Legislatura 15ª - 3ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 70 del 18/09/2007
Azioni disponibili
IN SEDE REFERENTE
(1681) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana fatto a New Delhi il 12 luglio 2004
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta del 31 luglio scorso.
Il sottosegretario CRUCIANELLI, in replica ai quesiti emersi nell'ambito della scorsa seduta, fa presente che, quanto all'Accordo di cooperazione concluso in materia nucleare tra Stati Uniti e India, il 27 luglio scorso, sono state avviate le consultazioni tra i paesi dell'Unione europea al fine di verificare la possibilità di pervenire, ove possibile, ad una posizione comune, anche tenendo conto del preannunciato negoziato tra l'India e l'AIEA in tema, nonché dell'esito del dibattito parlamentare in India in vista della ratifica dell’Accordo medesimo.
Il senatore FRUSCIO (LNP), nel manifestare forti preoccupazioni circa l'evoluzione del quadro internazionale, sottolinea l'esigenza di una maggiore chiarezza da parte del Governo circa le finalità dell'Accordo sottoscritto dall’India con gli Stati Uniti, chiedendo che siano precisasti gli ambiti di applicazione nel settore della ricerca.
Il senatore MELE (SDSE) propone l'avvio di una riflessione specifica sulla materia, con particolare riferimento allo stato del Trattato di non proliferazione nucleare sollecitando una procedura informativa volta a chiarire la situazione che concerne i singoli aderenti e non aderenti paesi significativi, sottolineandone l'urgenza.
Il senatore FRUSCIO (LNP) si associa alla proposta formulata dal senatore Mele.
Il senatore MARTONE (RC-SE) interviene sull'argomento e avverte che è stata presentata una interrogazione a risposta orale in Commissione al riguardo.
Il presidente TONINI, posto che l'Accordo all'esame della Commissione concerne la cooperazione tra l'Italia e l'India in materia culturale, ritiene prioritario procedere ad una sollecita conclusione dell'iter parlamentare di ratifica, rinviando ad altra seduta lo svolgimento di opportuni approfondimenti sul tema sollevato, di cui non manca tuttavia di sottolineare l'estrema rilevanza nell'ambito degli equilibri internazionali.
Non essendovi altri iscritti a parlare, propone quindi di rinviare l'esame al fine di acquisire i pareri delle Commissioni consultate.
La Commissione conviene con la proposta del Presidente e il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1730) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, con Annesso, fatto a Islamabad il 10 novembre 2005, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)
Il relatore MANTICA (AN) riferisce sull'Accordo in titolo destinato a sostituire, ai sensi dell'articolo 22, l'Accordo culturale del 17 marzo 1975 e l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnica del 20 agosto 1975, entrambi ormai superati e privi di copertura finanziaria. In particolare, per tale Accordo il disegno di legge in titolo stanzia per le relazioni culturali e scientifiche italo-pakistane fondi, pari, a regime, a circa 372.000 euro annui, risorse che la relazione governativa che accompagna il provvedimento giudica adeguate, unite a quelle mobilitabili con le iniziative previste dal provvedimento, alle esigenze dei due paesi, tenuto conto dell’attuale fase di rilancio delle relazioni bilaterali. Inoltre, adeguando il contenuto delle precedenti intese a una realtà che è profondamente mutata negli ultimi trent'anni, l'Accordo apre nuovi orizzonti di cooperazione in settori che meritano oggi un'attenzione particolare, come quelli dell'informazione, delle telecomunicazioni, delle biotecnologie e del restauro.
Nel merito, quanto alle disposizioni di maggiore rilievo, il relatore segnala gli articoli 1, che enuncia il comune desiderio di sviluppare attività che favoriscano una migliore conoscenza reciproca attraverso il rafforzamento dei rapporti culturali e scientifici, e 2, che impegna l'Italia e il Pakistan a promuovere progetti multilaterali che potrebbero essere inseriti nei programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali che si riferiscono ai campi della cultura, della scienza e della tecnologia. In questo quadro il nuovo Accordo dispone inoltre che ciascuna Parte contraente favorisca le iniziative che sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della rispettiva lingua nel territorio dell'altro contraente, nonché i contatti e le collaborazioni tra università e istituti di formazione superiore, anche attraverso la mobilità di docenti, ricercatori e studenti, nonché promuova la cooperazione nei settori delle arti visive, dello spettacolo, della letteratura, dell'architettura e delle arti decorative, attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a festival, spettacoli e mostre. Oltre alla reciproca traduzione e pubblicazione di saggi, testi letterari e scientifici, nonché alle attività volte alla conservazione, valorizzazione e promozione dei rispettivi patrimoni culturali, artistici e scientifici, l’Accordo pone l'accento sulla collaborazione scientifica e tecnologica, invitando le Parti ad individuare periodicamente settori prioritari di cooperazione, sia nelle scienze di base sia in quelle applicate allo sviluppo delle tecnologie. Esso è volto inoltre a promuovere la collaborazione diretta tra musei, archivi e biblioteche dei rispettivi paesi.
Evidenzia poi che, con l'articolo 16, l'Italia e il Pakistan si impegnano altresì a favorire, da un lato, lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché in quello delle pari opportunità tra i sessi, e, dall'altro, ogni iniziativa volta a sostenere programmi di sviluppo sociale. La collaborazione italo-pakistana viene estesa anche, dall'articolo 18, alle azioni volte a contrastare il traffico illecito di opere d'arte, nonché allo scambio di informazioni tecnologiche e scientifiche, nel rispetto delle disposizioni delle pertinenti convenzioni dell'UNESCO e UNIDROIT e dei princìpi enunciati nell'Annesso relativo alla tutela della proprietà intellettuale, che costituisce parte integrante dell'Accordo.
Per quanto riguarda l'attuazione dell'Accordo il relatore rileva che l'articolo 19 prevede l'istituzione di una Commissione mista alla quale viene affidato il compito di rendere operativo lo stesso e di verificarne lo stato di applicazione approvando anche programmi esecutivi pluriennali. Mediante le vie diplomatiche verranno risolte anche le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione o relative all'interpretazione dell'Accordo (articolo 20). Gli articoli 21 e 22 disciplinano infine le modalità per eventuali modifiche, l'entrata in vigore e la durata, che è illimitata salvo denuncia. Inoltre, l'Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento con il consenso delle Parti.
In conclusione, propone pertanto di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.
Il presidente TONINI dopo aver reso noto che sono pervenuti i pareri delle Commissioni consultate, non essendovi altri iscritti a parlare, propone di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea chiedendo l’autorizzazione a svolgere la relazione orale.
Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta del Presidente.
(1726) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Guatemala sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Città del Guatemala l'8 settembre 2003, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
Il relatore POLLASTRI (Ulivo) riferisce sull'Accordo in esame, volto a realizzare un quadro giuridico di riferimento diretto a favorire e conferire garanzie agli investimenti allo scopo di contribuire allo sviluppo delle relazioni economiche e dell'interscambio commerciale con la Repubblica del Guatemala. In particolare, sottolinea che l'Accordo in esame si colloca nell'ambito degli Accordi in materia che l'Italia e gli altri paesi dell'Unione europea hanno, negli ultimi anni, firmato con vari paesi dell'area al fine di incoraggiare, in un quadro di maggiori certezze e più precise garanzie, ulteriori iniziative imprenditoriali ed un incremento del volume complessivo degli investimenti.
Passando ad esaminare l’articolato, il relatore si sofferma sull’articolo 2, che nell'ambito dell'obiettivo di promozione e protezione degli investimenti, stabilisce, in capo alle Parti, l'obbligo di garantire un diritto di accesso alle attività di investimento non meno favorevole di quello assicurato ai propri cittadini, nonché di assicurare un trattamento giusto ed equo agli investimenti di ciascuna nei loro reciproci territori. Al riguardo, il successivo articolo 3, nel prevedere l'applicazione di un trattamento giuridico pari a quello concesso agli investimenti e ai redditi ricavati da propri cittadini o da cittadini di Stati terzi, contempla altresì la clausola della nazione più favorita. All'articolo 4 è prevista la corresponsione di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da eventi esogeni sopravvenuti sul territorio dell’altra Parte contraente.
Sottolinea poi l'articolo 5, che interviene in tema di nazionalizzazioni, espropriazioni o misure analoghe, le quali non potranno avvenire direttamente o indirettamente se non per motivi di ordine pubblico o per interesse nazionale. Al riguardo è prevista la corresponsione immediata, totale ed effettiva di una somma a titolo di risarcimento, equivalente al valore di mercato dell’investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata resa pubblica. Quanto ai capitali e agli utili relativi agli investimenti, l'articolo 6 stabilisce che ciascuna Parte garantirà la possibilità di trasferirli all'estero liberamente e senza indebito ritardo, una volta assolti tutti gli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento.
Rileva altresì che l'articolo 7, volto a tutelare gli organismi di assicurazione degli investimenti, prevede il diritto di surroga di tali organismi nell'esercizio dei diritti e nelle pretese dell'investitore nei casi di risarcimento per danni o perdite di cui al citato articolo 4, per nazionalizzazione o esproprio ex articolo 5 nonché per le operazioni di rimpatrio di capitale, utili o redditi di cui all'articolo 6. L’articolo 9 interviene in tema di controversie tra una Parte contraente e gli investitori dell’altra Parte contraente, ovvero tra le Parti contraenti in merito all’applicazione o interpretazione dell'Accordo. All'articolo 11, si stabilisce che l'esecuzione dell'Accordo sia assicurata a prescindere dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra le due Parti. Tra le altre norme suscettibili di applicazione, figurano - ai sensi dell'articolo 12 - quelle derivanti da altri Accordi internazionali che abbiano sottoscritto entrambe le Parti e le norme del diritto internazionale generale, con particolare riferimento alle disposizioni più favorevoli per le Parti medesime e i loro investitori.
Segnala infine l'articolo 13, il quale dispone l'applicazione delle norme dell'Accordo agli investimenti effettuati prima e dopo la sua entrata in vigore, salvo che per le controversie già sorte.
In conclusione, propone pertanto di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.
Il senatore DEL ROIO (RC-SE), nell'evidenziare le sue perplessità in ordine alla prassi di applicare clausole sostanzialmente analoghe tra paesi relativamente avanzati e paesi economicamente più arretrati, posta la difficile situazione derivante da anni di guerra civile che ne hanno impedito lo sviluppo economico e sociale, in vista del ballottaggio elettorale per la Presidenza che si terrà il prossimo 4 novembre, invita ad attendere gli esiti della consultazione elettorale prima di procedere alla ratifica dell'Accordo in esame al fine di verificare se il nuovo Governo condivida l'impianto dell'Accordo medesimo.
Il senatore MARTONE (RC-SE) si sofferma, in primo luogo, sulla scarsa tutela connessa all’esercizio dei diritti sindacali in Guatemala, chiedendo di sapere in che misura la promozione degli investimenti italiani possa essere coerente con le linee di politica estera del nostro Paese finalizzata alla tutela dei diritti umani. Al riguardo sottolinea i rischi derivanti dagli investimenti speculativi in settori, quali l'agricoltura, l'industria farmaceutica e i servizi, settori in cui i costi sociali e ambientali sono ridotti al minimo. In questo quadro, unendosi pertanto alla richiesta del senatore Del Roio di attendere l'insediamento del nuovo Governo per procedere all'esame dell'Accordo in titolo, sottolinea l'esigenza di conoscere se nell'ambito della trattativa siano stati tenuti in considerazioni tali profili.
Il senatore FRUSCIO (LNP), pur lamentando l'eccessiva lentezza della definizione del procedimento volto alla presentazione del disegno di legge in esame, sottoscritto nel 2003, si associa alle considerazioni espresse dal senatore Martone.
Il senatore MELE (SDSE) conviene con la richiesta di attendere la conclusione del processo elettorale in Guatemala ai fini della conclusione dell' iter di approvazione.
Il relatore POLLASTRI (Ulivo), dichiarando di condividere quanto testé espresso dai senatori Del Roio e Martone sul rilevante problema relativo alla tutela dei diritti umani, si sofferma sulle finalità dell'Accordo in oggetto precisando che esso è volto in larga misura ad assicurare una protezione più efficace degli investimenti già in atto in Guatemala. Una forte spinta agli investimenti e alla loro relativa garanzia costituisce un presupposto indispensabile per la crescita economica e per lo sviluppo sociale della popolazione.
Il sottosegretario CRUCIANELLI, nel convenire sull'esigenza di porre particolare attenzione ai diritti umani, ritiene tuttavia che contribuisca alla soluzione di tali problemi il sostegno allo sviluppo economico. Sottolinea quindi la necessità di proseguire l’esamedel disegno di legge in titolo, posto che l'Accordo è volto alla tutela non solo degli investimenti esistenti ma anche di quelli futuri. Caldeggia pertanto una sollecita e positiva definizione dell'iter parlamentare.
Il presidente TONINI, non essendovi ulteriori iscritti a parlare, stante l'esigenza di acquisire i pareri delle Commissioni consultate, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.
La Commissione conviene ed il seguito dell’esame è quindi rinviato.
(1728) Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare ( CERN ), fatto a Ginevra il 18 marzo 2004, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
Il relatore PIANETTA (DCA-PRI-MPA) riferisce sul disegno di legge in titolo, ricordando che il CERN - importante laboratorio di fisica con sede al confine franco-svizzero dedicato allo studio delle particelle elementari e delle loro interazioni – è stato costituito con una Convenzione internazionale firmata a Parigi il 1° luglio 1953, cui aderiscono, attualmente, venti paesi europei. In proposito segnala che il CERN gode di status internazionale presso i due paesi che lo ospitano, Svizzera (dal 1955) e Francia (dal 1965, quando l'area del laboratorio si è estesa oltre il confine svizzero includendo il territorio francese). L'Accordo in esame pertanto è volto a estendere il riconoscimento della personalità giuridica internazionale anche presso gli altri Stati membri, conferendo all'organizzazione condizioni analoghe a quelle garantite al CERN dai paesi che lo ospitano, Svizzera e Francia. In questo modo l’istituzione citata viene posta nella stessa posizione, quanto a privilegi ed immunità, di altre organizzazioni internazionali, quali l’Agenzia spaziale europea e la European Southern Observatory.
Passa quindi ad esaminare l’articolato, soffermandosi sull'articolo 5, che prevede l'immunità dell'organizzazione da ogni azione legale, in particolare nell'esercizio delle sue attività di ricerca, disponendo l'esonero dalle imposte (articolo 6) e l'autonomia di gestire fondi e donazioni (articolo 7), nonché l'assoluta libertà di rendere comunicazioni ufficiali sia in entrata che in uscita senza limitazioni (articolo 8). Dall'articolo 9 all'articolo 13 si dispone in tema di privilegi ed immunità dei rappresentanti di Stato, dei funzionari e del Direttore generale, dettando al riguardo specifiche limitazioni (articoli 14 e 15).
In conclusione il relatore propone di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.
Su proposta del presidente TONINI, non essendovi iscritti a parlare, la Commissione conviene di rinviare l'esame ad altra seduta stante l'esigenza di acquisire i pareri delle Commissioni consultate.
(1729) Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada, fatto a Roma il 13 gennaio 2005, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
Il relatore MELE (SDSE), riferendo sull’Accordo in titolo, segnala che esso è volto a sostituire il primo Trattato bilaterale tra Italia e Canada in materia di estradizione, firmato a Roma il 6 maggio 1981, alla luce dei mutamenti intervenuti sia nell'ordinamento canadese - quali l'abolizione della pena di morte, nonché una nuova legge organica sulla cooperazione giudiziaria penale - sia nella legislazione italiana, con la riforma del Codice di procedura penale del 1989, nonché nell'ambito degli strumenti giuridici internazionali multilaterali.
Passa quindi ad esaminare l’articolato evidenziando che, oltre alla generale distinzione tra l'estradizione processuale, fondata sulle misure cautelari, e l'estradizione esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato (articolo I), all'articolo II si innova rispetto al precedente Trattato passando dal tradizionale metodo, cosiddetto «enumerativo» dei reati, al più efficace metodo cosiddetto «eliminativo», consistente nel fissare un limite di pena comminata o concretamente inflitta, al di sotto del quale il Trattato non prevede l'obbligo di consegna del reo. L'articolo III enumera i casi in cui l'estradizione non è concessa, mentre l'articolo IV regola espressamente, a differenza del precedente Trattato, il rifiuto facoltativo dell'estradizione, dettando princìpi e criteri nell'uso della facoltà discrezionale. Tra questi, l'osservanza dei princìpi fondamentali in materia di minori, l'eventuale instaurazione di procedimento penale nello Stato richiesto e la sussistenza di ragioni umanitarie. Il successivo articolo V prevede inoltre l'impossibilità di rifiutare l'estradizione sulla base del possesso della cittadinanza dello Stato richiesto.
Illustrando le disposizioni a carattere procedurale, sottolinea che l’articolo VI, innovando rispetto alla disciplina precedente, prevede la trasmissione delle domande per via diretta tra Ministeri della giustizia, anziché attraverso le rappresentanze diplomatiche. I successivi articoli VII e VIII disciplina invece la documentazione accompagnatoria delle domande di estradizione. L'articolo IX disciplina la possibilità dell'arresto provvisorio, che in casi di urgenza può essere richiesto - anche tramite l'INTERPOL - in attesa di presentazione della domanda di estradizione. Nel concorso di diverse domande di estradizione (articolo XI), avanzate nei confronti della stessa persona da uno o più Stati, la Parte richiesta darà la precedenza in ragione di alcuni criteri, tra i quali quello della nazionalità e dell'ordinaria residenza della persona, nonché, in caso di domande di estradizione per la stessa persona e diversi reati, la maggiore gravità di uno dei reati rispetto agli altri.
Tra le altre disposizioni meritevoli di attenzione innovative rispetto al precedente Trattato, il relatore segnala l'articolo XII che, oltre a precisare la necessaria motivazione del rigetto totale o parziale della domanda di estradizione, ne disciplina la fase esecutiva, disponendo in tema di luogo e termini di consegna, nonché circa le circostanze indipendenti di impedimento della stessa. L'articolo XIV disciplina il regime applicabile agli oggetti connessi all'estradizione, prevedendo in particolare la sequestrabilità di beni utilizzabili nel procedimento relativo al reato di cui all'estradizione.
Evidenzia inoltre l'articolo XV, a norma del quale viene evocato il principio di specialità, consolidato in materia, che limita l'estradizione al titolo specifico per il quale è concessa, attribuendo all'estradato l'immunità nel Paese richiedente per fatti diversi, mentre gli articoli XVI e XVII disciplinano, rispettivamente, il caso della riestradizione da parte dello Stato richiedente nei confronti di uno Stato terzo e il transito attraverso il territorio di uno degli Stati contraenti.
Quanto alla normativa applicabile, l'articolo XVIII conferma il precedente Trattato, con riferimento alla legge vigente dello Stato richiesto, salvo disposizioni contrarie al Trattato in esame.
In conclusione, il relatore propone di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.
Il presidente TONINI non essendovi iscritti a parlare propone di rinviare l'esame ad altra seduta al fine di acquisire i pareri delle Commissioni consultate.
Conviene la Commissione ed il seguito dell’esame è quindi rinviato.