Legislatura 15ª - 12ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 110 del 20/09/2007

Il relatore BODINI (Ulivo), dopo aver specificato che lo schema di decreto in esame è teso ad un generale riordino della disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, pur senza avere una notevole portata innovativa, fa presente di intendere illustrare gli articoli da 30 a 50, che appaiono di più specifico interesse della Commissione.

Gli articoli 30 e 31 attuano il principio di riconoscimento automatico dei titoli conseguiti da cittadini dell'Unione europea presso altri Stati membri, con riferimento, tra le altre, alle professioni e qualifiche di medico, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario e farmacista.

L'articolo 32 definisce i contenuti minimi della formazione di medico chirurgo. Tra l'altro, il relativo percorso deve essere di durata non inferiore a sei anni ovvero a 5.500 ore di insegnamento teorico e pratico, svolto in un'università o sotto il controllo di un'università; la formazione di coloro che abbiano iniziato gli studi prima del 1° gennaio 1972 può perfezionarsi con una formazione pratica a livello universitario di 6 mesi, svolta a tempo pieno.

L'articolo 33 definisce i requisiti della formazione destinata al conseguimento di un diploma di medico chirurgo specialista. Tale formazione deve essere svolta in ambito universitario o in un'azienda ospedaliera o in istituto accreditato a tal fine dalle autorità competenti. La durata del corso non può essere inferiore a quella indicata, per ciascuna formazione specialistica, nell'allegato V, 5.1.3.

L'articolo 34 disciplina particolari fattispecie di "diritti acquisiti" dei medici specialisti, tra cui quelli dei cittadini di Stati membri dell'Unione europea in possesso di un diploma di medico specialista di cui all'allegato V, 5.1.2. e 5.1.3., conseguito in un altro Stato membro, la cui formazione, svolta secondo le modalità del tempo parziale, fosse disciplinata da disposizioni vigenti alla data del 20 giugno 1975 e che avessero iniziato la loro formazione di specialisti entro il 31 dicembre 1983.

L'articolo 35 definisce i contenuti minimi della formazione specifica in medicina generale, formazione della durata di almeno tre anni e che è riservata ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale. Il corso in oggetto - "di natura più pratica che teorica" - si svolge sotto il controllo delle regioni e province autonome e comporta un impegno a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche. La durata può essere ridotta in misura, in ogni caso, non superiore ad un anno, pari a quella della formazione pratica acquisita durante il corso di laurea in medicina e chirurgia presso un centro ospedaliero riconosciuto o uno studio di medicina generale riconosciuto o un centro riconosciuto di cure primarie.

L'articolo 36 disciplina alcuni "diritti acquisiti" dei medici di medicina generale. Si specifica, tra l'altro, che hanno diritto ad esercitare tale attività professionale specialistica i medici chirurghi abilitati all'esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994 nonché i medici, cittadini di un altro Stato membro, già iscritti all'albo dei medici chirurghi ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 217, e che erano titolari, alla data del 31 dicembre 1996, di un rapporto convenzionale per l'attività di medico in medicina generale.

L'articolo 37 concerne la formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale. Tale formazione deve svolgersi a tempo pieno e comprendere almeno tre anni di studi o 4.600 ore d'insegnamento teorico e clinico. L'insegnamento teorico costituisce almeno un terzo e quello clinico almeno la metà della durata minima della formazione. In ogni caso, possono essere previste esenzioni parziali per coloro che abbiano acquisito parte della formazione richiesta nell'ambito di altre attività formative di livello equivalente.

L'articolo 38 definisce, in conformità all'articolo 32 della direttiva 2005/36/CE, le attività professionali d'infermiere responsabile dell'assistenza generale, rinviando a quelle, esercitate a titolo professionale, indicate nell'allegato V, 5.2.2.

L'articolo 39 disciplina particolari fattispecie di "diritti acquisiti" degli infermieri responsabili dell'assistenza generale.

L'articolo 40 concerne la formazione dell'odontoiatra. Si specifica che la durata della stessa è di almeno cinque anni, svolti a tempo pieno presso un'università o sotto il controllo di un'università, al fine di conseguire il diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

L'articolo 41 riguarda la formazione di odontoiatra specialista. L'ammissione alle scuole di specializzazione in oggetto presuppone il possesso di un diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale ovvero il possesso dei diritti acquisiti di cui al successivo articolo 42. La formazione di odontoiatra specialista consiste in un insegnamento teorico e pratico, da svolgersi presso un'università, un'azienda ospedaliera od un istituto accreditato a tal fine dalle università. Il corso, a tempo pieno, ha una durata minima di tre anni.

L'articolo 42 disciplina particolari fattispecie di "diritti acquisiti" degli odontoiatri.

L'articolo 43 definisce, rinviando all'allegato V, 5.4.1., i contenuti minimi della formazione di medico veterinario.

L'articolo 44 concerne una fattispecie di "diritto acquisito" dei medici veterinari, inerente alla formazione in materia svolta in Estonia.

L'articolo 45 disciplina la formazione di ostetrica. I percorsi sono due: il primo consiste in un corso a tempo pieno di studi teorici e pratici, di durata non inferiore a tre anni e vertente almeno sul programma di cui all'allegato V, 5.5.1.; il secondo, riservato agli infermieri responsabili dell'assistenza generale, comprende una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di durata non inferiore a diciotto mesi, vertente almeno sul programma di cui all'allegato V, 5.5.1., e le cui materie non siano comprese in un insegnamento equivalente per la formazione di infermiere responsabile suddetto.

L'articolo 46 stabilisce le condizioni per il riconoscimento automatico dei titoli di formazione di ostetrica di cui all'allegato V, 5.5.2.

L'articolo 47 consente che le ostetriche svolgano, fatte salve le ulteriori attività professionali definite dalle legislazione vigente, quelle ivi individuate al comma 2, relative, tra l'altro, a funzioni di assistenza, consulenza e cura.

L'articolo 48 disciplina particolari fattispecie di "diritti acquisiti" delle ostetriche.

Gli articoli 49 e 50 definiscono, senza introdurre particolari innovazioni nell'ordinamento vigente, i contenuti minimi della formazione di farmacista e le attività che il medesimo possa svolgere.