Legislatura 15ª - 3ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 70 del 18/09/2007
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Il relatore MELE (SDSE), riferendo sull’Accordo in titolo, segnala che esso è volto a sostituire il primo Trattato bilaterale tra Italia e Canada in materia di estradizione, firmato a Roma il 6 maggio 1981, alla luce dei mutamenti intervenuti sia nell'ordinamento canadese - quali l'abolizione della pena di morte, nonché una nuova legge organica sulla cooperazione giudiziaria penale - sia nella legislazione italiana, con la riforma del Codice di procedura penale del 1989, nonché nell'ambito degli strumenti giuridici internazionali multilaterali.
Passa quindi ad esaminare l’articolato evidenziando che, oltre alla generale distinzione tra l'estradizione processuale, fondata sulle misure cautelari, e l'estradizione esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato (articolo I), all'articolo II si innova rispetto al precedente Trattato passando dal tradizionale metodo, cosiddetto «enumerativo» dei reati, al più efficace metodo cosiddetto «eliminativo», consistente nel fissare un limite di pena comminata o concretamente inflitta, al di sotto del quale il Trattato non prevede l'obbligo di consegna del reo. L'articolo III enumera i casi in cui l'estradizione non è concessa, mentre l'articolo IV regola espressamente, a differenza del precedente Trattato, il rifiuto facoltativo dell'estradizione, dettando princìpi e criteri nell'uso della facoltà discrezionale. Tra questi, l'osservanza dei princìpi fondamentali in materia di minori, l'eventuale instaurazione di procedimento penale nello Stato richiesto e la sussistenza di ragioni umanitarie. Il successivo articolo V prevede inoltre l'impossibilità di rifiutare l'estradizione sulla base del possesso della cittadinanza dello Stato richiesto.
Illustrando le disposizioni a carattere procedurale, sottolinea che l’articolo VI, innovando rispetto alla disciplina precedente, prevede la trasmissione delle domande per via diretta tra Ministeri della giustizia, anziché attraverso le rappresentanze diplomatiche. I successivi articoli VII e VIII disciplina invece la documentazione accompagnatoria delle domande di estradizione. L'articolo IX disciplina la possibilità dell'arresto provvisorio, che in casi di urgenza può essere richiesto - anche tramite l'INTERPOL - in attesa di presentazione della domanda di estradizione. Nel concorso di diverse domande di estradizione (articolo XI), avanzate nei confronti della stessa persona da uno o più Stati, la Parte richiesta darà la precedenza in ragione di alcuni criteri, tra i quali quello della nazionalità e dell'ordinaria residenza della persona, nonché, in caso di domande di estradizione per la stessa persona e diversi reati, la maggiore gravità di uno dei reati rispetto agli altri.
Tra le altre disposizioni meritevoli di attenzione innovative rispetto al precedente Trattato, il relatore segnala l'articolo XII che, oltre a precisare la necessaria motivazione del rigetto totale o parziale della domanda di estradizione, ne disciplina la fase esecutiva, disponendo in tema di luogo e termini di consegna, nonché circa le circostanze indipendenti di impedimento della stessa. L'articolo XIV disciplina il regime applicabile agli oggetti connessi all'estradizione, prevedendo in particolare la sequestrabilità di beni utilizzabili nel procedimento relativo al reato di cui all'estradizione.
Evidenzia inoltre l'articolo XV, a norma del quale viene evocato il principio di specialità, consolidato in materia, che limita l'estradizione al titolo specifico per il quale è concessa, attribuendo all'estradato l'immunità nel Paese richiedente per fatti diversi, mentre gli articoli XVI e XVII disciplinano, rispettivamente, il caso della riestradizione da parte dello Stato richiedente nei confronti di uno Stato terzo e il transito attraverso il territorio di uno degli Stati contraenti.
Quanto alla normativa applicabile, l'articolo XVIII conferma il precedente Trattato, con riferimento alla legge vigente dello Stato richiesto, salvo disposizioni contrarie al Trattato in esame.
In conclusione, il relatore propone di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.