Legislatura 15ª - 3ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 70 del 18/09/2007

Il relatore MANTICA (AN) riferisce sull'Accordo in titolo destinato a sostituire, ai sensi dell'articolo 22, l'Accordo culturale del 17 marzo 1975 e l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnica del 20 agosto 1975, entrambi ormai superati e privi di copertura finanziaria. In particolare, per tale Accordo il disegno di legge in titolo stanzia per le relazioni culturali e scientifiche italo-pakistane fondi, pari, a regime, a circa 372.000 euro annui, risorse che la relazione governativa che accompagna il provvedimento giudica adeguate, unite a quelle mobilitabili con le iniziative previste dal provvedimento, alle esigenze dei due paesi, tenuto conto dell’attuale fase di rilancio delle relazioni bilaterali. Inoltre, adeguando il contenuto delle precedenti intese a una realtà che è profondamente mutata negli ultimi trent'anni, l'Accordo apre nuovi orizzonti di cooperazione in settori che meritano oggi un'attenzione particolare, come quelli dell'informazione, delle telecomunicazioni, delle biotecnologie e del restauro.

 

Nel merito, quanto alle disposizioni di maggiore rilievo, il relatore segnala gli articoli 1, che enuncia il comune desiderio di sviluppare attività che favoriscano una migliore conoscenza reciproca attraverso il rafforzamento dei rapporti culturali e scientifici, e  2, che impegna l'Italia e il Pakistan a promuovere progetti multilaterali che potrebbero essere inseriti nei programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali che si riferiscono ai campi della cultura, della scienza e della tecnologia. In questo quadro il nuovo Accordo dispone inoltre che ciascuna Parte contraente favorisca le iniziative che sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della rispettiva lingua nel territorio dell'altro contraente, nonché i contatti e le collaborazioni tra università e istituti di formazione superiore, anche attraverso la mobilità di docenti, ricercatori e studenti, nonché promuova la cooperazione nei settori delle arti visive, dello spettacolo, della letteratura, dell'architettura e delle arti decorative, attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a festival, spettacoli e mostre. Oltre alla reciproca traduzione e pubblicazione di saggi, testi letterari e scientifici, nonché alle attività volte alla conservazione, valorizzazione e promozione dei rispettivi patrimoni culturali, artistici e scientifici, l’Accordo pone l'accento sulla collaborazione scientifica e tecnologica, invitando le Parti ad individuare periodicamente settori prioritari di cooperazione, sia nelle scienze di base sia in quelle applicate allo sviluppo delle tecnologie. Esso è volto inoltre a promuovere la collaborazione diretta tra musei, archivi e biblioteche dei rispettivi paesi.

Evidenzia poi che, con l'articolo 16, l'Italia e il Pakistan si impegnano altresì a favorire, da un lato, lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché in quello delle pari opportunità tra i sessi, e, dall'altro, ogni iniziativa volta a sostenere programmi di sviluppo sociale. La collaborazione italo-pakistana viene estesa anche, dall'articolo 18, alle azioni volte a contrastare il traffico illecito di opere d'arte, nonché allo scambio di informazioni tecnologiche e scientifiche, nel rispetto delle disposizioni delle pertinenti convenzioni dell'UNESCO e UNIDROIT e dei princìpi enunciati nell'Annesso relativo alla tutela della proprietà intellettuale, che costituisce parte integrante dell'Accordo.

Per quanto riguarda l'attuazione dell'Accordo il relatore rileva che l'articolo 19 prevede l'istituzione di una Commissione mista alla quale viene affidato il compito di rendere operativo lo stesso e di verificarne lo stato di applicazione approvando anche programmi esecutivi pluriennali. Mediante le vie diplomatiche verranno risolte anche le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione o relative all'interpretazione dell'Accordo (articolo 20). Gli articoli 21 e 22 disciplinano infine le modalità per eventuali modifiche, l'entrata in vigore e la durata, che è illimitata salvo denuncia. Inoltre, l'Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento con il consenso delle Parti.

In conclusione, propone pertanto di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.