimilazione al cittadino italiano per l’accesso all’occupazione, all’istruzione e all’assistenza sanitaria e sociale.
Infine, dà conto delle disposizioni finali riguardanti il punto di contatto con i competenti uffici degli Stati membri dell’Unione europea, individuato nel Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, il personale adibito all’applicazione delle norme, la copertura finanziaria e le disposizioni transitorie e finali.
Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole.
Il senatore MANTOVANO (AN) sottolinea l’opportunità di una regolazione più organica delle norme che disciplinano il diritto di asilo, che potrebbe realizzarsi attraverso un’apposita riforma della legge sull’asilo con la quale recepire anche le direttive da attuare con i decreti legislativi all’attenzione della Commissione.
Nel merito, ricorda che la normativa di riferimento nell’ordinamento italiano (legge 28 febbraio n. 1990, n. 39 - cosiddetta "legge Martelli") ha recepito le prescrizioni della Convenzione di Ginevra e ha previsto che al rifugiato sia rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari; invece, a suo avviso, non è chiaro se l’ipotesi di "protezione sussidiaria" coincida in tutto o in parte con i contenuti della cosiddetta "protezione umanitaria" prevista come norma di chiusura per la tutela contro persecuzioni diverse da quelle che danno luogo allo status di rifugiato.
Rileva, inoltre, che il decreto legislativo in esame non attua l’articolo 8 della direttiva, che prevede il caso in cui non è necessaria la protezione internazionale quando in una parte del territorio del Paese d’origine il richiedente non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi e se è ragionevole attendere che lo stesso si stabilisca in quella parte del Paese.
Il PRESIDENTE informa che il sottosegretario Marcella Lucidi, rappresentante del Governo per l’atto in esame, è impedita a intervenire alla seduta odierna della Commissione. Propone pertanto di rinviare l’esame ad altra seduta.
La Commissione conviene.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.