Legislatura 15ª - 3ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 70 del 18/09/2007

Il relatore POLLASTRI (Ulivo) riferisce sull'Accordo in esame, volto a realizzare un quadro giuridico di riferimento diretto a favorire e conferire garanzie agli investimenti allo scopo di contribuire allo sviluppo delle relazioni economiche e dell'interscambio commerciale con la Repubblica del Guatemala. In particolare, sottolinea che l'Accordo in esame si colloca nell'ambito degli Accordi in materia che l'Italia e gli altri paesi dell'Unione europea hanno, negli ultimi anni, firmato con vari paesi dell'area al fine di incoraggiare, in un quadro di maggiori certezze e più precise garanzie, ulteriori iniziative imprenditoriali ed un incremento del volume complessivo degli investimenti.

Passando ad esaminare l’articolato, il relatore si sofferma sull’articolo 2, che nell'ambito dell'obiettivo di promozione e protezione degli investimenti, stabilisce, in capo alle Parti, l'obbligo di garantire un diritto di accesso alle attività di investimento non meno favorevole di quello assicurato ai propri cittadini, nonché di assicurare un trattamento giusto ed equo agli investimenti di ciascuna nei loro reciproci territori. Al riguardo, il successivo articolo 3, nel prevedere l'applicazione di un trattamento giuridico pari a quello concesso agli investimenti e ai redditi ricavati da propri cittadini o da cittadini di Stati terzi, contempla altresì la clausola della nazione più favorita. All'articolo 4 è prevista la corresponsione di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da eventi esogeni sopravvenuti sul territorio dell’altra Parte contraente.

Sottolinea poi l'articolo 5, che interviene in tema di nazionalizzazioni, espropriazioni o misure analoghe, le quali non potranno avvenire direttamente o indirettamente se non per motivi di ordine pubblico o per interesse nazionale. Al riguardo è prevista la corresponsione immediata, totale ed effettiva di una somma a titolo di risarcimento, equivalente al valore di mercato dell’investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata resa pubblica. Quanto ai capitali e agli utili relativi agli investimenti, l'articolo 6 stabilisce che ciascuna Parte garantirà la possibilità di trasferirli all'estero liberamente e senza indebito ritardo, una volta assolti tutti gli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento.

Rileva altresì che l'articolo 7, volto a tutelare gli organismi di assicurazione degli investimenti, prevede il diritto di surroga di tali organismi nell'esercizio dei diritti e nelle pretese dell'investitore nei casi di risarcimento per danni o perdite di cui al citato articolo 4, per nazionalizzazione o esproprio ex articolo 5 nonché per le operazioni di rimpatrio di capitale, utili o redditi di cui all'articolo 6. L’articolo 9 interviene in tema di controversie tra una Parte contraente e gli investitori dell’altra Parte contraente, ovvero tra le Parti contraenti in merito all’applicazione o interpretazione dell'Accordo. All'articolo 11, si stabilisce che l'esecuzione dell'Accordo sia assicurata a prescindere dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra le due Parti. Tra le altre norme suscettibili di applicazione, figurano - ai sensi dell'articolo 12 - quelle derivanti da altri Accordi internazionali che abbiano sottoscritto entrambe le Parti e le norme del diritto internazionale generale, con particolare riferimento alle disposizioni più favorevoli per le Parti medesime e i loro investitori.

Segnala infine l'articolo 13, il quale dispone l'applicazione delle norme dell'Accordo agli investimenti effettuati prima e dopo la sua entrata in vigore, salvo che per le controversie già sorte.

            In conclusione, propone pertanto di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.