Legislatura 15ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 155 del 26/09/2007

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto legislativo recante: "Recepimento della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta" (n. 131)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29. Esame e rinvio)

 

      La relatrice AMATI (Ulivo) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, richiamando anzitutto la condizione drammatica in cui si trovano le moltitudini di rifugiati o di persone altrimenti bisognose di protezione internazionale. Ricorda le definizioni di rifugiato e di persona ammissibile alla protezione sussidiaria declinate all’articolo 2 e i criteri per la valutazione delle domande di protezione internazionale di cui al Capo II. Commenta anche le disposizioni che definiscono lo status di rifugiato, in particolare gli atti considerati di persecuzione, i motivi di tale persecuzione e i casi di cessazione, di esclusione, di diniego e di revoca dello status di rifugiato. Si sofferma quindi sulle norme del Capo IV, che disciplinano la protezione sussidiaria di cui all’articolo 15 della direttiva e su quelle del Capo V, che individuano il contenuto della protezione internazionale; in particolare, l’assimilazione al cittadino italiano per l’accesso all’occupazione, all’istruzione e all’assistenza sanitaria e sociale.

            Infine, dà conto delle disposizioni finali riguardanti il punto di contatto con i competenti uffici degli Stati membri dell’Unione europea, individuato nel Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, il personale adibito all’applicazione delle norme, la copertura finanziaria e le disposizioni transitorie e finali.

            Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole.

 

            Il senatore MANTOVANO (AN) sottolinea l’opportunità di una regolazione più organica delle norme che disciplinano il diritto di asilo, che potrebbe realizzarsi attraverso un’apposita riforma della legge sull’asilo con la quale recepire anche le  direttive da attuare con i decreti legislativi all’attenzione della Commissione.

            Nel merito, ricorda che la normativa di riferimento nell’ordinamento italiano (legge 28 febbraio n. 1990, n. 39 - cosiddetta "legge Martelli") ha recepito le prescrizioni della Convenzione di Ginevra e ha previsto che al rifugiato sia rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari; invece, a suo avviso, non è chiaro se l’ipotesi di "protezione sussidiaria" coincida in tutto o in parte con i contenuti della  cosiddetta "protezione umanitaria" prevista come norma di chiusura per la tutela contro persecuzioni diverse da quelle che danno luogo allo status di rifugiato.

            Rileva, inoltre, che il decreto legislativo in esame non attua l’articolo 8 della direttiva, che prevede il caso in cui non è necessaria la protezione internazionale quando in una parte del territorio del Paese d’origine il richiedente non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi e se è ragionevole attendere che lo stesso si stabilisca in quella parte del Paese.

 

            Il PRESIDENTE informa che il sottosegretario Marcella Lucidi, rappresentante del Governo per l’atto in esame, è impedita a intervenire alla seduta odierna della Commissione. Propone pertanto di rinviare l’esame ad altra seduta.

 

            La Commissione conviene.

 

            Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 

Schema di decreto legislativo recante: "Recepimento della direttiva 2004/113/CE per la parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura" (n. 132)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

 

      La relatrice GAGGIO GIULIANI (RC-SE) illustra lo schema di decreto legislativo che introduce nel codice delle pari opportunità (decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198) il Libro III con il titolo "Parità di trattamento tra uomini e donne nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura", al fine di affrontare le discriminazioni basate sul sesso che avvengono fuori dal mercato del lavoro strettamente intese.

            In particolare l’articolo 55-bis, introdotto dall’articolo 1, reca la nozione di discriminazione diretta e indiretta e l’articolo 55-ter stabilisce il divieto che dà attuazione al principio della parità di trattamento tra uomini e donne nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura. L’articolo 55-quater specifica il principio di parità di trattamento nei servizi assicurativi e negli altri servizi finanziari e l’articolo 55-quinquies disciplina il procedimento per la tutela contro le discriminazioni. Il successivo articolo 55-sexies dispone un’eccezione al principio di ripartizione dell’onere della prova, ponendo la stessa per intero a carico del soggetto presunto discriminante e l’articolo 55-septies introduce la legittimazione ad agire di associazioni ed enti. L’articolo 55-octies è diretto a promuovere il principio di parità di trattamento nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura, mentre l’articolo 55-nonies prevede l’individuazione dell’Ufficio del Dipartimento delle pari opportunità deputato alla promozione della parità di trattamento. Infine, l’articolo 55-decies prevede che il Dipartimento per le pari opportunità trasmetta alla Commissione europea una relazione annuale contenente le informazioni relative all’applicazione delle norme introdotte.

Conclude, illustrando una proposta di parere favorevole con osservazioni.

 

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole con osservazioni proposto dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.